Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13857 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22616-2014 proposto da:

B.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ALLOCCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ZONTINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELERADIO CREMONA CITTANOVA S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA G. PALUMBO N. 3 presso lo studio dell’Avvocato ORFEO CELATA che

la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato MICHELINA MARTINO,

DONATO APOLLONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/03/2014 R.G.N. 431/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ZONTINI per delega Avvocato ANNA ZONTINI;

udito l’Avvocato ORFEO CELATA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il Tribunale di Cremona respingeva il ricorso con cui B.C. aveva impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo con lettera 27.10.2009 dalla Teleradio Cremona Cittanova s.c.a.r.l., deducendo la natura discriminatoria, l’inefficacia dello stesso per mancata comunicazione dei motivi e comunque l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo.

A fondamento della decisione il Tribunale osservava, tra l’altro, che era mancata la prova che il confronto sindacale sviluppatosi tra il novembre 2008 e il maggio 2009 tra i dipendenti e l’azienda aveva avuto efficacia esclusiva e determinate rispetto alla decisione di cessare il rapporto; che, per contro, il datore di lavoro aveva dimostrato che il licenziamento era stato determinato dalla necessità di ridurre i costi a causa del persistente stato di sofferenza economica della società.

B.C. ha impugnato la sentenza deducendone l’erroneità. L’appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza depositata il 21.3.14, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame, ritenendo non provata la natura discriminatoria del licenziamento e sussistenti notevoli e costanti perdite di bilancio tali da giustificare la soppressione del posto di lavoro del B., le cui mansioni vennero assunte direttamente dal direttore dell’emittente.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4.

Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che nell’ambito della L. n. 604 del 1966, art. 4 relativo alla nullità dei licenziamenti discriminatori, l’espressione “partecipazione ad attività sindacali” ha un significato ampio, comprensivo non solo delle attività esercitate da lavoratori sindacalisti, ma anche dei comportamenti che, al di fuori di iniziative assunte in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, con il consenso espresso o tacito di questi ultimi e in contrapposizione al datore di lavoro, cosicchè deve essere considerato alla stregua di un licenziamento determinato dal motivo illecito considerato dalla disposizione in esame quello intimato ad un lavoratore per la sola ragione di avere assunto iniziative a sostegno di tutti i lavoratori, a prescindere dalla fondatezza o meno delle rivendicazioni stesse. Ne consegue che il giudice di merito è chiamato a compiere, con un’analisi particolarmente incisiva, gli accertamenti necessari al fine conoscere la natura, l’oggetto e le modalità dell’attività sindacale posta in essere dal lavoratore e di verificare se il suo licenziamento sia stato determinato da un intento di ritorsione all’attività medesima (Cass. n. 2335/96).

Lamenta inoltre che l’efficacia esclusiva e determinante dell’intento discriminatorio, escluso dalla sentenza impugnata, poteva essere provato anche per presunzioni.

2.- Con il secondo motivo il B. denuncia la violazione dell’art. 356 c.p.c., comma 1.

Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere che non era emerso alcuna effettiva prova in ordine allo svolgimento di attività sindacale da parte dell’odierno ricorrente, omise di dare ingresso alle pur richieste istanze istruttorie, ed in particolare alla prova testimoniale richiesta inerente lo svolgimento di attività sindacale “quale referente, anche se in via informale, della Fistel Cisl”.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 oltre a difetto di motivazione ex art. 156 c.p.c., comma 2.

Lamenta che la corte di merito aveva solo apparentemente motivato in ordine all’effettiva sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che non poteva consistere solo nell’incremento del profitto ma in un riassetto organizzativo diretto a far fronte a sfavorevoli situazioni non meramente contingenti che impongano una effettiva necessità di riduzione dei costi.

Evidenzia, sotto tale profilo che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e dunque in contrasto col denunciato art. 156 c.p.c., comma 2, anche considerato che la datrice di lavoro (società cooperativa di ispirazione cattolica) si era data una struttura di impresa non tradizionale e dunque non “operante secondo le leggi di mercato e tendente al profitto”.

Evidenzia che risultava apodittica, in quanto non collegata ad una effettiva ricostruzione dei fatti, la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto giustificato il licenziamento alla luce di una sofferenza finanziaria e della legittimità della redistribuzione delle mansioni in capo alla figura di vertice dell’organizzazione aziendale. Il B. evidenzia inoltre l’erroneità della sentenza impugnata circa il cd. “repechage”, ritenendo che il ricorrente non avrebbe contestato adeguatamente tale circostanza, la cui prova gravava invece per intero sulla datrice di lavoro.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne la lettera di licenziamento (in cui si faceva riferimento al persistente stato di sofferenza economica e di considerevoli perdite di bilancio con necessità di ridurre i costi aziendali; all’impossibilità di una ricollocazione del dipendente in altre mansioni) conteneva già una sufficiente indicazione dei motivi di recesso, che tuttavia vennero ulteriormente chiariti dalla risposta data dalla cooperativa alla richiesta di comunicazione dei motivi L. n. 604 del 1966, ex art. 2.

Lamenta che i motivi forniti a seguito della richiesta ex art. 2 cit., erano altrettanto generici sì da non rispettare il principio affermato in materia da questa Corte, secondo il quale la motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni (Cass. n. 6091/98).

