Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13853 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 13/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28169/2017 proposto da:

G.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della UNIVERSAL AUTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE RAMPINO;

– ricorrente –

contro

IFIS LEASING SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINELLA BLENGINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A., in proprio e quale rappresentante legale della Universal Auto, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 810/17, del 18 agosto 2017, della Corte di Appello di Lecce, che – rigettando il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 2075/13, del Tribunale di Lecce – ha respinto la domanda proposta contro la società GE Capital Servizi Finanziari (poi divenuta IFIS Leasing S.p.a.) e tesa al pagamento della somma di Euro 11.460,83, quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di quanto occorrente al ripristino della funzionalità di un’autovettura di proprietà della predetta società.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver ricevuto presso la propria autofficina, in data 5 luglio 2005, da tale C.R., l’autovettura in questione, che, presentando vistose tracce di un incendio, necessitava di rilevanti riparazioni meccaniche e di carrozzeria. Poichè la vettura risultava oggetto di locazione finanziaria da parte del C., nella sua qualità di legale rappresentante della società C.D.S. Tranding S.a.s., e, dunque, intestata dalla venditrice ad una società di leasing, ovvero la predetta GE Capital Servizi Finanziari (d’ora in poi, “GE Capital”), l’odierno ricorrente, per un certo tempo, tenne la vettura nella propria officina senza effettuare alcuno degli interventi richiesti, in attesa di acquisire, anche tramite la società assicuratrice, ovvero Generali S.p.a., elementi di certezza in ordine al soggetto tenuto al pagamento.

Essendo stato, tuttavia, sollecitato nell’ottobre 2005 (tanto dal C., quanto dalla società intestataria del veicolo, ovvero GE Capital) all’effettuazione degli interventi suddetti, l’odierno ricorrente provvedeva in tal senso, inducendosi a ciò anche all’esito dei contatti intercorsi con il consulente tecnico della società assicuratrice, che aveva verificato le condizioni della vettura e, soprattutto, verbalizzato l’iter accertativo previsto ai fini della liquidazione del danno.

Orbene, quantunque i lavori fossero stati regolarmente eseguiti, l’odierno ricorrente apprendeva che nè il C., nè la società GE Capital e neppure la compagnia assicuratrice, avrebbero provveduto al pagamento, il C. allegando un’incresciosa temporanea difficoltà ad adempiere, la società Generali continuando a subordinare il pagamento del capitale assicurato (e, dunque, dell’importo delle riparazioni e sostituzioni effettuate) all’acquisizione di documentazione di varia natura, la società GE Capital, per parte propria, adducendo la circostanza che l’utilizzatore del veicolo si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria, tanto che essa si era determinata a richiedere la restituzione della vettura, ovvero, in difetto, a proporre querela innanzi all’autorità giudiziaria penale.

Disposto, pertanto, sequestro nell’ambito di un procedimento penale incardinato a carico del C., l’odierno ricorrente – sempre secondo la ricostruzione dei fatti da esso proposta – provvedeva, quale custode della vettura ed all’esito di provvedimento di dissequestro adottato in favore della società GE Capital, a metterle a disposizione il veicolo. E ciò sebbene, quale titolare della ditta individuale che aveva proceduto alle riparazioni e sostituzioni necessarie ad assicurare il ripristino della funzionalità del veicolo, fosse titolare di un diritto di ritenzione, previsto dall’art. 2756 c.c., a tutela del credito e del privilegio dell’esecutore delle opere.

Orbene, su tale presupposto, nonchè deducendo il mancato pagamento di quanto ad esso spettante, il G. adiva il Tribunale di Lecce per ottenere la condanna di GE Capital.

L’adito giudicante, tuttavia, ritenendo di non dover autorizzare la chiamata in causa della società C.D.S. Trading (utilizzatrice del veicolo), poichè tardivamente effettuata dalla convenuta, rigettava la domanda di pagamento sul presupposto del difetto di legittimazione passiva della società GE Capital, non essendo con la stessa intercorso il contratto di prestazione d’opera, nonchè quella proposta, in via di subordine, ex art. 2041 c.c., ritenendola nuova.

Proposto appello dall’attore soccombente, il giudice di seconde cure lo rigettava.

