Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13859 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22677/2010 proposto da:

A.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso l’avvocato

TERESINA MACRI’, che lo rappresenta e difende unitamente a sè

medesimo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI (p.i. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI

9, presso l’avvocato PAOLO DE CAMELIS, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso l’avvocato

CORRADO MORRONE, che lo rappresenta e difende unitamente a sè

medesimo, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3000/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MORRONE CORRADO, con delega

verbale, che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

DE CAMELIS PAOLO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia, innestata da un procedimento per danno temuto, ha per oggetto l’esecuzione in forma specifica di alcune opere tese a riparare i danni lamentati da A.A. alle strutture murarie di un proprio edificio posto in (OMISSIS), per infiltrazioni d’acqua meteorica provenienti dalla (OMISSIS).

Il tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la domanda, condannava il comune a rimuovere la pavimentazione in blocchetti di porfido e ad allargare un terrapieno posto a copertura dello slargo insistente sulla locale via (OMISSIS), nonchè a eseguire opere di sottofondo e impermeabilizzazione in conformità a quanto stabilito da una c.t.u.. Peraltro imputava per 2/3 allo stesso attore i danni alle strutture murarie cagionati dall’umidità e, in base all’indicato riparto di responsabilità (2/3 e 1/3), riconosceva al predetto, a titolo di equivalente monetario del danno da ripristino della struttura e a titolo di lucro cessante per mancata utilizzazione del bene in funzione locativa, la somma di Euro 24.222,72 oltre interessi.

La sentenza veniva impugnata in via principale dal comune e in via incidentale da A..

La corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello principale, ritenendo cessata la materia del contendere quanto alla pretesa di condanna attinente al facere, essendo le opere disposte dal tribunale risultate eseguite prima della sentenza, respingeva l’incidentale e confermava nel resto la decisione di primo grado.

Per quanto rileva, la corte d’appello osservava: – che dopo l’esecuzione A. aveva lamentato l’esistenza di difetti delle opere suddette, e all’uopo aveva promosso un separato giudizio, ma ai fini di causa era stato allegato e riscontrato dal c.t.u. il certificato di regolare esecuzione dei lavori; – che dunque le opere imposte dal primo giudice erano state già eseguite; – che la ripartizione delle responsabilità, ai fini della valutazione dell’an debeatur, era emersa dalla c.t.u., convincentemente redatta anche in relazione al degrado del vetusto fabbricato di proprietà A. e ai non risolti fenomeni di condensa, accentuati da vizi costruttivi del fabbricato stesso; – che in tal senso dovevasi ribadire il riparto di responsabilità per 2/3 ad A. e per 1/3 al comune;

– che in coerenza con tale ripartizione andava quindi liquidato il danno lamentato. Per la cassazione della sentenza, depositata il 20-7-

2009 e non notificata, A.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il comune di San Polo dei Cavalieri ha replicato con controricorso e ha proposto ricorso incidentale pure sorretto da tre motivi.

A. ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale.

Il comune ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorso principale risulta affidato ai seguenti motivi.

Col primo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in ordine alla decisione della corte d’appello di non accogliere la richiesta di stralcio di alcuni documenti (dal 5 al 7), ex adverso prodotti solo in sede di gravame.

Col secondo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 190, 115 e 310 c.p.c. e il vizio di motivazione, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere quanto alle opere imposte al comune, dal momento che ciò era stato contestato e che nessuna prova era stata fornita dal comune medesimo in ordine alla esatta esecuzione delle opere dette.

Col terzo motivo si deduce il travisamento e l’errata valutazione dei fatti, nonchè il vizio di motivazione, per avere la corte d’appello ritenuto come concausa del danno la già esistente condizione di degrado dell’edificio.

2. – Il primo mezzo è manifestamente infondato.

La corte d’appello si è limitata a disattendere una (alquanto anomala) domanda di “stralcio”, sottolineando che si trattava di documenti formati a ottobre-dicembre 2002, ben dopo quindi l’instaurazione del giudizio di primo grado (maggio 1999).

Il ricorrente insiste nell’affermare che i documenti potevano essere depositati entro l’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, tenuta il 6-3-2003.

La tesi è destituita di ogni fondamento, atteso che la causa era soggetta al meccanismo preclusivo di cui all’art. 184 c.p.c. (testo pro tempore). Sicchè la produzione documentale non poteva essere fatta in primo grado dopo che fossero spirati i termini preclusivi stabiliti da tale norma. E certamente non poteva essere effettuata al momento della precisazione delle conclusioni, salva rimessione in termini.

Peraltro può osservarsi che neppure emerge, dalla sentenza e dal ricorso, se i documenti di cui è stato rifiutato lo “stralcio” abbiano avuto poi una effettiva incidenza sulla decisione della causa.

