Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13852 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21761/2013 proposto da:

N.G., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso

l’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PILADE FRATTINI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso l’avvocato MARINA MARINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO MUSITELLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RITENUTO

– che con ricorso depositato il 9 novembre 2010 il sig. N. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo il proprio coniuge, sig.ra M.L., per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione personale: e quindi, con obbligo a proprio carico di un assegno divorzile di Euro 3500,00;

– che, costituitasi ritualmente, la sig.ra M. non si opponeva alla richiesta di divorzio ma proponeva domanda di un assegno mensile del maggior importo di Euro 15.000,00;

– che con sentenza 14 giugno 2012 il Tribunale di Bergamo dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e attribuiva alla signora M. un assegno divorzile di Euro 3500,00, oltre rivalutazione monetaria;

– che il suo successivo gravame era parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Brescia, con sentenza 11 febbraio 2013, che rideterminava in Euro 5000,00 mensili l’assegno di mantenimento, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

– che avverso la sentenza, non notificata, il sig. Mi.

proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 25 settembre 2013; che la sig.ra M. resisteva con controricorso;

– che prima dell’udienza del 13 aprile 2016 il sig. N. depositava atto di rinunzia, con contestuale accettazione della sig.ra M..

PQM

– Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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