Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13853 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 11704/2007 proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

la Sudzucker AG (Aktiengesellschaft = società per azioni), di

seguito anche “Società”, in persona dei legali rappresentanti,

signori R.D.B. e K.D., rappresentata e

difesa dagli avv. Calmetta Paolo Francesco, Dietmar Zischg e Vincenzo

Cuffaro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via

del Seminario 5;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 22 febbraio 2006, n. 21/42/06, depositata il 23 febbraio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’11

marzo 2010 dal Cons. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Francesco A. Magni, delegato dall’avv. Vincenzo Cuffaro,

per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e,

in subordine, per il suo rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 7-10-16 aprile 2007 è notificato alla Società un ricorso delle indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Merate dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Lecco n. 21/04/2005, che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della Società contro gli avvisi di accertamento dell’IVA 1996 e 1997 (rispettivamente n. (OMISSIS));

b) che la Società resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione delle autorità tributarie, perchè esso è stato notificato il 7 aprile 2007 avverso una sentenza d’appello che sarebbe stata notificata all’Ufficio di Merate e Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate il 21 marzo 2006;

c) che l’eccezione è fondata, perchè, come risulta dal documento, notificato dalla Società alla controparte il 15 dicembre 2009 e depositato il 23 dicembre 2009 ex art 372 c.p.c. che incorpora una fotocopia della sentenza della CTR di Milano 23 febbraio 2006, n. 21/42/06, in calce alla quale sono apposte le seguenti dichiarazioni:

“E’ sentenza passata in giudicato … ed è conforme all’originale … 9 GIU. 2006 Il segretario”;

d) che, conseguentemente, il ricorso per cassazione, proposto soltanto il 7 aprile 2007 è tardivo e, quindi, inammissibile;

c) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 5.000,00 (cinquemila), oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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