Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13852 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

la Sudzucker AG (Aktiengesellschaft = società per azioni), di

seguito anche “Società”, in persona dei legali rappresentanti,

signori K.C. e G.M., rappresentata e difesa

dagli avv. Calmetta Paolo Francesco, Dietmar Zischg e Vincenzo

Cuffaro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via

del Seminario 85;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 26 novembre 2004, n. 102/46/2004, depositata il 16 gennaio

2005 e notificata il 16 febbraio 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’11

marzo 2010 dal Cons. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Francesco A. Magni, delegato dall’avv. Vincenzo Cuffaro,

per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il 18-19 aprile 2005 è notificato alla Società un ricorso delle indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Direzione regionale per le entrate della Lombardia dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Lecco n. 117/04/2002, che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della Società contro gli avvisi di accertamento dell’IVA 1994 e 1995 (rispettivamente n. (OMISSIS)).

1.2. Il 26 maggio 2005 è notificato alle ricorrenti autorità tributarie il controricorso della Società.

2. I fatti di causa I fatti di causa sono i seguenti.

a) il 14-22 dicembre 2000 l’Ufficio delle entrate di Merate notifica, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), due avvisi di accertamento dell’IVA 1994 e 1995 nei confronti della Società, presso il domicilio del signor C.F., sito in (OMISSIS) assumendo che la Società, avente sede a (OMISSIS) ed operante nella produzione e nel commercio dello zucchero, abbia stabile organizzazione in Italia proprio nel domicilio del signor C. e, quindi, vi abbia anche, ai sensi del D.R.P. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 3, il domicilio fiscale;

b) secondo l’Ufficio la Società avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA e corrispondere l’imposta secondo la normativa italiana, perchè essa aveva venduto zucchero sul mercato italiano, non direttamente, ma avvalendosi di una sua stabile organizzazione italiana, onde le cessioni non avrebbero potuto esser considerate delle cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne;

c) i ricorsi della Società sono accolti dalla CTP di Lecco; d) l’appello dell’Ufficio è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata: “Trattandosi di pretesa di imposta rispetto al contribuente società Sudzucker AG, soggetto residente in (OMISSIS), ma per un tempo in cui l’Agenzia delle entrate sostiene svolgesse attività nello Stato italiano, ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 13 della Convenzione del 9/9/1938, e gli avvisi di accertamento dovevano notificarsi, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, presso la sede legale della Sudzucker in (OMISSIS), mediante consegna di una copia in lingua tedesca, tramite l’autorità tributaria tedesca o, se richiesto, secondo le norme tedesche previste per la notificazione degli atti tributali. Detta Convenzione, ai sensi dell’art. 2, si riferisce alle imposte che formano oggetto di un accordo fra i due Stati circa la doppia imposizione. La citata Convenzione tra l’Italia e la Germania, stipulata il 18/10/1989, è finalizzata ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. E’ principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “la notificazione è inesistente quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario”, che “solo la notificazione nulla e non quella giuridicamente o materialmente inesistente è sanabile,… non potendo essere sanata qualcosa che non esiste” … . Sulla base di tali principi, i giudici di prima istanza hanno affermato che la notificazione degli avvisi di accertamento impugnati è inesistente; che gli stessi giuridicamente non risultano essere stati mai notificati; che tale invalidità, essendo la notifica inesistente, non possa ritenersi sanata per aver raggiunto l’atto il suo scopo. Questa commissione trova fondata la motivazione a sostegno della sentenza impugnata. Il primo e fondamentale motivo di appello è privo di pregio e va rigettato e, di conseguenza, risultalo ininfluenti e superflue, nell’economia della decisione, le considerazioni sugli ulteriori motivi dedotti”.

4. Il ricorso per cassazione delle autorità tributarie è sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 27.000.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

5. Il controricorso della Società si conclude con la richiesta che il ricorso delle autorità tributarie sia dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato. Con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per tardività.

6.1. La Società sostiene che il ricorso delle autorità tributarie sarebbe tardivo, perchè esso sarebbe stato notificato solo il 19 aprile 2005, a fronte della notificazione della sentenza impugnata realizzata il 16 febbraio 2005.

6.2. L’eccezione è infondata, perchè risulta, dall’originale del ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte, che esso è stato consegnato all’UNEP Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti il 18 aprile 2005, che è, si, il sessantunesimo giorno dal 16 febbraio 2005, ma è anche un lunedì e, quindi il primo giorno non festivo seguente alla domenica 17 aprile 2005, in cui il termine di 60 giorni, decorrente dal 16 febbraio 2005 (12 giorni di febbraio + 31 giorni di marzo + 17 di aprile), sarebbe scaduto, se non fosse stato prorogato di un giorno ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3 secondo il quale, “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Al fine, poi, del rispetto del termine decadenziale da parte del notificante, è rilevante, per il principio del doppio perfezionamento della notificazione, non il giorno della ricezione del documento notificato da parte del notificatario (il 19 aprile 2005, nel caso di specie), ma il giorno della consegna al notificatore (il 18 aprile 2005, per l’appunto, nel caso di specie).

La riconosciuta tempestività della proposizione del ricorso per cassazione consente di procedere all’esame del suo merito.

7. Il primo motivo d’impugnazione 7.1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.

7.1.2, Le ricorrenti autorità tributarie riferiscono che nel ricorso introduttivo alla CTP, di cui si riproduce testualmente la parte rilevante per la censura, la Società ha espressamente dichiarato di aver avuto piena conoscenza degli avvisi di accertamento il 3 gennaio 2001, “tanto che per sua stessa ammissione tali avvisi erano efficaci nei suoi confronti a partire da tale data i ricorsi alla CTP furono però notificati (mediante consegna diretta all’Ufficio) il 22 maggio 2001, ben oltre il termine di sessanta giorni prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per la notificazione dei ricorsi alle Commissioni tributarie”, che sarebbe scaduto il 4 marzo 2002.

7.2. il motivo è fondato perchè, secondo l’orientamento di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi, “la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto. Ne consegue che l’inesistenza della notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza” (Corte di cassazione 27 febbraio 2009, n. 4760).

Poichè, nel caso in esame, la stessa Società ha espressamente dichiarato di aver avuto fin dal 3 gennaio 2001 piena conoscenza degli avvisi di accertamento, fornendo così la prova della sua acquisizione, e poichè gli avvisi sono stati contestati solo con il ricorso introduttivo del successivo 22 maggio, la Società è incorsa in decadenza e il suo ricorso dev’essere considerato inammissibile.

8. L’assorbimento degli altri motivi d’impugnazione.

La riconosciuta fondatezza del primo motivo d’impugnazione esime dalla considerazione degli altri motivi, che attengono ad altri aspetti conseguenziali, sostanziali e processuali, della controversia e che restano, perciò, assorbiti.

9. Conclusioni.

9.1. Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del primo motivo d’impugnazione, con il conseguente assorbimento degli altri, e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Inoltre, poichè per la risoluzione della controversia, non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso introduttivo della Società.

9.2. I tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale s’è deciso sul ricorso, inducono a compensare tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo d’impugnazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della Società. Sono compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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