Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13857 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 01/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20595-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IUDEC SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALZANO PAOLA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2007 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il resistente l’Avvocato VALZANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

La società IUDEC s.r.l., esercente attività edile, impugnava con distinti ricorsi innanzi alla C.T.P. di Campobasso il provvedimento di diniego relativo all’esenzione decennale da I.R.Pe.G. ed I.LO.R. per il periodo dal 10.1.1987 al 9.1.1996, D.P.R. n. 218 del 1978, ex artt. 105 e 110 ed il silenzio rifiuto maturatosi sulle proprie istanze di rimborso per gli anni 1992, 1996 e 1997, deducendo di essere in possesso dei requisiti previsti per legge e cioè di essere una società di nuova costituzione con sede nel Mezzogiorno d’Italia ed avente ad oggetto l’attività produttiva di costruzione di laboratori e stabilimenti industriali.

Si costituiva l’Ufficio distrettuale II.DD. di Termoli e la Direzione regionale delle entrate del Molise negando la sussistenza delle condizioni per l’agevolazione richiesta, non avendo la società neppure in sede contenziosa provato la costituzione della nuova società ai fini dell’esenzione I.R.Pe.G. e l’esistenza effettiva di uno stabilimento tecnicamente organizzato per quella I.LO.R..

La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente riconoscendo l’esenzione solo per l’I.R.Pe.G..

Proponevano separati appelli l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Termoli, e l’Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Molise, mentre la società avanzava appello incidentale, ciascuna per la parte di propria soccombenza.

La C.T.R. del Molise, riuniti gli appelli, accoglieva quello della società, mentre rigettava quelli dell’Agenzia delle entrate, dichiarandone l’inammissibilità “per la parte in cui avanzavano nuove eccezioni”, dichiarava sussistere il giudicato in ordine alla costituzione della nuova società, per mancata impugnazione sul punto. Sosteneva, inoltre, che l’esistenza dello stabilimento tecnicamente organizzato andava riconosciuta nell’accezione riconosciuta dalla giurisprudenza per cui potevano usufruire dell’agevolazioni anche le imprese edili prive di impianti fissi, purchè produttive sul territorio di nuove iniziative.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La società resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale.

Diritto

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 per avere la C.T.R. rigettato gli appelli erariali sulla base dell’errata considerazione che si era tonnato il giudicato interno in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’esenzione I.R.Pe.G. sul presupposto che la contestazione “inerente l’omessa dimostrazione dell’effettiva costituzione della società non fosse di fatto coincidente con la contestazione della mancanza di una nuova iniziativa produttiva”.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57 per avere la C.T.R. qualificato come nuova domanda, e pertanto inammissibile in appello, le censure avanzate dall’ufficio sul significato da attribuire alla novità dell’iniziativa produttiva, quale elemento costitutivo per l’esenzione I.LO.R. senza tenere conto della statuizione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo il diniego misconoscendo la rilevanza di detto elemento.

Con l’ultimo motivo si lamenta l’omessa motivazione in relazione all’accoglimento del motivo di ricorso incidentale relativo al lamentato diniego dell’esenzione I.LO.R..

Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate da parte resistente per carenza di rappresentanza processuale, per avere l’Agenzia delle entrate proposto il ricorso per cassazione in persona di un non identificato “direttore legale in carica” e per carenza di procura, essendosi l’Avvocatura dello Stato costituita, senza avere dimostrato di avere avuto attribuito il patrocinio nella presente controversia. Ambedue le eccezioni sono infondate.

E’ validamente instaurato il rapporto giuridico processuale con la chiamata in giudizio di una società purchè sia presente l’esatta indicazione della sua ragione sociale e il richiamo generico al rappresentante legale in carica anche se privo dell’indicazione delle generalità dello stesso, nei casi in cui, come nella specie, non sussiste incertezza sulla persona fisica che riveste tale carica, risultando aliunde il nominativo. Peraltro, tale omissione anche se si dovesse ritenere che incida sulla regolarità dell’atto d’impugnazione, risulterebbe comunque sanata dalla successiva costituzione della società intimata, persona giuridica nei cui confronti sussiste la vocatio in ius.

