Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13856 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 01/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13550-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

J.M., JU.MA., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIGLIORINI MARIO,

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2007 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SILVAGNI, per delega dell’Avvocato

OZZOLA, che si riporta al controricorso; rigetto del ricorso in

subordine remissione alla Corte Costituzionale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

A seguito del decesso di J.G., avvenuto il (OMISSIS), gli eredi chiedevano al Tribunale di Venezia la nomina di un notaio per la redazione dell’inventario. Successivamente chiedevano la proroga di tre mesi e tale incombente veniva terminato il 21.12.2000.

Il 9.1.2001 gli eredi accettavano l’eredità con beneficio d’inventario e la denuncia di successione per il pagamento dei tributi veniva presentata in data 19.2.2001.

L’Agenzia delle entrate, ufficio di Venezia (OMISSIS), riteneva tardiva la presentazione della denuncia essendo trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza del termine previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d), e, pertanto, notificava avviso di liquidazione per le imposte di successione, ipotecarie ed INVIM con le relative sanzioni.

Gli eredi impugnavano innanzi alla C.T.P. di Venezia detto atto, sostenendo che la scadenza del termine andava correlata con la previsione dell’art. 485 c.c. che prevede la redazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, prorogabile di altri tre mesi, ed il termine di quaranta giorni per l’accettazione o meno dell’eredità dal compimento delle operazioni. In via subordinata eccepivano l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 in riferimento all’art. 3. Cost..

La C.T.P. accoglieva il ricorso, dichiarando la non tardi vita della presentazione della denuncia e, su gravame dell’Ufficio, la C.T.R. del Veneto, confermava la pronuncia di primo grado.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli eredi J. resistono con controricorso.

Diritto

Con l’unica censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 nella versione applicabile ratione temporis, per avere i giudici del merito ritenuto non tardiva la dichiarazione di successione, pur essendo stata la stessa presentata oltre il termine di sei mesi previsti dalla norma citata ma entro il termine di cui all’art. 485 c.c., comma 4 (rectius 3).

Ritiene invece parte ricorrente che il termine di cui all’art. 31 non resta sospeso durante le operazioni d’inventario per cui il termine di cui sopra andrebbe comunque rispettato.

Con il controricorso i resistenti oltre a contrastare quanto ex adverso affermato, sostengono che il termine di cui all’art. 31 va contemperato con le disposizioni in materia previste dal codice civile, per dar modo agli eredi, una volta compiuto l’inventario, di decidere entro un lasso di tempo ragionevole se accettare o meno l’eredità.

In caso di accoglimento del ricorso, avanzano l’eccezione d”illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 in riferimento all’art. 3 Cost. ed, in via subordinata, la richiesta di non applicazione delle sanzioni e l’applicazione del principio del favor rei, tenuto conto delle modifiche in materia intervenute con la L. n. 383 del 2001 con la quale è stata abrogata l’imposta di successione e non è stata più prevista alcuna sanzione in caso di ritardata presentazione della denuncia.

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente esaminare la normativa, sia fiscale che civilistica, che, rispettivamente, disciplinano i termini per la presentazione della denuncia di successione e l’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario.

Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 nel testo in vigore all’epoca dell’apertura della successione, al comma 1 disponeva “La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione”, mentre al comma 2 ne specificava la decorrenza: Il termine decorre: … (omissis) … d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro il termine di cui al comma 1;

L’art. 485 c.c., a sua volta, così recita “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione (ndr., accettazione dell’eredità) a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.

Dalla semplice lettura delle due norme è facile riscontrare che esiste un mancato coordinamento tra le due disposizioni ai fini di una ragionevole previsione per il rispetto dei termini con riguardo alla presentazione della denuncia di successione.

Infatti per la norma fiscale, ispirata a ridurre i tempi per l’A.F. per il controllo e la sollecita riscossione delle relative imposte a tale denuncia collegata, la previsione è espressa nei sei mesi dalla data di apertura della successione, termine ripetuto ma con diversa decorrenza e cioè dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, per l’ipotesi che il chiamato all’eredità l’abbia però accettata entro il termine di cui al comma 1 (sei mesi).

