Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13856 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22932-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 12/06/08, depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 15/07/2008 ha, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Roma che accolto il ricorso di S.S. avverso le istanze di rimborso per indebite ritenute Irpef dal 1995 al 2000 sulla pensione integrativa corrisposta dal CONI ritenendo non applicabile la decadenza di cui all’art. 38 di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 bensì la prescrizione decennale di cui allo stesso D.P.R.. Ha proposto ricorso per cassazione, con duplice motivo, l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 e vizio motivazionale.

I motivi sono fondati.

E’ costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ha portata generale in tema di rimborso dei versamenti indebiti effettuati dal contribuente, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, riguardante errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all’an o al quantum del tributo, mentre il termine ordinario di cui al menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti (tra le tante, Cass. nn. 7087 del 2003,198 e 10344 del 2004). Cass. n. 8479/2009 ha ritenuto inapplicabile alla Regione Sicilia perchè non Amministrazione dello Stato. Nel caso in ispecie trattasi di ritenute operate dal CONI, che non è Amministrazione dello Stato, onde è inapplicabile il termine lungo di cui all’art. 37 dovendosi applicare la decadenza di cui all’art. 38 del superiore D.P.R.. Di poi, costituisce anch’esso indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, quello secondo cui, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta Legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria; per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (Cass. n. 924/2005 e successive conformi n. 19123/2005, n. 15156/2006, n. 3433/2008, n. 16583/2009);

Orbene quando la CTR seppure abbia correttamente distinto le due ipotesi di versamenti e ritenute non ha considerato che il CONI non è Amministrazione dello Stato, onde il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza e la decisione nel merito col rigetto del ricorso del contribuente.

Ricorrono giusti motivi, per la natura delle questioni trattate per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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