5.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Deve innanzitutto chiarirsi che la dedotta nullità del licenziamento per motivo discriminatorio, connesso all’attività sindacale del B., non può ritenersi sussistere per la mera partecipazione, quale referente, per di più in via informale, di un sindacato in alcune trattative con l’azienda. La circostanza è stata adeguatamente accertata dal giudice di merito e si sottrae alle censure mossele, soprattutto nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5. Inoltre, come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata, sarebbe stato onere del ricorrente provare che la dedotta affiliazione sindacale avesse costituito motivo unico e determinante il licenziamento. Privo di pregio è poi l’accenno che tale circostanza poteva essere anche provata presuntivamente, difettando la censura di specifiche allegazioni di circostanze, gravi, precise e concordanti, da poter costituire prova presuntiva.

In mancanza di ciò deve ritenersi assolutamente corretta l’affermazione del giudice di merito secondo cui, per il resto, la prova della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento legittimava comunque il recesso, prevalendo in ogni caso la sussistenza di una valida ed obiettiva ragione di licenziamento su di un eventuale, e nella specie non provato, mero intento di liberarsi di un lavoratore scomodo, confinato nei motivi (eventuali) interni della volontà datoriale. Nessun vizio di motivazione, tanto più in base al denunciato art. 356 c.p.c., comma 1, (e art. 132 c.p.c., ove rileva l’assenza della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione) può scorgersi nella sentenza impugnata, il cui iter argomentativo esclude certamente la mancanza dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo.

Quanto alla mancata ammissione delle prove richieste in ordine al presunto motivo discriminatorio per ragioni sindacali, deve rilevarsi che trattasi di valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nella specie correttamente esercitata, stante la ritenuta scarsa rilevanza della partecipazione del B. a taluni incontri sindacali e considerata l’accertata sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Risulta anche infondata la dedotta violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 avendo l’azienda, come dedotto dallo stesso ricorrente e come accertato dalla sentenza impugnata, fornito una motivazione, già contenuta nella lettera di licenziamento, non limitata ad una semplice enunciazione di principio (come nel caso esaminato dall’invocata Cass. n. 6091/98, ove si faceva riferimento all’ipotesi di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3 senza neppure specificare se si trattava di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo), ma nella persistente crisi economica, con costanti perdite di esercizio e notevoli passività non più sostenibili, come accertato dal giudice di merito, con apprezzamento dei fatti non sindacabile in questa sede, anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 anche per quanto concerne l’ulteriore decisiva circostanza che le mansioni del B. vennero assunte, al fine di evitare ulteriori perdite di esercizio, in capo al direttore dell’emittente.

Quanto al concretare tali circostanze un giustificato motivo obiettivo di licenziamento deve considerarsi che secondo il recente arresto di questa S.C. (Cass. sez. lav. n. 25201/16), l’esigenza di “far fronte a sfavorevoli e non meramente contingenti situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario”, non è necessaria, ma è tuttavia sufficiente ad integrare un g.m.o. di licenziamento.

Ove tali sfavorevoli e non contingenti situazioni economiche siano, come nella specie, accertate, non può escludersi la legittimità del licenziamento, non potendo evidentemente costringersi l’impresa a continuare ad operare in perdita.

Nella specie la sentenza impugnata ha accertato una costante e sensibile perdita gestionale di esercizio ed una conseguente necessità di ridurre i costi, rilevando che la datrice di lavoro, svolgente funzione ecclesiale e pur in parte finanziata dalla Diocesi di Cremona, non per questo fosse costretta a proseguire la sua attività in passivo; che la cooperativa, che sino al giugno del 2009 aveva quattro dipendenti, li ridusse, per tali ragioni a due al momento del licenziamento; che le mansioni del B. furono assunte direttamente dal direttore dell’emittente, sempre per la medesima ragione (sulla legittimità di tale operazione, cfr. Cass. n. 24502 del 2011; Cass. n. 18780 del 2015; Cass. n. 14306 del 2016; Cass. n. 19185 del 2016).

In tale contesto non può che confermarsi quanto già affermato da questa Corte, e cioè che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimato (anche) dalla necessità di far fronte a sfavorevoli e non contingenti situazioni di mercato determinanti perdite di esercizio ed un effettivo ridimensionamento aziendale (pur non potendosi ammettere il mero perseguimento di profitto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento d’un dipendente: Cass. sez. un. n. 3353/94; Cass. n. 3899/01; da ultimo Cass. n. 13516/16; Cass. n.25201/16). Tale ultima circostanza nella specie deve escludersi alla luce delle rilevanti e costanti perdite di esercizio accertate (con progressiva e costante riduzione del personale, ridotto infine a due unità e con assunzione delle mansioni del B. da parte dello stesso direttore dell’emittente), che avrebbero imposto una prosecuzione dell’attività produttiva in disavanzo economico.

In ordine al repechage, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha accertato che il B. non aveva minimamente contestato quanto esposto nella lettera di licenziamento e cioè che non esistevano in azienda (con residui due soli dipendenti in forza), altre posizioni lavorative. Se è poi vero che la prova della impossibile ricollocazione grava sul datore di lavoro, deve evidenziarsi che la sua non contestazione espunge l’accertamento dei relativi fatti dal thema probandum, e vale dunque quale relevatio ab onere probandi per il deducente (ex aliis, Cass. n. 13973/15, Cass. n. 19709/15, Cass. n. 17966/16).

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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