Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13855 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 22/05/2019), n.13855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28836-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SE.RI.T. SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA PITAGORA 9/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA

LOPRESTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO BONANNO;

– ricorrente –

contro

L.A.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO CONTI ROSSINI 13, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO PARISI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA SANSONE DI

CAMPOBIANCO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1349/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/07/2013 R.G.N. 1113/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo rigettò l’opposizione di L.A.L. avverso l’intimazione di pagamento notificatagli il 25/3/2009, con la quale la Serit Sicilia spa gli aveva chiesto il versamento di Euro 4261,55 per contributi previdenziali dovuti all’Inps ed alla S.C.C.I. spa in relazione agli anni 2001 e 2002;

impugnata tale decisione dal L., la Corte d’appello di Palermo (sentenza del 23.7.2013), in riforma della gravata sentenza, ha annullato la predetta intimazione di pagamento ed ha dichiarato non dovuto l’importo preteso a titolo di contributi previdenziali; ha spiegato la Corte che dalla copia della relata di notifica della cartella esattoriale era emerso la radicale omissione delle indicazioni del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. e del tentativo dell’ufficiale giudiziario di entrarvi in contatto, per cui la notifica era nulla e l’opposizione all’intimazione era, di conseguenza, esaminabile nel merito; al riguardo era fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata sin dal primo grado, atteso che a fronte dei crediti pretesi in relazione agli anni 2001 e 2002 l’intimazione di pagamento era stata notificata solo il 25.3.2009;

per la cassazione della sentenza ricorre la società Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., Agente di Riscossione per la Provincia di Palermo, con due motivi, cui resiste con controricorso L.A.L., il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo; per l’Inps c’è solo procura difensiva in calce al ricorso principale notificato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. col primo motivo, proposto per violazione di norme di diritto, la ricorrente principale lamenta che la Corte territoriale è incorsa in errore nell’annullare l’intimazione di pagamento posta a fondamento della cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge;

2. il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non indica le disposizioni di legge che la Corte di merito avrebbe a suo giudizio violato, nè le ragioni per le quali la Corte stessa sarebbe incorsa in errore nel pronunziare l’annullamento dell’intimazione di pagamento; egualmente non coglie nel segno la parte del motivo attraverso il quale ci si duole del fatto che la cartella esattoriale non sarebbe stata opposta nei termini, sia perchè tale doglianza non supera il rilievo di fondo per cui i giudici d’appello hanno considerato ammissibile l’opposizione proprio in ragione del fatto che era stata ritenuta nulla la notifica della cartella, come tale inidonea a far decorrere i termini per l’impugnativa, sia perchè la ricorrente non illustra in concreto i motivi per i quali l’opposizione avrebbe dovuto essere considerata intempestiva, non essendo a tal fine sufficiente l’apodittica affermazione che la notifica era stata regolarmente eseguita;

3. col secondo motivo la ricorrente ribadisce la regolarità della notifica della cartella impugnata, che era stata notificata a mani del portiere così come qualificatosi, nonchè la legittimità della procedura di riscossione tramite il concessionario;

4. il motivo è infondato, atteso che si è già avuta occasione di statuire (Cass. Sez. 5, n. 22151 del 27.9.2013) che “In caso di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva”; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre rimane assorbito il ricorso incidentale (sul mancato accoglimento degli altri motivi del gravame e sulla violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, in tema di notificazione), dal momento che lo stesso è stato proposto solo in via condizionata;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore di L.A.L. come da dispositivo, mentre non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Inps; ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di L.A.L. nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Inps.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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