Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13857 del 31/05/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13857 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 19419-2007 proposto da:
GATTI
EMANUELA
GTTMNL40A63B309N,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 4, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CONTI MAURIZIO;
– ricorrente 2013
896
contro
FERUGLIO ALDO FRFLDA42TO6D455D, FERUGIO FEDERICA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,
presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Data pubblicazione: 31/05/2013
GOTTARDIS LUIGI;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 95/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 24/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato CONTI Maurizio, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DE ARCANGELIS Giorgio, difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-
Gatti Emanuela conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Udine Feruglio Aldo e Feruglio Federica per sentire disporre lo
scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dalle successioni
(22.12.1989) ed attribuire i vari cespiti in proporzione delle
rispettive quote, previa riduzione delle disposizioni di Gatti Libio
lesive della legittima spettante a Feruglio Federica (in rappresentazione
della propria madre premorta) e per sentire disporre altresì lo
scioglimento della comunione esistente su alcuni cespiti immobiliari fra
l’attrice e i convenuti, questi ultimi quali eredi della madre predetta
della Feruglio, Gatti Giuseppina. Chiedeva anche la resa dei conti e
condannati i convenuti a corrisponderle la quota di spettanza per i
debiti ereditari da lei pagati.
Con
il
sentenza del 31.1.2003
Tribunale
procedeva allo
scioglimento delle comunioni e alle relative operazioni divisionali.
Con sentenza n. 95 /07 la Corte di appello di Trieste rigettava
l’impugnazione proposta dalla Gatti.
Secondo i Giudici era inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ.,
la domanda proposta per la prima volta in sede di gravame di condanna al
pagamento di crediti ereditari che non erano stati mai prima vantati e in
base a documenti mai prodotti.
Per quel che concerneva
la stima dell’immobile assegnato alla
Feruglio, la sentenza – dopa avere chiarito che l’immobile mansardato al
locale soprastante il primo era stato assegnato alla stessa Gatti –
testamentarie in morte di Zucco Sara (30.4.1988) e di Gatti Libio
_
osservava che il consulente aveva specificato e giustificato le varie
stime effettuate, richiamando la diversa composizione e lo stato di
conservazione
dell’immobile : il tutto si era rivelato immune
difetti logici e vizi
da
e non era scalfito dalle obiezioni di parte
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Gatti sulla
base di tre motivi.
Resistono
con
controricorso
gli
intimati,
depositando memoria
illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Il primo motivo
censura la decisione gravata
laddove, nel
respingere il motivo con il quale era stata contestata la valutazione
dell’immobile attribuito alla condividente Feruglio, non aveva esaminato
o aveva disatteso con motivazione del tutto carente le confutazioni
formulate dalla attuale ricorrente con le note del 23 marzo 2006 alla
valutazione compiuta dal consulente tecnico di ufficio all’esito del
supplemento di indagine tecnica disposto dalla Corte.
1.2. – Il motivo va disatteso
Qualora la sentenza
aderisca agli accertamenti e alle valutazioni del
consulente tecnico di ufficio, richiamandoli con motivazione
relationem,
per
come è appunto avvenuto nella specie, il ricorrente – il
quale denunci errori o lacune della consulenza tecnica d’ufficio – deve
dimostrare la decisività del proprio assunto, riportando i passi salienti
della relazione, in modo da consentire alla Corte di verificare la
fondatezza delle critiche che devono essere formulate in modo specifico e
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appellante.
motivato con riferimento evidentemente al contenuto complessivo
dell’elaborato del consulente.
Nella specie, la ricorrente si è limitata a riportare stralci delle
precisazioni del consulente, tali da non consentire di ricostruire le
dell’ausiliario e, quindi, la fondatezza o meno della critiche da essa
formulate.
2.1.- Il secondo motivo censura la decisione per avere dichiarato
inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., il secondo motivo di appello
relativamente alla domanda con la quale l’attrice aveva chiesto il
pagamento dei crediti vantati nei confronti della massa ereditaria,
quando la medesima aveva formulato con l’atto di citazione domanda di
rendiconto mentre l’elencazione dei debiti ereditari pagati dalla
ricorrente venne effettuata e documentata nel giudizio di primo grado con
la memoria autorizzata del 18 gennaio 1999 : pertanto, non si trattava
di domanda nuova e il mancato esame della stessa configura la violazione
dell’art. 112 cod. pro civ.
2.2. – Il terzo motivo, ribadendo le considerazioni formulate con il
secondo motivo, deduce che non ricorrevano i presupposti per la
declaratoria di inammissibilità del motivo di appello
de quo,
non
versandosi nell’ipotesi di novità della domanda.
2.3. – Il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione,
possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Premesso che certamente non sussiste la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., che è configurabile per difetto di attività del giudice,
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indagini effettivamente svolte e il percorso argomentativo
laddove la Corte di appello ha esaminato il motivo di appello
dichiarandolo inammissibile, va considerato che la domanda di pagamento
dei crediti vantati nei confronti della massa ereditaria
precisazione relativa alla loro determinazione
ovvero la
degli stessi – che,
che è dovuto dai
coeredi relativamente ai frutti percepiti nel godimento dei beni
ereditari – era comunque soggetta alle preclusioni dettate dall’ art 183
cod. proc. civ., mentre nella specie la stessa avvenne per la prima
volta con la memoria istruttoria ex art. 184 e dunque era inammissibile,
atteso che nel termine assegnato ai sensi della citata norma le parti
possono articolare mezzi di prova o produrre documenti a sostegno delle
domande ed eccezioni proposte, essendo il
thema decidendum
definitivamente fissato all’esito della udienza e/o del termine di cui
all’art. 183 cod. proc. civ. nel testo
ratione temporis applicabile.
Pertanto, correttamente è stata dichiarata inammissibile, perché nuova,
la relativa domanda.
Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a
carico della ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei
resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in euro
2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di
avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2013
Il Cons. estensore
Il Presidente
peraltro, neppure aveva a oggetto il rendiconto,