Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13854 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2273-2019 proposto da:

D.L.P., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il

16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Napoli nord con decreto depositato il 27.11.2017 emesso in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario utile al riconoscimento, in favore di D.L.P., dell’assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa ed aveva posto le spese del procedimento a carico dell’Inps liquidandole in Euro 1.050,00. Successivamente, in sede di istanza di correzione materiale della omologa in oggetto, lo stesso tribunale aveva disposto la correzione del decreto correggendo la decorrenza della prestazione, indicandola dal luglio 2016 e compensando le spese di lite.

Avverso il decreto così modificato proponeva ricorso la D.L. affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 287,288,324 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la illegittima correzione in punto di precedente statuizione sulle spese processuali. Assume la ricorrente che erroneamente, in sede di correzione dell’errore materiale sulla decorrenza della prestazione, il giudice abbia anche fatto seguire a tale correzione la diversa correzione del decisum in punto di spese.

Il motivo risulta infondato.

Ricostruendo il quadro delle pronunce in tema, con riguardo alla preliminare questione della impugnabilità del decreto di omologa, questa Corte ha statuito che “Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell’accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, prima dell’emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo”(Cass. n. 8878/2015).

Ha poi soggiunto che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 22721/2016; conf. Cass. n. 20847/2019)

I principi enunciati evidenziano come la emissione del decreto di omologa da parte del giudice costituisce limite invalicabile rispetto ad ogni contestazione di merito sia rispetto al requisito sanitario che alle altre condizioni dell’azione proposta.

Peraltro, deve ribadirsi che il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., (salvo che per il capo relativo alle spese), può risultare viziato da una difformità rispetto al risultato peritale che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

La correzione costituisce dunque valido rimedio nel caso in cui il decreto si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice. In tal caso, come già affermato da questa Corte, il provvedimento giudiziale risulta essere esorbitante rispetto allo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, acquista natura decisoria ed è quindi suscettibile di essere impugnato con rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7. Ciò a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa – altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali – della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto (Cass. n. 29096/2019).

Nel caso di specie l’indagine peritale svolta aveva accertato la presenza del requisito utile all’assegno con decorrenza dal luglio 2016 e dunque ha evidenziato la parziale fondatezza della domanda originariamente proposta. Anche in sede di correzione dell’errore materiale l’ordinanza del 16.11.2018 ha disposto la decorrenza posticipata della prestazione. Da ciò deve dedursi che la compensazione, in presenza di un parziale accoglimento della domanda (sia pur successivamente riconosciuta in sede di ordinanza di correzione), risulta essere coerente con la decisione assunta.

La singolarità della presente fattispecie è data dall’aver, il tribunale, modificato in sede di correzione dell’errore materiale la statuizione circa la decorrenza della prestazione cui ha fatto conseguire la compensazione delle spese processuali

Deve essere rammentato che in materia di correzione dell’errore materiale le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che può essere oggetto di correzione qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio (Cass. SU n. 16415/18).

La decisione chiarisce anche che il procedimento di correzione dell’errore materiale (in presenza dei presupposti che lo consentano), costituisce “scelta funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo. L’art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affermazione per cui “la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo”(comma 2).

Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze”.

Sulla scorta di tali principi, deve quindi valutarsi la consequenzialità della statuizione sulle spese rispetto a quella principale cui questa accede, e deve pertanto, nel rispetto dei principi che informano il giusto processo, connotato da celerità e ragionevole durata, individuarsi la sede processuale della correzione dell’errore materiale quale idonea a ristabilire il nesso di sequenza tra la decisione sulla prestazione richiesta (accolta solo in parte) e la determinazione delle spese processuali.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, atteso il mancato svolgimento da parte dell’Inps di attività difensiva.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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