3. Avverso la decisione della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione il G., sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo è ipotizzata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) – violazione dell’art. 2756 c.c., in relazione alla “irrilevanza dei rapporti fra locatore finanziario e locatario”, nonchè “erronea ripartizione dell’onere della prova” e, dunque, “violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c.” e ciò quanto al “difetto di legittimazione passiva della società di leasing”. E’ dedotta, altresì, “erroneità della sentenza”, “omessa valutazione della preasumptio hominis”, e, infine, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, oltre che “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Assume l’odierno ricorrente che entrambi i giudici di merito avrebbero omesso del tutto di esaminare un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione, costituito dalla “praesumptio hominis” che – a norma dell’art. 2756 c.c. – consentirebbe di ritenere integrata la prova della buona fede dell’autore delle riparazioni.

In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che esso G. potesse far valere il diritto di credito, nonchè il relativo privilegio, nascente dalla esecuzione della prestazione d’opera, secondo il disposto dell’art. 2756 c.c., in difetto di prova della buona fede, prova consistente nell’aver ignorato che la cosa affidatagli per la riparazione non fosse di proprietà di colui il quale aveva chiesto l’esecuzione della prestazione. Secondo la Corte territoriale, il G. non poteva esercitare nè l’uno nè l’altro dei diritti di cui alla norma suddetta, in quanto, per un verso, sarebbe del tutto pacifico che gli avesse perso la disponibilità dell’autovettura, essendo stata la stessa dapprima sottoposta a sequestro penale e poi dissequestrata, nonchè, per altro verso, difettando l’elemento della buona fede, ovvero la ragionevole presunzione, in capo al prestatore d’opera che aveva ricevuto l’incarico di eseguire lavori di riparazione, che la controparte contrattuale fosse il proprietario del mezzo o, comunque, un incaricato di quell’incombenza da parte dell’avente diritto. Nella specie, secondo la Corte salentina, l’odierno ricorrente sapeva certamente che l’auto non era di proprietà del C., bensì della società di leasing.

Assume, però, il ricorrente – al riguardo – come la società GE Capital avesse esplicitamente autorizzato i lavori “de quibus” e che la stessa, in ogni caso, non avrebbe offerto, in giudizio, alcuna prova che potesse scalfire la presunzione di buona fede del prestatore d’opera. In questo modo, pertanto, sarebbero stati disattesi i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d’opera perchè vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una “praesumptio hominis” di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le prestazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 2756 c.c., comma 2, apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell’incombenza da parte dell’avente diritto” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2009, n. 14533, Rv. 608656-01).

In particolare, secondo la citata sentenza, il terzo che vanti diritti sulla cosa, il quale intenda dimostrare l’insussistenza della buona fede in capo a chi ha fatto le prestazioni, non può omettere di chiarire con precisione, al fine di evitare che il giudice tragga elementi di convincimento a lui sfavorevoli ex art. 116 c.p.c., come chi ha consegnato il bene si sia trovato a poter disporre dello stesso.

La Corte di Appello avrebbe taciuto, dunque, sulla rilevanza della persistenza del principio di buona fede, alla quale, peraltro, viene ormai attribuito rilievo non solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche processuale.

3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione, “sotto altro profilo”, dell’art. 2756 c.c., “in relazione agli artt. 1260,1266 e 1267 c.c.”. Deduce, altresì, “erroneità sotto altro profilo della sentenza”, assumendosi la “fondatezza della domanda, anche documentale”, oltre che “erronea ripartizione dell’onere della prova” e “violazione dell’art. 2697 c.c.”, nonchè, infine, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, oltre che “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Si assume, in questo caso, che i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di esaminare un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione, costituito dalla riferibilità documentale dei lavori di riparazione alla GE Capital.

In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove essa pur affermando che la predetta società ha autorizzato la compagnia di assicurazioni a liquidare l’importo delle riparazioni, effettuate sul bene, a favore della ditta facente capo all’odierno ricorrente, e ciò in virtù della lettera del 21 aprile 2006 – ha escluso un subingresso della GE Capital nel rapporto contrattuale di prestazione d’opera intercorso tra le parti originarie, ravvisando, piuttosto, una cessione del credito che la predetta società vantava nei confronti di Generali.

