Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13854 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22835/2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CENTORE

PAOLO, COGLITORE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 100/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 7/05/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito l’Avvocato Manzi Federica delega avvocato Manzi Luigi difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento

del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Liguria con sentenza dep. il 14/07/2008 ha, rigettando l’appello di P.M., confermato la sentenza della CTP di Genova che aveva respinto il ricorso della medesima avverso l’avviso di accertamento per Irpef 1999.

Ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il contribuente deducendo in primo luogo la non integrità del contraddittorio trattandosi di accertamento del reddito di un socio di società di persone, la Esercizi Gino di Paolo Sanguineti & C. s.n.c..

L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale. Il primo motivo è palesemente fondato.

Le SS.UU (sent. n.14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’ accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22/12/196, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

Non appaiono ricorrere le condizioni, individuate da questa Corte in Cass. n. 22122/2010, Cass. n. 9760/2010, n 3830/2010, n. 2907/2019 e n. 3420/2009 (piena consapevolezza di ciascuna una parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo e delle difese processuali svolte dalle altre parti, identità oggettiva dei ricorsi) che renderebbero inutile la declaratoria di nullità di tutti i processi per violazione del litisconsorzio necessario originario perchè porterebbe unicamente alla celebrazione(allo stato puramente formale) di un simultaneus processus, ma nella sostanza comporterebbe un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità realmente superflue, proprio perchè la restante compagine sociale è rimasta estranea alla vicenda processuale.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del primo motivo di ricorso per manifesta fondatezza e l’assorbimento degli altri, dichiarandosi la nullità della sentenza di primo e di secondo grado, con rimessione delle parti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio per la sopravvenuta superiore giurisprudenza delle SS.UU..

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dello intero giudizio e rimette le parti alla CTP di Genova. Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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