Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13857 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30179/2018 proposto da:

D.V.L.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO PIO MORCONE;

– ricorrente –

contro

TRINCAR DI D.R.R. & C, SAS AXA ASSICURAZIONI SPA,

L.F.L., ASSICURATORI DEI LLOYD’S;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2526/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 29 luglio 2009, la Trin. Car di D.R.R. & C. s.a.s. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, il notaio D.V.L.M. deducendo di avere acquistato dai coniugi R.L. e L.F.L., con atto pubblico di compravendita del 14 febbraio 2008, rogato dal predetto professionista, un fondo rustico che i venditori dichiaravano libero da ipoteche, oneri o altri vincoli pregiudizievoli. Lamentava di avere successivamente appreso dell’esistenza di più ipoteche in favore di istituti di credito. Per tale ragione evocava in giudizio i venditori, responsabili per la garanzia per evizione, nonchè il notaio, per violazione dell’obbligo di procedere ai necessari accertamenti ipotecari e catastali. La causa non era iscritta a ruolo, ma a ciò provvedeva il convenuto, chiedendo di chiamare in causa Assicuratori Lloyd’s di Londra e Axa Assicurazioni S.p.A. per essere garantito, da ciascuna per quanto di ragione. Si costituivano i garanti chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il professionista deduceva l’infondatezza della domanda in quanto le parti lo avevano espressamente esonerato dall’effettuare le visure, perchè avevano necessità di non rimandare la stipula dell’atto. A causa del decesso di R.L. la causa veniva riassunta da Trin. Car di D.R.R. & C s.a.s. anche confronti degli eredi che rimanevano contumaci;

il Tribunale, con sentenza del 13 agosto 2013, rigettava la domanda proposta nei confronti del notaio e accoglieva quella nei confronti dei venditori, condannando questi ultimi a cancellare le iscrizioni ipotecarie esistenti;

avverso tale decisione proponeva appello Trin. Car di D.R.R. & C. s.a.s. limitatamente al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda proposta nei confronti del notaio per sentirlo condannare, in solido con i venditori, al risarcimento in forma specifica, deducendo l’erronea valutazione delle prove e l’omessa motivazione. Il Tribunale avrebbe ritenuto attendibile il teste F.A., che era un collaboratore del notaio e che era anche caduto in contraddizione. Inoltre, il primo giudice non avrebbe attribuito il giusto valore ad un successivo atto di vendita, nel quale si dava invece atto della presenza delle iscrizioni ipotecarie. Si costituiva il notaio ribadendo l’attendibilità del teste F., spiegando l’esistenza dell’atto modificato per un errore dei propri collaboratori nell’estrazione del file giusto. Si costituiva la compagnia Lloyd’s chiedendo il rigetto della impugnazione. Si costituiva L.F.L. chiedendo la riforma della sentenza per la parte in cui la stessa era stata condannata alla cancellazione delle ipoteche;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 30 maggio 2018, riteneva fondato l’appello principale rilevando che, dalle risultanze istruttorie, emergevano una serie di incongruenze attestanti l’inattendibilità del teste F. e la conseguente inesistenza della prova che le parti avessero effettivamente esonerato il notaio dall’effettuare le visure ipotecarie. Conseguentemente, condannava il De.Ve. al risarcimento del danno pari alle somme che gli acquirenti dovranno sborsare per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli. Quanto alla domanda di manleva, avanzata dal notaio nei confronti dei due assicuratori, la Corte d’Appello riteneva fondata l’eccezione di inoperatività della polizza fatta valere da Assicurazioni Lloyd’s, trattandosi di assicurazione a secondo rischio. Dopo avere qualificato come appello incidentale quello proposto da L.F., la Corte ne rilevava l’inammissibilità per tardività della costituzione;

