Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13853 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22575-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), (d’ora in poi detta “Agenzia” o

“Ufficio” o “Amministrazione”), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

160, presso lo studio dell’avvocato VECCHIO FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCO PAOLO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorreate –

avverso la sentenza n. 44/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 9/06/08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito l’Avvocato Meloncelli Francesco (Avvocatura), difensore della

ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Federico Vecchio, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Piemonte con sentenza dep. il 16/07/2008 ha, accogliendo l’appello di V.G., riformato la sentenza della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento per Irpef 1999.

Ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, l’Agenzia delle Entrate deducendo in primo luogo la non integrità del contraddittorio trattandosi di accertamento del reddito di socio di società di persone.

Il contribuente ha resistito con controricorso deducendo in primo luogo la tardività del ricorso.

L’Agenzia ha presentato anche memoria.

Il ricorso deve ritenersi tempestivo in quanto dall’atto con cui fu restituito il plico contenente il ricorso da notificare per irreperibilità emerge che la notifica fu spedita il 10/10/2009 e pertanto entro il termine per la proposizione del ricorso che scadeva il successivo 16. Ne l’esito negativo della notifica appare imputabile all’Agenzia che nel ricorso ha indicato il corretto domicilio, mentre nel plico da spedire a cura dell’Ufficiale giudiziario risulta riportato un altro indirizzo. Il primo motivo è palesemente fondato.

Le SS.UU (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

Non appaiono ricorrere le condizioni, individuate da questa Corte in Cass. n. 22122/2010, Cass. n. 9760/2010, n. 3830/2010, n. 2907/2019 e n. 3420/2009 (piena consapevolezza di ciascuna una parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo e delle difese processuali svolte dalle altre parti, identità oggettiva dei ricorsi) che renderebbero inutile la declaratoria di nullità di tutti i processi per violazione del litisconsorzio necessario originario perchè porterebbe unicamente alla celebrazione(allo stato puramente formale) di un simultaneus processus, ma nella sostanza comporterebbe un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità realmente superflue, proprio perchè la restante compagine sociale è rimasta estranea alla vicenda processuale.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del primo motivo di ricorso per manifesta fondatezza e l’assorbimento degli altri, dichiarandosi la nullità della sentenza di primo e di secondo grado, con rimessione delle parti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio per la sopravvenuta superiore giurisprudenza delle SS.UU..

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dello intero giudizio e rimette le parti alla CTP di Torino. Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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