Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13854 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 11526/06 R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona de Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

N.A. e G.A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 92/22/04 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 24.2.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica;

udienza del giorno 24 marzo 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito

Antonio Magno;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’ufficio, confermava la sentenza n. 128/5/2001 con cui la commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dai contribuenti, signori A.N. e G.A. G., avverso l’avviso di liquidazione notificato il 15.2,2000, con cui l’ufficio recuperava, nella misura di L. 9.650.000, l’imposta di registro, irrogava le corrispondenti sanzioni ed esigeva gl’interessi, conseguentemente alla revoca delle agevolazioni godute dai nominati contribuenti in relazione all’acquisto di una casa di civile abitazione.

1.2-. I contribuenti, ritualmente intimati, non svolgono difese in questo giudizio di cassazione.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, poichè tale amministrazione – cui è succeduta l’agenzia delle entrate a far data dal 1. 1.2001 – non fu parte nel giudizio d’appello, introdotto con atto depositato il 25.6.2002, avendo partecipato a tale giudizio solo il competente ufficio di Milano di detta agenzia, unica legittimata pertanto in questo giudizio di cassazione (Cass. n. 9004/2007).

Nulla devesi disporre per le relative spese, non essendo costituite le controparti in questo giudizio.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- L’agenzia delle entrate censura la sentenza della commissione regionale:

3.1.1.- col primo motivo di ricorso, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2969 c.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7 e 52; art. 112 c.p.c.; nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;

3.1.2.- col secondo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.; D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convenite con modificazioni nella L. 5 aprile 1985, n. 118, e per gli stessi vizi di motivazione.

3.2.- La ricorrente sostiene che i contribuenti avevano impugnato l’avviso per preteso difetto di motivazione; che la commissione tributaria provinciale, giudicando extra petita, aveva accolto i ricorsi, riuniti, per asserita decadenza dell’ufficio dal potere impositivo; che l’ufficio aveva appellato la sentenza per farne dichiarare il vizio di extrapetizione, ed aveva inoltre confermato le difese svolte in primo grado, deducendo che l’avviso era adeguatamente motivato, siccome indicava la ragione della revoca del beneficio, consistente nel fatto che l’immobile non era stato adibito ad abitazione degli acquirenti. Critica quindi la sentenza della commissione regionale sia per non avere rilevato l’extrapetizione (non potendo essere pronunziata d’ufficio la pretesa decadenza dell’amministrazione) e per non avere confermato l’atto impositivo, per implicita rinunzia dei contribuenti, contumaci in appello, alla loro eccezione di nullità di esso per asserito difetto di motivazione (primo motivo); sia, nel merito, per avere ritenuto l’avviso privo di adeguata e sufficiente motivazione (secondo motivo).

4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso è fondato, nei termini di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto. Previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto dei ricorsi introduttivi della lite, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, per giusti motivi ravvisati nella scarsissima attività difensiva dei contribuenti, contumaci in appello e non costituiti in questo giudizio di cassazione.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La commissione regionale, pur premettendo che l’ufficio appellante aveva lamentato che la pronunzia di primo grado era fondata “su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, omette poi di motivare l’implicito rigetto (Cass. nn. 16788/2006, 10052/2006, 407/2006) di tale motivo d’appello. Rigetto erroneo, essendo ben noto che l’eccezione di decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, essendo nella disponibilità del privato, non è rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 2969 c.c. (Cass. nn. 18019/ 2007, 26361/2006, 22015/2004).

Il giudicante a quo, pertanto, avrebbe dovuto riformare sul punto la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi in base ad una ritenuta decadenza dell’ufficio, non eccepita dalle parti.

5.2.- L’eccezione di nullità dell’avviso per asserito difetto di motivazione, dedotta nei ricorsi introduttivi della lite, non era stata affrontata, perchè assorbita, nella sentenza della commissione provinciale. Per essere riesaminata in appello non era certo sufficiente che l’ufficio appellante avesse richiamato le proprie difese in merito, trattandosi di un motivo evidentemente subordinato, ma sarebbe stato necessario che i contribuenti, vittoriosi in primo grado, l’avessero riproposta alla commissione regionale, al fine di evitare che la stessa potesse considerarsi rinunziata, con relativa formazione di giudicato interno, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e art. 346 c.p.c. (Cass. nn. 8854/2007, 1545/2007). Ciò non è accaduto, non essendosi affatto costituiti i contribuenti in appello. Il giudicante a quo non poteva quindi affrontare tale questione d’ufficio, senza alcuna richiesta della parte interessata.

5.3.- Per le ragioni dette, il primo motivo di ricorso (par. 3.1.1) è fondato, sotto il profilo della violazione di legge, e deve essere accolto.

il secondo motivo (par. 3.1.2), con cui è contestata nel merito la pronunzia di nullità dell’avviso di liquidazione per asserito difetto di motivazione, è chiaramente subordinato e dunque rimane assorbito.

5.4.- La decisione, pertanto, è nel senso indicato al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze. Accoglie il ricorso proposto dall’agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della lite.

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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