Secondo l’odierno ricorrente, al di là del fatto che “si tratti di accollo, cessione o di figura contrattuale direttamente riferibile alla locatrice finanziaria, proprietaria del veicolo”, ciò che rileva è il fatto che, con il proprio comportamento, GE Capital abbia “avallato la effettuazione delle opere di manutenzione”, ingenerando nell’odierno ricorrente “la tranquillità di poter effettuare i lavori nella consapevolezza che essi sarebbero stati pagati”.

Invero, anche ad ammettere che il summenzionato documento valga come cessione del credito, il cedente non potrebbe ritenersi liberato, visto che ai sensi dell’art. 1266 c.c., esso è pur sempre tenuto a garantire al cessionario l’esistenza, al tempo della cessione, del diritto di credito, avendo la garanzia in questione natura di obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro del cessionario nei casi in cui l’effetto traslativo della cessione manchi, in tutto o in parte, a causa dell’inesistenza completa o parziale del credito.

3.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), – violazione dell’art. 2041 c.c. e dunque erroneità “sotto altro profilo della sentenza”, oltre che “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nonchè “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, sul presupposto che, trattandosi di domanda ulteriore, la stessa – proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c. – non può essere qualificata come una semplice modifica della domanda originariamente proposta.

Ad avviso del ricorrente l’erroneità della decisione sta nel fatto che la domanda ex art. 2041 c.c., è stata proposta “solo in via residuale e subordinata, ferma restando la domanda principale a cui non si è rinunciato”. Inoltre, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto carente il requisito della residualità, sul presupposto che la sussidiarietà dell’azione “de qua” debba escludersi quando ne esiste altra esperibile non solo contro l’arricchito, ma anche nei confronti di diversa persona.

Non avendo GE Capital espresso alcun rifiuto del contraddittorio, sussisterebbe – ad avviso del ricorrente – un’omessa pronuncia sul punto, pur avendo la relativa questione formato oggetto di discussione tra le parti.

4. La società IFIS Leasing S.p.a. (già società GE Capital) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto.

L’inammissibilità del ricorso è argomentata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), essendosi la Corte di Appello conformata ai principi enunciati da questa Corte in materia di interpretazione dell’art. 2756 c.c. e di ammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Quanto, in particolare, ai primi due motivi di ricorso, la loro inammissibilità viene argomentata sul rilievo che essi, lungi dal dedurre profili di violazione di legge o carenze motivazionali, solleciterebbero un nuovo apprezzamento degli elementi probatori forniti in giudizio e, dunque, una non consentita, rinnovata, valutazione del merito della controversia.

La non fondatezza del primo motivo di ricorso viene, invece, argomentata sulla base di un duplice rilievo: per un verso, infatti, si sottolinea come – ai sensi dell’art. 2756 c.c. – i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione ed al miglioramento di beni mobili abbiano privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Dall’istruttoria, tuttavia, sarebbe emerso, pacificamente, che il G. ha perso la disponibilità dell’autovettura, perchè la stessa, sottoposta a sequestro penale e poi dissequestrata, è stata consegnata, proprio da costui, alla società di leasing. Inoltre, dalle deposizioni dei testi escussi sarebbe emerso, per altro verso, come il ricorrente fosse del tutto consapevole della appartenenza della vettura alla società di leasing, ciò che impedisce di ritenere sussistente il requisito della buona fede.

Quanto al secondo motivo, l’infondatezza dello stesso viene argomentata rilevando come la garanzia dell’esistenza del credito, ex art. 1266 c.c., valga solo nel caso di cessione a titolo oneroso, tale non potendo considerarsi quella ricorrente nel caso in esame. Inoltre, ai sensi dell’art. 1267 c.c., la garanzia della solvenza del debitore viene meno quando l’insolvenza di quest’ultimo sia dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire iniziative contro il debitore stesso. Tale sarebbe l’ipotesi sussistente nel caso che occupa, visto che il G. avrebbe potuto soddisfare il proprio credito nei confronti della CDS Trading in forza del contratto di prestazione d’opera, ovvero nei confronti della società Generali in forza dell’avvenuta cessione del credito. In ogni caso, si sottolinea come tale domanda presenti carattere di novità e, per tale ragione, debba ritenersi inammissibile,

Infine, in relazione al terzo motivo, si sottolinea come la Corte salentina abbia non solo ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, in quanto nuova, poichè aggiunta a quella originariamente proposta, ma anche infondata per difetto del requisito della residualità.