Da questo punto di vista il motivo si palesa dunque finanche generico, in prospettiva di autosufficienza, non essendo stato evidenziato quale fosse il contenuto dei documenti in questione onde potersi stabilire se i medesimi abbiano avuto o meno una qualche influenza sul merito.

3. – Il secondo mezzo è egualmente infondato e in parte inammissibile.

L’impugnata sentenza ha ritenuto cessata la materia del contendere in relazione al punto A) del dispositivo del tribunale, in quanto, come dedotto dal comune appellante, le opere di cui il primo giudice aveva ordinato l’esecuzione erano state già realizzate all’esito della c.t.u., prima della sentenza.

Il fatto sopravvenuto era dunque costituito dall’esecuzione delle opere.

Il ricorrente in questa sede afferma che in verità le opere non erano state eseguite completamente o comunque non lo erano state a regola d’arte.

In tal senso egli sollecita la corte ad apprezzare un fatto che dalla sentenza non risulta e che, anzi, dalla sentenza è smentito, avendo la corte d’appello sottolineato che era stato allegato e riscontrato dal c.t.u. il certificato di regolare esecuzione dei lavori de quibus. Donde quel che residuava era soltanto la contestazione di parte attrice circa la non corretta esecuzione dei lavori, per la quale, tuttavia, la medesima parte attrice aveva convenuto il comune in separato giudizio.

Va puntualizzato che, se è vero che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in modo da non far residuare dubbi al riguardo, non è men vero che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla e oggetto di contestazione dalla controparte, non priva quel fatto di giuridica rilevanza. Comporta invece semplicemente la necessità che sia il giudice a valutarne l’idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere quanto alle domande formulate. Sicchè la conseguente pronuncia sul merito di quelle domande deve essere assunta solo nel caso in cui si dia al quesito risposta negativa (v. ex aliis Sez. 3, n. 16150-10, Sez. lav. 2063-14, Sez. 6-5 n. 5188-15).

La valutazione attiene al merito ed è stata fatta dalla corte d’appello in senso conforme a quanto eccepito dal comune.

4. – Il terzo motivo è inammissibile.

Deducendo l’esistenza di un travisamento dei fatti e delle prove esso si risolve in un tentativo di rivedere il giudizio di merito in ordine alla causa dei danni lamentati.

La censura di vizio di motivazione è priva della necessaria specificazione del fatto controverso decisivo in ordine al quale la motivazione andrebbe ritenuta carente.

5. – Venendo al ricorso incidentale si osserva che col primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., perchè la sentenza avrebbe addossato al comune l’obbligazione risarcitoria nonostante che la causa del danno non fosse al comune medesimo ascrivibile come conseguenza immediata e diretta della condotta.

Col secondo mezzo si denunzia la contraddittorietà della motivazione, essendo stato accertato che le infiltrazioni avevano raggiunto un solo locale dell’edificio posto al seminterrato, senza incidenza sui locali dell’ex ristorante, mentre la condanna aveva avuto a oggetto il risarcimento del danno da lucro cessante.

Col terzo motivo si denunzia l’omesso esame del fatto controverso che i locali dell’ex ristorante non erano rimasti minimamente danneggiati dalle infiltrazioni provenienti dalla (OMISSIS).

6. – Il ricorso incidentale, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati in quanto tra loro connessi, è da disattendere perchè le doglianze sono tutte inammissibili.

La prima censura ha un presupposto assertorio.

Si premette invero l’inesistenza del nesso causale.

Ma la corte d’appello, richiamando l’eseguita c.t.u., ha esplicitamente stabilito l’esistenza di concause del danno lamentato da A., in parte certamente imputabili alle infiltrazioni meteoriche provenienti dalla (OMISSIS) per cattiva esecuzione di opere di pavimentazione.

Il motivo non tiene conto di tale specifica affermazione del giudice del merito, di cui sollecita un sindacato fatto. Nè tiene conto dell’altra affermazione, pure rinvenibile nella sentenza impugnata, secondo la quale l’amministrazione aveva riconosciuto l’esistenza delle concause dette, essendosi limitata soltanto a contestare la loro presunzione di pari efficacia.

Il secondo e il terzo motivo danno a loro volta per presupposti fatti che dalla sentenza non emergono e rispetto ai quali il ricorso incidentale difetta di autosufficienza.

Ciò vale in particolare per la eccepita limitata rilevanza delle infiltrazioni e per la loro dedotta ininfluenza rispetto allo stato dei locali superiori. Viceversa la corte territoriale ha motivato esplicitamente la decisione richiamando danni alle strutture murarie tali da rendere l’immobile inadatto a essere locato.

E ciò rappresenta una valutazione di pieno merito, insindacabile in questa sede.

7. – Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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