Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13859 del 01/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18063-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2537/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2010 R.G.N. 10200/2006.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 16.3/1.7.2010 (nr. 2537/2010) la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 22381/2005), che aveva respinto la domanda proposta da P.R. nei confronti di POSTE ITALIANE spa, e per l’effetto, in accoglimento dell’appello della lavoratrice, assorbito l’appello incidentale della società POSTE ITALIANE:

– ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti per il periodo 7.8.2002/30.9.2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”;

– ha condannato la società Poste Italiane alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora;

2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, affidato a cinque motivi (oltre ad un motivo con cui si invoca la applicazione dello ius superveneiens), al quale ha opposto difese P.R. con controricorso;

3. che la lavoratrice ha depositato tardivamente la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

1. che la società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, att. 1362 e ss. cod. civ., artt. 1325 e ss. cod. civ. per avere la sentenza ritenuto la genericità della causale senza considerare la specificazione compiuta per relationem, in riferimento al contenuto degli accordi sindacali indicati in contratto;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre sul punto della affermata genericità della causale, in quanto ritenuta anche in ragione della presenza di più ragioni giustificative;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 cod. civ., artt. 115, 116, 244, 253 e 421 cod. proc. civ., per avere la sentenza posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti la clausola del termine, prova che comunque era stata offerta con la produzione degli accordi richiamati in contratto e con la richiesta della prova orale al fine di evidenziare che i processi organizzativi avevano coinvolto anche l’unità produttiva di applicazione della lavoratrice (richieste istruttorie di cui a pag. 17 della memoria di primo grado, reiterate a pagina 15 della memoria in appello);

– con il quarto motivo, omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero in ordine alla ammissibilità e rilevanza del capitolo di prova n. 11 (“i descritti processi hanno indotto numerosi squilibri nella distribuzione sul territorio del personale e situazioni di temporanea carenza di organico, incidenti sul regolare funzionamento dei servizi che hanno investito la stessa unità produttiva cui l’istante è stato addetto”);

– con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 129 e 1223 cod. civ., artt. 2094, 2099 e 2697 cod. civ. quanto al capo della sentenza sul risarcimento del danno oltre alla evocazione della normativa sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. che ritiene il Collegio si debbano accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro stretta commessione;

3. che, infatti, le censure mosse da Poste Italiane spa trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. sez. lav., 23/02/2016, n. 3495; 22/02/2016, n. 3412; 1 febbraio 2010 n. 2279; 27 aprile 2010 n. 10033; 25 maggio 2012 n. 8286; 3.10.2014 n. 20946; 9.7.2015 n. 14336), che con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, ha affermato che la specificazione delle ragioni giustificative del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento ad altri testi scritti accessibili alle parti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice nella verifica dei requisiti della fattispecie legale. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha omesso di esaminare il contenuto degli accordi richiamati nel contratto individuale e di valutare la loro concreta idoneità ad assolvere alla funzione di specificazione della causale; ha operato inoltre una sovrapposizione tra il profilo formale, relativo alla specificità della clausola contrattuale – da valutare ex ante ed in astratto – e quello sostanziale della allegazione e della prova in giudizio della effettiva inerenza al singolo rapporto di lavoro delle esigenze richiamate nel contratto. La genericità della causale neppure può essere ritenuta per la pluralità ed eterogeneità delle ragioni addotte, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 16.4.2015 n. 7772; 17 giugno 2008 n. 16396).

4. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo e del secondo motivo e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame delle fattispecie concreta alla luce del principio di diritto sopra esposto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso;

5. che il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese del presente grado.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA