Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13851 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13851 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SE

ZA

sul ricorso iscritto al n4331 del R.G. ann42011./Dzo(9
proposto da:
Comune di Lavello in persona del Sindaco dom.to in Roma
p.zza della Libertà 20 presso l’avv. Maria Laviensi con l’avv.
Giorgio Cassotta del Foro di Melfi che lo rappresenta e difende per
ricorrente-

procura speciale notarile in data 20.3.2013
contro
Lovallo Vito s.a.s.

dom.ta in Roma via Valadier 53 presso

l’avv. D. Martella con l’avv. Giuseppe Spirito che la rappresenta e
difende per procura speciale in calce

controricorrente

avverso la sentenza 100 del 19.4.2005 della Corte di Appello
di Potenza ; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del
14.05.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; uditi gli avv.ti
Luca Guerra per il Comune (in sost.) e Giuseppe Spirito per la
società; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Pasquale Fimiani che ha concluso per
l’inammissibilità od il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7.1.1997 la s.a.s. Lovallo – sull’assunto che l suo dan-

Data pubblicazione: 31/05/2013

te causa Impresa Lovallo aveva stipulato coin il Comune di Lavello
11.11.1989 un contratto di appalto per opere di urbanizzazione nel PIP
al prezzo di lire 732 milioni e che, ultimati i lavori il 21.1.1993, il collaudo era seguito solo il 20.4.1994 con correlato aggravio dei costi di custodia dell’opera, imputabile alla sola committente, e premesso che i
pagamenti in corso d’appalto ed a saldo erano stati effettuati in ritardo
rispetto alle date dei SAL ,convenne innanzi al Tribunale l’Ente chiedendone la condanna al pagamento delle somme esposte anche articolando

Costituitosi il Comune, il Tribunale di Melfi, ritenuta la legittimazione
della attrice s.a.s. ; con sentenza 31.10.2000 p riconobbe la somma di lire
13.950.955 per ritardati pagamenti e di lire 276.500.000 per compensi
da attività di manutenzione.
Il Comune di Lavello propose appello che la Corte di Potenza con sentenza 19.04.2005 rigettò affermando, per quel che rileva, che era corretta
la affermazione del primo giudice per la quale non vi era alcun onere di
formulare riserva per ottenere gli interessi moratori da ritardato pagamento dei SAL o del saldo finale, che neanche occorreva formulare riserva per formulare richieste afferenti gli oneri di custodia e vigilanza del
cantiere e dell’opera , essendo detta vigilanza espressamente prevista in
contratto con relativo compenso,’ che la svolta custodia era stata provata dai testi ed era comunque ammessa con la accettazione incondizionata dell’opera da parte del Comune; che il quantum del compenso era
frutto di mero sviluppo aritmetico dei dati documentali in atto ed ab origine indicati.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 30.3.2006, il Comune di
Lavello ha proposto ricorso il 3.6.2006 articolando cinque motivi, cui ha
opposto difese la s.a.s. Lovallo Vito con controricorso dell’8.7.2006 nel
quale ha in limine eccepito la tardività della notificazione del ricorso.
Con memoria finale il Comune ha allegato procura notarile 20.3.2013
contenente nomina di nuovo difensore ed ha precisato che il precedente
era stato revocato con delibera del Sindaco 9.5.2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene cinque motivi.
Primo motivo: esso denunzia la violazione dell’art. 107 RD 350 del 1895
per avere la Corte negato la debenza di riserva per gli oneri di custodia e
vigilanza sol perché previsti nel contratto.
Secondo motivo: esso dissente dalla interpretazione della testimonianza
resa in primo grado in ordine alla effettività della custodia.
Terzo motivo: con esso si dissente dalla stessa interpretazione relativa-

subordinata domanda di cui all’art. 2041 c.c.

mente alla dislocazione temporale della custodia.
Quarto motivo: esso contesta che la prestazione di custodia sia stata
fatto pacifico e nega che l’accettazione finale abbia implicato ammissione della diligente previa custodia.
Quinto motivo:esso nega che fosse docunnentalmenmte provata la decorrenza dell’onere di custodia sia alla luce dell’art. 5 del contratto sia
in base all’art. 125 del C.S.A
Osserva il Collegio che fa ostacolo alla disamina dei motivi la constata-

vo. La sentenza, infatti, è documentato essere stata notificata ad istanza della s.a.s. Vito LOVALLO al Comune presso il suo difensore dom.rio
(avv. F. Bonito Oliva nel domicilio di c.so XVIII Agosto 2 Potenza) il
giovedì 30.3.2006 ed il ricorso è stato consegnato per la notifica a
mezzo posta il 3.6.2006 e quindi ben oltre il termine di 60 giorni di legge.
Va quindi dichiarata la inammissibilità della impugnazione con la condanna del ricorrente alla refusione delle spese della controricorrente, alla
stregua della tariffa applicabile al valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune a versare alla contro ricorrente società per spese di giudizio la somma di C
8.200 (di cui C 200 per esborsi) oltre IVA e CPA sui compensi.
Così deciso nella c.d.c. del 14 Maggio 2013.

zione – esattamente formulata nel controricorso – che il ricorso è tardi-

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