avverso tale decisione D.V.L.M. propone ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Assicuratori Lloyd’s.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta l’erroneità della motivazione riguardo al rigetto della domanda di manleva avanzata nei riguardi della compagnia Assicuratori Lloyd’s. Contrariamente all’interpretazione data dalla Corte d’Appello all’art. 6 delle condizioni contrattuali di polizza, la clausola andrebbe intesa quale polizza in secondo rischio riferita, non all’ipotesi di contemporanea sussistenza di una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale, ma alla parte eccedente il limite massimo di risarcimento assicurato dall’altra compagnia Axa Assicurazioni. Tale limite era pari ad Euro 2580. In secondo luogo, il riferimento fatto dalla Corte territoriale all’inoperatività della polizza, in relazione all’omissione delle ispezioni ipotecarie previste dell’art. 2, comma 2, sarebbe errato, poichè tale ultimo comma si riferisce alla facoltà della società di assicurazione di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, poichè la censura non individua nessuna delle ipotesi tipizzate dall’art. 360 c.p.c., nelle quali è consentito il ricorso per cassazione. A prescindere da ciò viene prospettata come censura sulla motivazione che, in tali termini, non è più consentita dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che si riferisce solo all’omessa valutazione di un fatto storico decisivo. In ogni caso, dal contenuto del motivo si evince che si tratta di una critica riferita all’interpretazione di una clausola negoziale (art. 6 delle condizioni contrattuali di polizza) dedotta senza fare alcun riferimento alle regole di ermeneutica e ciò determina la inammissibilità del motivo, secondo costante giurisprudenza;

l’assunto secondo cui la polizza a primo rischio stipulata con Axa Assicurazioni prevedrebbe un limite massimo di risarcimento pari ad Euro 2580 è dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo il ricorrente trascritto, allegato o individuato il contenuto di tale clausola riferita al contratto stipulato con Axa Assicurazioni;

infine, il riferimento del citato art. 2, comma 2, non appare decisivo poichè è evidente che la Corte, attraverso il rinvio, intendeva riferirsi all’obbligo di effettuare le ispezioni ipotecarie da parte del professionista e non al contenuto della disposizione riguardo al diritto di regresso;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost.. In particolare, sarebbe errata l’ordinanza del 14 ottobre 2014, con la quale la Corte d’Appello, nonostante la nullità della notifica nei confronti degli eredi di R.L., ritenendo le cause scindibili, ha consentito la prosecuzione del giudizio. Al contrario, il procedimento avrebbe dovuto coinvolgere anche tali soggetti in quanto “la sentenza pronunziata vincola, in ogni caso, anche gli eredi R. all’osservanza del giudizio e agli effetti della sua pronunzia di rito”;

Il motivo è inammissibile per assoluta genericità poichè alla argomentazione impugnata, secondo cui si tratterebbe di cause scindibili, si contrappone una deduzione meramente assertiva, peraltro fondata su un provvedimento menzionato in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (ordinanza del 14 ottobre 2014), di cui la sentenza della Corte d’Appello non si occupa;

con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di elementi istruttori decisivi nella valutazione delle prove. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il versamento del prezzo della compravendita era già stato interamente corrisposto, e che il contratto definitivo era stato preceduto da un contratto preliminare, con la conseguenza che il possesso materiale del bene era già avvenuto. L’insieme di tali elementi consentirebbe di ritenere provata la consapevolezza, da parte della parte venditrice, dell’esistenza delle ipoteche;

Il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento all’importo del prezzo di vendita, ai pagamenti dei singoli acconti e all’esistenza del contratto preliminare di cui non viene trascritto alcun passaggio, individuata la data o precisato il momento processuale nel quale tali atti sarebbero stati sottoposti all’esame del giudice di merito. Il motivo è altresì inammissibile poichè appare riferibile alla fattispecie prevista all’art. 360 c.p.c., n. 5, che non riguarda, secondo costante giurisprudenza, l’omessa valutazione di elementi istruttori. Peraltro la parte intende richiedere, in maniera inammissibile, che la Corte di legittimità operi una nuova valutazione del materiale probatorio al fine di ritenere dimostrata la consapevolezza da parte della venditrice della esistenza delle ipoteche;

con il quarto motivo si lamenta l’errata valutazione del fatto e delle prove a supporto della condanna inflitta al notaio rogante, oltre a vizi nella formazione del giudizio. Secondo il ricorrente non sarebbe condivisibile la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale rispetto a quella posta a sostegno della decisione di primo grado;