La norma civilistica, invece, ha previsto dei termini più dilatati, contemplando per la redazione dell’inventario tre mesi prorogabili di altri tre e, dal compimento di questi, attribuisce all’erede un ulteriore termine di quaranta giorni per accettare o meno l’eredità con beneficio di inventario e ciò allo scopo di dare all’interessato, una volta completato l’inventario, la possibilità di riflettere e valutare ogni circostanza prima di addivenire all’accettazione dell’eredità.

Tale evidente discrasia può tuttavia essere eliminata cercando, attraverso un’interpretazione sistematica, un coordinamento tra le norme, senza peraltro disconoscere l’autonomia della legislazione fiscale rispetto alle leggi civili, per cui il richiamo alle norme civili va ritenuti) ammissibile solo se espresso e compatibile.

E’ indubbio che la razionale previsione civile di permettere al chiamato all’eredità già nel possesso dei beni ereditari di accettare l’eredità dopo la redazione dell’inventario concedendogli anche un lasso ragionevole di tempo (40 giorni) per operare una scelta consapevole ed oculata, mal si coniuga con la previsione della presentazione della denuncia di successione da e seguirsi nel termine di sei mesi, periodo coincidente con quello di previsione della redazione dell’inventario, per cui potrebbe verificarsi che il supposto crede per rispettare l’esiguo termine di sei mesi per produrre la denuncia di successione sia costretto ad una decisione affrettata in presenza anche di una non completa conoscenza della situazione patrimoniale del de cuius. Tali inconvenienti verrebbero invece meno qualora la norma fosse interpretata nel senso che la legge fiscale, nell’intento consentire una precisa e non affrettata dichiarazione dei beni ereditari da parte di coloro che accettano con beneficio d’inventario ammetta una proroga di tale termine fino a quello ad essi concesso dalla legge civile, recependo nella norma tributaria i termini così come previsti dalla legge civile e cioè che i sei mesi decorrano dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario, restando invece irrilevante la previsione di un’anticipata accettazione presa nella non completa conoscenza della situazione cui si va incontro, tenuto anche conto che la normativa fiscale non regola specificamente il termine per la redazione dell’inventario per cui appare opportuno e ragionevole ritenere che quella civile possa legittimamente regolare tale necessità anche ai fini fiscali.

Tale interpretazione sistematica è confortata anche dal fatto che la violazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1, non è più sanzionata specificamente, essendo stato l’art. 50, stesso D.Lgs. sostituito dal D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 2, comma 1, lett. d, che prevede una sanzione amministrativa solo per chi ometta di presentare la denuncia di successione, lasciando invece privo di sanzione il comportamento di coloro che presentino la dichiarazione oltre il termine di legge. Sulla base di tale modifica, questa Corte con la recente sentenza n. 4626 del 2009, ha anche affermato che il termine previsto dal D.Lgs. cit., art. 31, comma 1 non può considerarsi perentorio, non essendo stato previsto espressamente dalla legge come tale ed essendo anzi previsto dall’art. 33, comma 1, stesso D.Lgs. che la denuncia possa essere presentata anche dopo la scadenza di detto termine, purchè prima dell’accertamento d’ufficio.

Ulteriore conferma dell’opportunità di addivenire all’interpretazione sistematica descritta è che il legislatore ha fatto proprie queste conclusioni, sostituendo, a seguito della riforma con la quale ha abrogato l’imposta di successione, alle parole “sei mesi” con “dodici mesi” con il D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 14 sexies, convertito in L. n. 326 del 2003.

Conclusivamente, alla luce delle precedenti considerazioni può affermarsi che la denuncia di successione dagli eredi di J.G. sia tempestiva, in quanto presentata entro il termine di sei mesi dal compimento dell’inventario.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere respinto. Le spese possono essere compensate stante la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 1 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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