5. La ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. I motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente, data la loro connessione, giacchè tesi a dimostrare come l’odierno ricorrente avesse un titolo negoziale per pretendere il pagamento da GE Capital – non sono fondati.

6.1.1. Il G., in particolare con il primo motivo, insiste nel sostenere la ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’applicazione dell’art. 2756 c.c., non confrontandosi, però, con la complessiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata.

Essa, infatti, ha innanzitutto escluso che l’autorizzazione, data da GE Capital alla compagnia assicuratrice, a liquidare a Universal Auto l’importo delle riparazioni da questa effettuate, abbia determinato “un subingresso” di Universal Auto “nel rapporto contrattuale di prestazione d’opera tra le parti originarie (Universal Auto e CDS Trading), perchè la compagnia assicurativa era del tutto estranea al predetto negozio”.

Orbene, lungi dal contrastare adeguatamente tale affermazione, il primo motivo di ricorso insiste nel proporre un’applicazione del suddetto art. 2756 c.c., che è in contrasto con il suo contenuto. La norma, infatti, presuppone che il bene oggetto delle prestazioni, ovvero delle spese relative alla sua conservazione o al suo miglioramento, sia ancora nella disponibilità del creditore, mentre la sentenza impugnata (ma il punto, per vero, non è contestato neppure dal ricorrente) dà atto che, dopo il venir meno del sequestro penale dell’auto, la stessa fu restituita alla proprietaria. La sentenza impugnata, pertanto, si richiama – correttamente – al principio secondo cui il privilegio relativo “ai crediti per le prestazioni e le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento dei mobili stessi deve ritenersi sussistente finchè esiste il rapporto materiale di detenzione di detti mobili” (Cass. Sez. 1, sent. 5 aprile 1991, n. 3546, Rv. 471541-01).

D’altra parte, la Corte nega per un’ulteriore ragione che possa farsi applicazione della norma suddetta, ovvero escludendo in capo al G. il requisito della “buona fede”, e ciò sul rilievo che il medesimo risulta aver “chiesto alla GE Capital lo svincolo dell’indennizzo”, identificando, così, proprio in tale società il solo soggetto che “poteva richiedere le riparazioni, perchè riguardavano un bene che era stato danneggiato da un sinistro previsto da una garanzia assicurativa in proprio favore”. Orbene, siffatta affermazione – a prescindere dalla sua correttezza e in assenza di una specifica contestazione – rende ultronee tutte le censure (oggetto sempre del primo motivo) relative alla mancata applicazione della “praesumptio hominis” e/o ad un’errata distribuzione dell’onere della prova circa la buona fede di cui al citato art. 2756 c.c., perchè, appunto, “superate” dal principio della cd. “acquisizione probatoria”.

In altri termini, deve concludersi che – a fronte di un’affermazione della Corte territoriale che esclude la “buona fede” dell’odierno ricorrente – non può invocarsi alcuna “presunzione”, per la semplice ragione che sentenza impugnata ne ha escluso l’operatività, ritenendo provata la carenza della buona fede, ciò che, come detto, rende superflua ogni indagine circa la violazione dell’art. 2697 c.c., evenienza “configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01).

Nè, d’altra parte, la sentenza impugnata potrebbe essere censurata – come pure ipotizza il ricorrente – sotto il profilo di una carenza motivazionale.

Sul punto, infatti, va rammentato che, a i sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nella specie, nessun profilo di irriducibile contraddittorietà o di inconciliabilità di affermazioni risulta ravvisabile nel caso di specie.

6.1.2. D’altra parte, a miglior sorte non è destinato neppure il secondo motivo di ricorso, laddove ipotizza violazione dell’art. 1266 c.c..