il motivo è inammissibile poichè sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, in realtà intende prospettare un terzo grado di giudizio di merito, richiedendo alla Corte di legittimità di rivalutare il materiale istruttorio, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e i profili di attendibilità o inattendibilità dei testi presi in esame dalla Corte territoriale, aspetti che, invece, sono tutti di esclusiva competenza del giudice di merito;

con il quinto motivo si lamenta il riferimento non motivato al precedente di legittimità n. 22820 del 2007. Tale pronunzia riguarderebbe la misura del risarcimento del danno da commisurare all’entità delle somme che gli acquirenti devono sborsare per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità. La decisione non sarebbe pertinente poichè la Corte territoriale non avrebbe valutato la circostanza che la fonte negoziale della pretesa sarebbe un contratto preliminare ad effetti anticipati. In secondo luogo, il giudice di appello non avrebbe considerato che il promissario acquirente non aveva dimostrato il proprio intendimento di procedere all’acquisto, nonostante la consapevolezza che il bene era gravato da ipoteca. Ciò in quanto il valore del bene era comunque superiore o equivalente all’importo necessario anche per cancellare l’ipoteca. Solo nel caso in cui l’attore avesse fornito la prova di ciò il professionista avrebbe potuto essere condannato. Al contrario, secondo i criteri di probabilità la Corte avrebbe dovuto ritenere che il promissario acquirente, una volta informato del gravame esistente, non avrebbe stipulato l’atto pubblico, ma avrebbe chiesto la risoluzione del contratto preliminare con restituzione integrale del prezzo;

sotto altro profilo la Corte di Napoli avrebbe pronunziato ultra petitum in quanto la società attrice aveva agito per la condanna in forma specifica, mentre il giudice di appello avrebbe disposto un risarcimento per equivalente, rapportato alla perdita subita e al mancato guadagno da parte dell’acquirente;

il primo profilo è inammissibile poichè la censura riguarderebbe l’errato riferimento ad un precedente giurisprudenziale non pertinente. Ma tale assunto, che riguarda i criteri di determinazione del risarcimento del danno, si fonda su elementi dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In primo luogo, si afferma che il giudizio sarebbe fondato non su un contratto definitivo di compravendita stipulato davanti al notaio, ma su un contratto preliminare di cui, come si è detto con riferimento ai precedenti motivi, non viene trascritto il testo, individuata la data o allegato qualsiasi altro riferimento, non viene indicata la sede processuale nella quale tale documento sarebbe stato tempestivamente depositato e neppure localizzato all’interno del fascicolo di legittimità. Peraltro, di tale diversa ricostruzione, non vi è menzione da parte della Corte territoriale, per cui il ricorrente avrebbe dovuto comunque allegare di avere sottoposto al giudice di appello la questione, trascrivendo lo specifico motivo di impugnazione con il quale si sostiene che il titolo contrattuale si fonderebbe su un preliminare e non su un contratto definitivo. Da ciò discende l’irrilevanza della prospettazione secondo cui, soltanto nell’ipotesi di dimostrazione della volontà dell’acquirente di concludere il contratto definitivo, pur nella consapevolezza del gravame, il giudice di appello avrebbe potuto esaminare una richiesta di danni. Si tratta – peraltro – di profili dei quali si disinteressa la sentenza impugnata, e che sono semplicemente dedotti dal ricorrente, ma in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6;

la seconda censura, relativa alla ultrapetizione, è inammissibile poichè avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 e non richiamando genericamente nella rubrica del motivo “il riferimento immotivato della Corte alla precedente pronunzia n. 22820 del 2017” di questa Corte di Cassazione;

a prescindere da ciò il motivo sarebbe comunque inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passaggi essenziali dell’atto di citazione e le relative conclusioni per individuare la specifica richiesta di condanna (che si assume formulata “in forma specifica”) e dimostrare che, rispetto a tale richiesta, non sarebbero intervenute modifiche nelle conclusioni, in corso di causa;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione della Terza Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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