Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13859 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato
e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione
dall’avv.to Barone Edoardo e con lo stesso elettivamente domiciliato
in Roma alla via Catalani 26, presso lo studio dell’avv.to Enrico
D’Annibale
– ricorrente –
contro
D.A.M., in proprio e nella qualità di erede del
coniuge C.F., elettivamente domiciliata in Roma viale
XXI Aprile 34 presso lo studio legale Gentile, rappresentata e difesa
dall’avv.to Speranza Michele in virtù di procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/35/05 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, emessa il 25 maggio 2005, depositata il 27
settembre 2005, R.G. 3964/04;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 aprile 2010
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti, coniugi D.A. e C.F., proponevano opposizione al rifiuto opposto dal Comune di (OMISSIS) alla loro richiesta di rimborso dell’ICI versata in misura superiore al dovuto nel 1994 per effetto di un errore nel classamento catastale (edificio accatastato come (OMISSIS)).
Il Comune si era opposto a tale richiesta rilevando che il nuovo classamento non era stato effettuato per l’erroneità del precedente ma per effetto di una revisione che non poteva avere efficacia retroattiva.
La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione affermando che il nuovo classamento era dipeso da una erronea supervalutazione del cespite.
Ricorre per cassazione il Comune con due motivi di ricorso. Deduce, con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e pone alla Corte il seguente quesito di diritto “se, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 l’efficacia della nuova rendita catastale sia o meno retroattiva”. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione rilevando che le argomentazioni della C.T.R. sono assolutamente apodittiche e prive di ogni riferimento normativo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito di diritto relativo al primo motivo di ricorso è inammissibile perchè inidoneo a definire la controversia in senso favorevole alla ricorrente. E’ infatti fuori discussione che l’attribuzione a un immobile di una nuova rendita catastale non abbia efficacia retroattiva. Ma nella presente controversia quello che rileva è se tale attribuzione dipenda o meno dalla erroneità del precedente classamento, ipotesi nella quale l’efficacia della nuova attribuzione risale naturalmente al periodo di vigenza del classamento errato (cfr. Cassazione civile n. 15560 del 2 luglio 2009 secondo cui, in tema di ICI, la regola stabilita dal secondo comma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica quando l’Agenzia del territorio modifichi un precedente classamento, correggendo errori materiali, anche su sollecitazione del contribuente, poichè, altrimenti, su quest’ultimo graverebbero le conseguenze negative degli eventuali ritardi dell’ufficio, in violazione dell’art. 53 Cost., comma 1).
La C.T.R. ha ritenuto, sulla base del riscontro di sentenze prodotte in giudizio dai contribuenti, relative ad immobili ricadenti nello stesso complesso in cui sono ubicati i loro immobili, che il previgente ciassamento dipendesse da una erronea supervalutazione del cespite in questione. La contestazione della fondatezza di quest’affermazione è del tutto incompatibile con la impugnazione della sentenza, per violazione di legge, sotto il profilo dell’erroneità dell’attribuzione di efficacia retroattiva a un nuovo classamento di un immobile.
Quanto al secondo motivo la deduzione di incongruità della motivazione è priva della sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. per consentire al giudice di legittimità di identificare quale sia il fatto controverso e le ragioni per le quali la dedotta incongruità o insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Il motivo è, peraltro, assolutamente privo di illustrazione e di allegazioni che possano consentire una valutazione critica sulla motivazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 1500 Euro di cui 1.300 per onorari, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010