Anche la seconda eccezione è infondata.

E’, infatti, principio di giurisprudenza consolidata di questa Corte quello secondo cui: “Nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45 la disposizione del R.D. cit., art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato”. (cfr, ex multis, cass. civ. sent. SS. UU n. 23020 del 2005 e sent. n. 11227 del 2007).

Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro connessione logica giuridica, sono fondati.

Contesta l’Agenzia delle entrate la decisione della C.T.R. che avrebbe erroneamente rilevato un giudicato interno per non avere l’Ufficio ripetuto in sede di appello la doglianza relativa alla mancata dimostrazione da parte della società del possesso dei requisiti di legge per godere dell’esenzione richiesta, mentre sostiene parte ricorrente detta questione aveva costituito specifico oggetto d’impugnazione.

Tale rilievo è esatto. Dalla lettura degli atti risulta che in primo grado l’Ufficio aveva dedotto che il diniego dell’agevolazione I.R.Pe.G. era stato motivato dal fatto che la società non avesse dimostrato l’effettiva costituzione della società, espressione certo che non appare del tutto chiara da un punto di vista linguistico, successivamente meglio espressa in sede di impugnazione ove viene specificato che la mancanza di prova investiva la mancata dimostrazione di una nuova iniziativa produttiva costituita in forma societaria. Praticamente le espressioni usate dall’ufficio sia pure in modo diverso, sono tendenzialmente coincidenti nell’evidenziare la carenza di prova in ordine al possesso dei requisiti per potere usufruire dell’esenzione I.R.Pe.G. ed I.LO.R..

Anche il terzo motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione dell’impugnata decisione è fondata, risultando le affermazioni della C.T.R. del tutto apodittiche e, comunque insufficienti a giustificare l’esistenza dei requisiti di legge per l’esenzione I.LO.R., limitandosi la C.T.R a richiamare la giurisprudenza di questa Corte ma solo con generici ed astratti riferimenti senza collegamento con i dati di fatto in suo possesso.

Dopo un iniziale oscillamento della giurisprudenza di questa Corte si è successivamente consolidato l’orientamento secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, il requisito del radicamento territoriale dell’impresa necessario per beneficiare dell’esenzione decennale dall’ILOR, prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101 deve essere individuato in clementi che non coincidono necessariamente con la presenza di costruzioni ed impianti stabilmente infissi al suolo, non dipendendo la stabilità dell’insediamento produttivo dalle caratteristiche “fisiche” della struttura imprenditoriale, ma dal suo collegamento organizzativo e funzionale con un determinato territorio. Pertanto anche le imprese edili, qualora esista un rapporto durevole tra l’attività esercitata e l’ambito geografico nel quale essa viene ad incidere, con conseguente stabilità dell’impiego di personale, possono beneficiare dell’agevolazione tributaria summenzionata, dovendosi individuare la “ratio” dell’esenzione nella finalità di promuovere insediamenti produttivi che migliorino i livelli di occupazione in determinati ambiti geografici (cfr. ex multis, cass. civ. sentt. nn. 5253 del 1999, 543 e 5734 del 2001, 7488 del 2002, 8239 e 8617 del 2004).

Tutto ciò premesso, ritenuto che nella specie la società resistente esercita l’attività edile, la C.T.R. avrebbe dovuto verificare se la stessa, pur non essendo titolare di uno stabilimento tecnicamente organizzato, fosse tuttavia in possesso di tutti quegli elementi, quali una stabile organizzazione, il radicamento sul territorio, ecc., evidenziati dall’evoluzione giurisprudenziale e ritenuti necessari per avere diritto all’esenzione I.LO.R..

Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. del Molise che provvederà anche al governo delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 1 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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