Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13852 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13852 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 9934-2007 proposto da:
COMUNE DI SAN SEVERO i in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAllA
RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
JANNARELLI ANTONIO GIULIANO MARIO;
– ricorrente –

2013
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contro

PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA LIBERA & SAN SEBASTIANOSAN SEVERO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 31/05/2013

•■■•

MORESCHINI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
LOZUPONE FRANCESCO;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 80/2006 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 08/02/2006;

udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato MORESCHINI

Paola,

con delega

depositata in udienza dell’Avvocato LOZUPONE
Francesco, difensore della resistente che si riporta
agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso, condanna
alle spese.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3.4.1991 la Parrocchia di Maria Santissima della Libera e San Sebastiano

presentante pro- tempore, premesso che dal 1954 aveva
posseduto “uti dominus” il suolo adibito a cortile e
giardino, censito in catasto alla partita 955, fg. 31, particella 834 ed intestato al Comune di San Severo, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il
Comune stesso per sentire dichiarare l’intervenuta usucapione di detto suolo in proprio favore.
Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chiedeva il
rigetto della domanda eccependo che la natura demaniale del bene in questione non ne consentiva l’usucapione;
deduceva che, in ogni caso, la demanialità del suolo doveva presumersi, ex art. 22 L. 22/3/1865 all. F), trattandosi di spazio adiacente ad una via o piazza pubblica.
Assunta la prova testimoniale, con sentenza 18.10.2001,
il Tribunale adito, rilevato che il Comune non aveva
provato la demanialità del bene rivendicato dall’attrice,
né aveva offerto elementi idonei a legittimare la presunzione di detta demanialità; accoglieva la domanda e
condannava l’ente pubblico al pagamento delle spese
processuali. Avverso tale sentenza il Comune di San Severo proponeva appello cui resisteva la parrocchia ap-

i

di San Severo, in persona del suo parroco e legale rap-

pellata. Con sentenza depositata in data 8.2.2006 la Corte
di Appello di Bari rigettava l’appello e condannava
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora interessa

prietario del bene in questione in forza dell’ammissione
esplicita da parte dell’appellata / sicché non era ravvisabile l’interesse del Comune ad avanzare alcuna censura in
relazione alla domanda di revindica; affermava, poi,che
era onere dell’ente territoriale dimostrare l’esistenza
dei presupposti per la presunzione “iuris tantum” di
demanialità del bene.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il
Comune di San Severo, in persona del sindaco
p.t.,formulando tre motivi.
Resiste con controricorso la Parrocchia Maria S. della
Libera e San Sebastiano, in persona del legale rappresentante, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Il Comune ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
contraddittorietà e/o carenza di motivazione, laddove la
Corte di appello aveva ritenuto che il riconoscimento
della proprietà del bene in capo al Comune avrebbe fat-

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nella presente sede, che il Comune doveva ritenersi pro-

to venir meno l’interesse a censurare la contraddittorietà
della motivazione sul punto; considerato, invece, il difetto di prova sulla titolarità del diritto di proprietà, la

del contraddittorio nei confronti dell’effettivo titolare
del diritto di proprietà;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. 22 mat

fz o 1865 all. F), laddove, disattendendo la presunzione
di demanialità del bene risultante dalla documentazione
prodotta, il giudice di appello aveva, con motivazione
insufficiente ed inadeguata, posto a carico del Comune
l’onere della prova dei presupposti di detta presunzione, ritenuto che la produzione dell’inventario dei beni
del Comune non costituiva indice di demanialità e che
il Comune stesso aveva dichiarato che il suolo in questione faceva parte dell’edificio dell’ex convento
dell’Addolorata, come pertinenza del Comune, così riconoscendo che il bene non sarebbe mai stato stabilmente inserito nel tessuto viario della città;
3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
di motivazione circa un

contraddittorietà e /o care

fatto decisivo per il giudizio; la Corte d’appello, esclusa
la demanialità del bene in questione, aveva ritenuto assorbita, ogni ulteriore doglianza, disattendendo il motivo di appello con cui si contestava la prova del possesso

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Corte di merito avrebbe dovuto ordinare l’integrazione

