Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13853 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2017, (ud. 12/07/2016, dep.01/06/2017),  n. 13853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6124-2011 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARTIRE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.J. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO 23, presso lo studio degli avvocati MARIA ROSARIA

DAMIZIA, ARTURO SALERNI, che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2010 R.G.N. 9611/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.J. interponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 28/9/2005, con la quale era stata respinta per difetto di legittimazione passiva la domanda dalla stessa proposta, nei confronti di C.G., in proprio, volta ad ottenere la condanna del medesimo al pagamento, in favore dell’istante, della somma complessiva di Euro 91.878,21 per titoli diversi connessi al rapporto di lavoro domestico intercorso con il C. e con la madre dello stesso, F.A., nel periodo compreso tra il 19/9/1993 ed il 19/5/1997. Lo stesso Tribunale con un’ordinanza del 28 settembre 2005, in pari data della sentenza suddetta, dichiarava l’estinzione del processo nei confronti di F.A., originaria resistente unitamente al figlio C.G. e deceduta nelle more del giudizio, per irritualità della notifica nei confronti degli eredi figli della stessa, tra cui lo stesso C.G..

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 17/3/2010, dichiarava – la nullità della ordinanza-sentenza di estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di F.A. e conseguentemente nulla la sentenza nei confronti di C.G. in proprio” e rimetteva – l’intera causa avanti al primo giudice, assegnando termine di legge per la riassunzione”.

Per la cassazione della sentenza il C. propone ricorso sulla base di un motivo.

La B. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia “la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″, deducendo che la sentenza impugnata debba ritenersi inefficace in quanto, ove l’ordinanza di estinzione sia ritenuta equiparabile a sentenza si tratterebbe di una sentenza non definitiva verso la quale doveva essere effettuata riserva di impugnativa; la qual cosa non è avvenuta, con la conseguenza che la sentenza sarebbe passata in giudicato; inoltre, a parere del C., poichè nell’atto di appello – era stata eccepita dall’appellato la propria legittimazione passiva e nessuna prova contraria era stata data nel merito, anche sotto tale profilo la sentenza risultava perfettamente valida” e, quindi, sarebbe “passata in giudicato anche sotto tale profilo”.

1.1 Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La doglianza del ricorrente è fuori centro nella misura in cui, senza puntualmente censurare la rimessione al primo giudice operata dalla Corte d’Appello in ritenuta applicazione dell’art. 354 c.p.c., si è doluto della dichiarazione di nullità dell’ordinanza-sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio lamentando il vizio di motivazione della stessa.

Al riguardo, è, innanzitutto, da osservare che – anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, dalla quale non è dato comprendere quali norme si assumano violate, mancando qualsiasi specificazione circa le stesse (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4233/2012), nonchè la focalizzazione del momento di conflitto, rispetto a tali generiche doglianze, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011) – lo stesso, così come formulato, anche relativamente al dedotto vizio di motivazione, è inammissibile. Invero, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 10551 del 2016), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare o rispetto al quale sussisterebbe insufficienza e contraddittorietà della motivazione, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione che risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”. Ed i “fatti” relativamente ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati all’art. 2967 c.c., ovvero i fatti secondari” (Cass. n. 10551 del 2016, cit.); ma, in ogni caso, non può ritenersi che il “fatto” sia equivalente ad una questione o argomentazione, perchè queste ultime non attengono ad un preciso accadimento o ad una circostanza precisa – da intendersi in senso storico-naturalistico” e, dunque, appaiono irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo.

Peraltro, con riferimento al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte hanno più volte sottolineato la necessità del rigoroso rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, precisando, appunto, che il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il – come – ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti nonchè la “decisività” dello stesso (al riguardo, è altresì da osservare che tale orientamento è stato pure ribadito dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, con riferimento al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto con il D.L. n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012).

2. Per tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Le stesse vanno distratte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori della controricorrente, avv.ti Maria Rosaria Damizia ed Arturo Salerni, dichiaratisi antistatari.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori della controricorrente, avv.ti Maria Rosaria Damizia ed Arturo Salerni, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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