Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13851 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento 9177/2015 R.G. per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Genova con ordinanza del
10.3.2015;
procedimento nel quale:
C.D., (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in
Roma, alla Via Monte Zebio, n. 43, presso lo studio dell’avvocato
Giovanni Nervi, che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato
Luisa Dal Sasso la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine della scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., ha
depositato la scrittura difensiva anzidetta;
udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio dell’11 aprile
2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto
dichiararsi la competenza del giudice di pace di Bordighera
limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da C.
D. avverso il decreto ingiuntivo;
Letta la scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., nell’interesse
di C.D..
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 18.3.2013 il giudice di pace di Bordighera ingiungeva a C.D. di pagare al ricorrente, A.R., titolare della ditta ” A. Piscine”, la somma di Euro 2.028,00.
C.D. proponeva opposizione.
Con ordinanza in data 11.3.2014 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza: assumeva che la controversia era in rapporto di continenza con altra successivamente promossa, pendente innanzi al tribunale di Genova ed iscritta al n. 1743/2013 R.G..
C.D. attendeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Genova.
Con ordinanza del 10.3.2015 il tribunale di Genova opinava a sua volta per la propria incompetenza limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da C.D. avverso il decreto ingiuntivo e richiedeva d’ufficio di regolamento di competenza.
Evidenziava che “la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di continenza, litispendenza o connessione” (così ordinanza del tribunale di Genova, pag. 3).
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Bordighera limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da C. D. avverso il decreto ingiuntivo del 18.3.2013 pronunciato dal medesimo giudice di pace.
E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal tribunale a quo, a tenor del quale in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione (cfr. Cass. (ord.) 5.8.2015, n. 16454; cfr. Cass. sez. un. 18.7.2001, n. 9769, secondo cui la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado).
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
PQM
La Corte dichiara limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da C.D. avverso il decreto ingiuntivo del 18.3.2013 pronunciato dal giudice di pace di Bordighera la competenza del medesimo giudice di pace di Bordighera, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – Sottosezione 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016