Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13858 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21473-2019 proposto da:

M.E., B.C., M.R., M.F.,

in qualità di uniche eredi di M.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio

dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 122/2019, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva accertato per il dante causa di M.R., M.F., M.E. e B.C., ( M.G.), i requisiti sanitari utili per ottenere la indennità di accompagnamento dal luglio 2016 sino al decesso.

Il Tribunale aveva ritenuto che le critiche mosse alla indagine peritale svolta, relative alla sola decorrenza della prestazione, non inficiassero la stessa in quanto generiche, tanto da non richiedere nuovo accertamento.

Avverso tale decisione gli eredi di M.G. proponevano ricorso affidato a due motivi cui resisteva l’Inps con controricorso. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 12, del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1 e 2, della L. n. 18 del 1980, art. 1, per aver il tribunale aderito totalmente alle conclusioni del ctu pur a fronte delle specifiche critiche mosse alla stessa.

Il motivo è inammissibile poichè sostanzia una critica alla valutazione del tribunale rappresentando solo una differente valutazione. Questa Corte ha in più occasione chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”(Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018).

Nel caso in esame, al di là della indicazione formale del vizio denunciato, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Deve a riguardo rilevarsi che il tribunale ha espresso la propria adesione alle conclusioni peritali realizzando così il proprio convincimento. Trattasi di valutazione di merito, censurabile in questa sede non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione ma unicamente – ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n.5 – con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa – oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo – non esaminato nella sentenza impugnata. A tale onere la parte non ha adempiuto, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del ctu, fatte proprie dal giudicante, un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative (Cass. n. 7886/2019). Peraltro il Tribunale ha dato conto di come il ctu abbia escluso, nel periodo antecedente a quello per il quale ha riconosciuto le condizioni invalidanti, che la cardiopartia e l’insufficienza respiratoria inficiassero drasticamente la autonomia del seogetto. Rispetto a tali specifiche risultanze ha poi ritenuto generiche le critiche avanzate e quindi non tali da indurre un nuovo esame peritale, peraltro da svolgere sugli atti.

2) Con il secondo motivo è censurato l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la documentata devianza delle ctu dai canoni fondamentali della scienza medica.

Con tale doglianza i ricorrenti rilevano la incongruenza tra la classificazione della patologia da cui era affetto il M. (Insufficienza cardiaca III classe) e la esclusione del requisito sanitario utile alla prestazione nel periodo antecedente a quello riconosciuto (richiesto dal 17.3.2015).

Il motivo inammissibile perchè chiede nuova valutazione su circostanza già valutata dal ctu che, avendo ben presente la classificazione in questione (che peraltro comporta la marcata limitazione di attività fisica e la possibilità di svolgimento di attività fisica solo sedentaria), correla le condizioni per indennità di accompagnamento alla necessità di continuativa ossigenoterapia. Le conclusioni peritali, condivise dal tribunale che ne ha dato pieno riscontro, rendono evidente come la censura in questa sede proposta in realtà miri a una nuova valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Non si provvede sulle spese essendo presenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese giudiziali.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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