Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13857 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 22/05/2019), n.13857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12722/2015 proposto da:

FCA ITALY S.P.A., (già FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ITALICO PERLINI;

– ricorrente –

contro

F.L.M.U. FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI FROSINONE E

PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8122/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2014, R.G.N. 3971/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 19.11.2014, rigettava il gravame proposto dalla FIAT Group Automobiles s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Cassino che aveva respinto l’opposizione a decreto di accoglimento del ricorso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, emesso in favore della FLMU per la declaratoria di antisindacalità della condotta posta in essere dalla Fiat, consistita nel non avere dato seguito a trentanove cessioni di credito notificate nel febbraio e marzo 2010, con ordine di cessazione della condotta e di procedere al pagamento mensile delle cessioni in favore della sigla sindacale;

2. la Corte rilevava, che ai fini della legittimazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, contestata dalla Fiat, a differenza che per la legittimazione a costituire r.s.a., fosse sufficiente il requisito della nazionalità stabilito con riferimento all’azione sindacale su tutto il territorio nazionale, o almeno su gran parte di esso – con maggiore rigore quanto ad incisività dell’accertamento per i sindacati pluricategoriali -, desunto anche dalla stipulazione di accordi solo gestionali;

3. nel merito, non poteva ritenersi, secondo il giudice del gravame, che la documentazione prodotta fosse autoreferenziale dovendo la stessa considerarsi, invece, indicativa di un’azione sindacale effettiva a livello nazionale;

4. veniva, poi, prestata adesione all’orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato che aveva ritenuto la antisindacalità del diniego di versamento delle quote, senza limitazione quanto al novero dei cessionari, pena la restrizione per il lavoratore della sua autonomia e libertà sindacale;

5. di tale decisione domanda la cassazione la s.p.a. FCA Italy, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la F.L.M.U. (Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti) di Frosinone e Provincia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, si denunziano violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, sostenendosi che la limitazione della legittimazione attiva per la procedura di cui all’art. 28 St. Lav. sia anche sostanziale e non già solo formale e che la stessa in tal modo sia resa compatibile con il principio di uguaglianza e con quello di libertà dell’azione sindacale, dovendo la dimensione territoriale nazionale coniugarsi necessariamente ad un’attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello; si osserva che il riscontro di un tale tipo di attività è costituito dalla stipula di un contratto di livello nazionale, ovvero da ogni altro elemento indicativo in concreto di un’attività sindacale al suddetto livello, non avendo rilievo il mero dato formale delle risultanze dello Statuto dell’associazione, che rappresenta un’autoqualificazione del sindacato stesso; si contesta il contenuto della sentenza della S. C. n. 21941/12 le cui affermazioni si pongono in controtendenza rispetto alle precedenti, affermative dei principi richiamati;

2. con il secondo motivo, si lamentano violazione o falsa applicazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 35, sostenendosi che le limitazioni di cui al D.P.R. n. 180 del 1950, non riguarderebbero solo le cessioni di credito retributivo “collegate alla erogazione di prestiti”, come desumibile dal necessario coordinamento col testo dell’art. 54 del D.P.R., che si riferisce a tutte le cessioni di quote di stipendio imponendo la stipula di una polizza assicurativa al fine di garantire il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito; si osserva come tutta la normativa provveda a specificare il funzionamento e le modalità della cessione, ma non imponga eccezioni al divieto di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R.;

2.1. in base alla disamina di tutte le norme del D.P.R. si ritiene che non possa che pervenirsi alla conclusione che la facoltà di cessione del credito è limitata alle ipotesi previste dalla legge, tra le quali non rientra quella per i contributi sindacali, onde non è possibile richiamarsi all’istituto della cessione per sostenere la antisindacalità della condotta dell’azienda che non aveva dato seguito alle cessioni delle quote sindacali;

3. il ricorso è infondato;

4. quanto alla questione della legittimazione del sindacato ad agire ai sensi dell’art. 28 St. Lav. e sul concetto di rappresentatività ai fini di tale legittimazione, va data continuità all’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “In tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 St. lav. deve riconoscersi agli organismi locali delle “associazioni sindacali nazionali”, per la cui identificazione è necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l’associazione faccia parte di una confederazione, nè che sia maggiormente rappresentativa” (v., tra le altre, Cass. 2.3.2017 n. 5321; Cass. 9.2.2015, n. 2375, negli stessi termini Cass. 4.3.2010 n. 5209);

5. in particolare, è stato evidenziato come, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 Stat. lav., non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell’associazione (che affermi il carattere nazionale del sindacato), quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socioeconomico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante (cfr., in tali termini Cass. 5209/2010 cit.);

6. la sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra ricordati ed ha compiutamente individuato gli indici rilevanti indicativi in un’azione sindacale effettiva a livello nazionale (plurime convocazioni presso il Ministero del Lavoro anche in vertenze industriali in diverse realtà, audizioni presso il Ministero del lavoro, indizione di scioperi nazionali, partecipazioni a rapporti da parte di organismi pubblici ed incontri tra parti sociali e commissioni Europee, inclusione dei referenti negli organismi tecnici del Ministero del Lavoro, partecipazione a piattaforme per rinnovi contrattuali, comunicati sindacali su tutto il territorio nazionale, accordi gestionali con diverse realtà industriali a livello nazionale, presentazione nelle liste per le r.s.u. ed elezione di delegati: così la sent. impugnata, pagg. 3/4);

7. quanto all’ulteriore questione, prospettata con il secondo motivo con richiamo a Cass. 10.9.2013 n. 20723, deve ribadirsi il principio affermato anche in Cass. 21.9.2015 n. 18548 e, precedentemente da Cass. 17.2.2012 n. 2314, alla cui stregua “In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall’art. 5, del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all’erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un’irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale”;

8. la tesi della società ricorrente non è, dunque, condivisibile in quanto la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate all’erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.);

9. al contrario, come chiarito dal richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità,: l’art. 52, riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate all’erogazione di un prestito; la norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari; queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari; tali specifiche limitazioni non riguardano, pertanto, cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative (cfr., in tali termini, Cass. 18548/2015 cit.);

10. in ragione delle svolte considerazioni, il ricorso va rigettato;

11. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore difensore dichiaratosi antistatario;

12. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, con attribuzione all’avv. Giuseppe Marziale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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