Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13853 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4181-2019 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROCCO LAVALLE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, N. 59, presso lo

studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO VINCI;

– controricorrente –

contro

C.B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4954/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

28/11/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 21 maggio 2012, O.I. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Bari, C.B.F. e la compagnia Unipol Ass.ni S.p.A. per sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro verificatosi il 15 dicembre 2011. Aggiungeva che il conducente e proprietario dell’autovettura assicurata con Genialloyd S.p.A. non aveva rispettato l’obbligo di precedenza, tagliando la strada a quella dell’attrice, la quale, a seguito del sinistro, aveva subito lesioni. Si costituiva la compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda ed, in via subordinata, la determinazione del contributo causale dell’attrice alla determinazione del sinistro, ai sensi dell’art. 1227 c.c.;

il Giudice di pace, con sentenza del 22 giugno 2013, accoglieva la domanda con condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 4.614 oltre spese liquidate in Euro 400, di cui 100 per spese e 300 per compensi professionali;

con appello del 12 settembre 2014, O.I. impugnava la decisione chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di lite in misura non inferiore ad Euro 2024. Si costituiva l’assicuratore proponendo appello incidentale per sentir dichiarare che la polizza RC “km sicuri” rientrava nello schema contrattuale dell’art. 1891 c.c. con la conseguente applicabilità della clausola “riparazione conforto” (risarcimento del danno in forma specifica), sussistendone i presupposti. Chiedeva, comunque, di rideterminare l’importo dovuto a titolo di risarcimento nella misura ridotta di Euro 2180, anche per il concorso colposo della O. ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2;

con sentenza del 28 novembre 2018 il Tribunale di Bari rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rigettava la domanda proposta da O.I. che condannava al pagamento delle spese di lite e alla restituzione delle somme percepite;

avverso tale decisione O.I. propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle regole ermeneutiche previste dal c.c. ed, in particolare, quella dell’art. 1362 c.c. che valorizza il senso letterale delle parole nel caso di clausola che abbia un significato chiaro, rilevando che il giudice di appello non avrebbe considerato che la riparazione in forma specifica era subordinata alla esistenza di una denunzia del sinistro firmata da entrambi i conducenti;

preliminarmente il motivo di ricorso non si occupa della questione della operatività della clausola (eventualmente ai sensi dell’art. 1891 c.c.) inserita in un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, rispetto al quale l’obbligo dell’assicuratore in sede di indennizzo diretto deriva, non dal contratto, ma dalla legge;

la censura, per il resto, è infondata, se non inammissibile. E invero, a fronte di un dato letterale chiaro nel subordinare l’obbligo dell’assicuratore di procedere alla esecuzione in forma specifica alla condizione dell’esistenza di una denunzia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti, il Tribunale ha escluso la rilevanza della mancata firma del CAI da parte degli stessi con il rilievo che si tratterebbe di una clausola posta nell’interesse della compagnia assicuratrice e non dell’assicurato: donde il difetto di interesse dell’attrice ad avvalersene. Ora, a fronte di tale iter argomentativo, le critiche della ricorrente, che tornano a insistere sulla non conformità del CAI alle previsioni pattizie, sono chiaramente aspecifiche;

con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. A fronte di una richiesta di riduzione o rideterminazione dell’importo del risarcimento del danno, il Tribunale sarebbe incorso in vizio di ultra petizione condannando la O. alla restituzione dell’intero importo percepito. Al contrario, l’assicuratore aveva chiesto in primo grado di rigettare la domanda perchè infondata e, in via subordinata, decurtare proporzionalmente l’importo del risarcimento spettante alla attrice in ragione dell’art. 1227 c.c.;

il motivo è inammissibile perchè la ricorrente non ha interesse a dolersi del mancato esame della domanda subordinata proposta dall’assicuratore con l’appello incidentale;

a prescindere da ciò, il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente omette di trascrivere i passaggi essenziali dell’appello incidentale di Unipol Sai soprattutto con riferimento alla richiesta di ritenere applicabile nei confronti della O. la clausola “riparazione conforto”, che prevedeva il risarcimento in forma specifica. Tale elemento non è allegato e neppure localizzato all’interno del fascicolo di legittimità. Peraltro, già dai brevi passaggi riportati in ricorso emerge che le conclusioni dell’assicuratore erano nel senso di “rigettare la domanda della signora O.I. perchè infondata”. Ciò consente di escludere la sussistenza ultrapetizione sensi dell’art. 112 c.p.c;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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