Sul punto deve muoversi dalla constatazione che ai sensi della norma sopra richiamata “il cedente deve garantire il “nomen verum” e cioè che non solo il credito è sorto ma non si è ancora – per qualsiasi motivo – estinto al tempo della cessione rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 febbraio 1988, n. 1257, Rv. 457447-01, non massimata sul punto). La norma suddetta, infatti, configura “la garanzia del cedente come un’obbligazione accessoria che è effetto naturale del contratto, dall’efficacia traslativa immediata, di cessione”, sicchè tale obbligazione “ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell’interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l’effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell’inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito)”; tale natura l’obbligazione suddetta presenta pure in “caso di cessione di credito pecuniario”, così “consistendo nel dover corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l’ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediate il contratto di cessione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 18 dicembre 1987, n. 9428, Rv. 456557-01).

Orbene, così intesa, ovvero come “garanzia dell’effetto traslativo”, (e non dell’effettivo pagamento da parte del debitore ceduto, nella specie, Generali) è da escludere che, nel presente caso, tale garanzia sia rimasta insoddisfatta, non ricorrendo, pertanto, alcuna violazione dell’art. 1266 c.c. (e ciò a prescindere dal rilievo se tale questione, nella misura in cui tende a far valere una responsabilità per inadempimento di un’obbligazione nascente dal negozio di cessione, sia da ritenersi “nuova”). In altri termini, ciò che risulta mancato è il pagamento di Generali – al quale il ricorrente pure riferisce di essersi rivolto – e non l’effetto traslativo della cessione.

6.2. Infine, anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.

6.2.1. Sul punto occorre preliminarmente constatare che il mancato accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., risulta sorretto da una pluralità di “rationes”.

Innanzitutto, la sentenza impugnata ha reputato la domanda inammissibile, in quanto proposta, per la prima volta, con la memoria ex art. 183 c.p.c. (fatto non contestato dalla ricorrente), richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite del 15 giugno 2015, n. 12310.

Orbene, proprio l’argomento speso dall’odierno ricorrente per censurare tale declaratoria di inammissibilità – ovvero, che l’azione di ingiustificato arricchimento è stata da esso proposta “solo in via residuale e subordinata, ferma restando la domanda principale a cui non si è rinunciato” – è sufficiente a confermare la non fondatezza della censura, proprio alla stregua dell’arresto delle Sezioni Unite richiamato (anche se non del tutto correttamente inteso dalla Corte territoriale) dalla sentenza impugnata.

Infatti, secondo il Supremo collegio, al fine di stabilire la portata dell’art. 183 c.p.c., occorre preventivamente “delimitare il reale ambito del divieto di domande “nuove” implicitamente desunto (nel silenzio del legislatore) dalla ammissione espressa di domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto” (non essendo il disposto dell’art. 183 c.p.c., diversamente da quello dell’art. 345 c.p.c., caratterizzato, per l’appunto, dall’enunciazione di un divieto espresso).

In tale prospettiva, pertanto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato che la “vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande “modificate” espressamente ammesse” non sta “nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; in senso analogo, ovvero sulla necessità che la domanda “nuova”, ex art. 183 c.p.c., sostituisca quella originaria, si vedano, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 13 settembre 2019, n. 22865, Rv. 655092-01 e Cass. Sez. 2, ord. 24 aprile 2019, n. 11226, Rv. 653638-01).

Ciò premesso, proprio la ragione di censura del ricorrente, ovvero l’essere la domanda ex art. 2041 c.c. “aggiuntiva” rispetto a (e non “sostitutiva” di) quella originaria, dimostra in modo inequivoco la non fondatezza del presente motivo.

In ogni caso, la sentenza impugnata conferma, con una seconda “ratio decidendi”, il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., anche in relazione al – dal primo giudice ritenuto – difetto del requisito della “residualità”, affermando essere, sul punto, il motivo di gravame “generico e come tale inammissibile”, rilievo che l’odierno ricorrente non si cura di censurare, ciò che rende il presente motivo di ricorso addirittura inammissibile, per assenza di specifica censura.

Difatti, poichè entrambe le “rationes” che sorreggono, sul punto, il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., presentano natura “processuale” (o meglio, concernono questioni “in rito”), non trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte sulla “consumazione” della “potestas iudicandi” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01, e molte altre successive), operando, piuttosto, il principio secondo cui, ove la sentenza risulti “sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, (…) l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile” (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando G.A. a rifondere, alla società GE Capital Servizi Finanziari, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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