Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13853 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26824/2010 proposto da:
B.S.O.P., (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294,
presso l’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO SANTARLASCI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA D.N.C. S.P.A.;
– intimato –
nonchè da:
FALLIMENTO D.N.C. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), in
persona del Curatore Dott. L.M., elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso
l’avvocato GIUSEPPE VETTORI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.S.O.P.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il
22/09/2010, RG 607/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente avv. B.S.O.P. nonchè atto di accettazione della rinuncia da parte del Fallimento della s.p.a.
fallimento DNC;
ritenuto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio e di compensare le spese processuali ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e art. 391 c.p.c., u.c..
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016