”ad usucapíonem” da parte della Parrocchia

e la man-

cata sdemaníalizzazione del bene.
Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata

notifica effettuata alla parte( Comune) e non al difensore costituito in appello sicché, ai sensi dell’art.
170, 1° co. c.p.c. e 285 c.p.c., tale notificazione è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia
nei confronti del notificante che del destinatario, in
quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita
con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la
legge riconnette l’effetto della decorrenza del termine
breve per l’impugnazione, ex artt. 325 e 326 c.p.c., ha
esclusivamente funzione propedeutica all’esecuzione, ai
sensi dell’art. 479 c.p.c.(Cass. n. 9431/2012;n.
13428/2010; n. 437/2007).
In relazione alla data di deposito di detta sentenza
(8.2.2006) il termine lungo di un anno,prorogato di 46
giorni per il periodo feriale, andava, quindi, a scadere il
giorno 25.3.2007 che, essendo festivo(domenica), era
prorogato al 26.3.2007. Ne consegue che il ricorso è stato tempestivamente notificato in quest’ultima data.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha, con logica e corretta motivazione, affermato che il Comune non aveva alcun interesse a

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risulta notificata, solo a fini esecutivi, essendo stata la

veder accertata, eventualmente, la proprietà del bene in
questione in capo ad altro soggetto, considerato che il
Comune stesso, secondo quanto già ritenuto dal giudice
di prime cure, ne aveva rivendicato la proprietà, ammes-

sa anche dalla Parrocchia; la doglianza non coglie tale
( ratio decidendi,.riferita al difetto di interesse e, sotto tale profilo, non è ravvisabile la dedotta omessa integrazione del contraddittorio.
Le altre censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto evidentemente connesse in relazione alla
questione sulla natura demaniale o meno del suolo
( adibito a cortile e giardino) oggetto di causa.
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile

la pre-

sunzione di demanialità del bene, ai sensi dell’art. 22
L. 22 marzo 1865 all. F), affermando con motivazione
esente dai vizi denunciati; che non era desumibile la natura demaniale dell’area in questione dall’inventario dei
beni appartenenti all’amministrazione comunale; che la
stessa non aveva provato che il suolo oggetto di causa
era adiacente ad una piazza o via pubblica, come tale inserito nel tessuto viario cittadino e destinato ad uso
pubblico da parte della generalità dei cittadini ed aveva, anzi, riferito che

il suolo in questione costituiva

pertinenza dell’ex convenuto dell’Addolorata,
prietà comunale, così escludendo

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che

di pro-

il cortile con

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giardino, oggetto di causa, potesse ritenersi ricompreso
nel tessuto viario della città.
A fronte di tali valutazioni probatorie sul difetto dei

ne, la doglianza sulla violazione dell’art. 22 L. cit. è
priva di fondamento, in quanto contrastante con il principio affermato da questa Corte, secondo cui detta norma
stabilisce una presunzione di demanialità “iuris tan-

tum”, valevole per gli spazi ed i vicoli all’interno della
città, adiacenti alla strade comunali o aperti sul suolo
pubblico, superabile attraverso prova contraria, come
avvenuto nella specie, sulla base dell’accertamento in
fatto relativo alla mancata inclusione del bene nel tessuto viario della città( Cass. n. 1927/93; n. 23705/2009).
Va aggiunto che tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità
solo per carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione( Cass. n. 238/2004), ipotesi non ricorrente nel
caso in esame, essendosi la Corte attenuta a detti principi
giurisprudenziali. Peraltro,una volta escluso dal giudice

di appello il carattere demaniale del bene, non vi era
luogo per un accertamento della relativa sdemanialízzazione né per riesaminare la statuizione sulla declaratoria
di usucapione in favore della Parrocchia appellata, posto
che con l’atto di appello il Comune di San Severo si era

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presupposti oggettivi per ravvisare la demanialità del be-

limitato a negare

del tutto genericamente l’avvenuto

decorso del termine per usucapire al momento della proposizione dell’azione, omettendo di specificatamente

fondamento della decisione di primo grado. Il difetto di
specificità del motivo di appello si ripercuote sul corrispondente motivo di ricorso, non essendo state enunciate le ragioni che escluderebbero la maturazione del termine per usucapire, a fronte della diversa valutazione del
giudici di merito. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C
2.700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 26.3.2013

contestare le prove acquisite in primo grado e poste a

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