Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13850 del 31/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 13850 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
ricorso iscritto al n. 32639 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2006, proposto:
DA
S.C.A.I.E. – SOCIETA’ COMMERCIALE AGRICOLA INDUSTRIALE
EDILIZIA

s.r.l.

con

sede

in

Roma,

in

persona

dell’amministratore delegato legale rappresentante dr.
Stefania Lazzari Celli, elettivamente domiciliata in Roma,
alla Via Agostino Depretis n. 86, presso l’avv. Fabrizio
Spagnolo che la rappresenta e difende, per procura in calce al
ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI POGGIO MIRTETO,

1

8I
20(3

in persona del sindaco p.t.,

Data pubblicazione: 31/05/2013

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Piemonte n. 39/A
presso l’avv. Mario Rosati, che lo rappresenta e difende per
procura a margine di atto qualificato comparsa di costituzione
del 3 novembre 2010 e, successivamente, per procura speciale
per notar C. Bellini dell’il aprile 2013, Rep. n. 89795.

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4390/05,
del 26 settembre – 17 ottobre 2005. Udita, all’udienza del 9
maggio 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.Uditi
l’avv. Mario Rosati, per il controricorrente e il P.M. in
persona del sostituto procuratore generale dr. Aurelio Golia,
che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del
processo
Svolgimento del processo
La s.r.l. S.C.A.I.E., Società commerciale agricola Industriale
Edilizia, con citazione notificata 1’11 luglio 1998, conveniva
in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti il Comune di Poggio
Mirteto perché fosse condannato al risarcimento del danno, per
avere occupato e trasformato in modo irreversibile nel 1986 le
aree di proprietà della società attrice in Poggio Mirteto,
località La Macchiarella, per la esecuzione del P.E.E.P.
adottato dall’ente locale in data 3 marzo 1980.
L’ente locale con la costituzione in giudizio eccepiva la
prescrizione del diritto al risarcimento della società attrice
e il Tribunale adito, con sentenza del 7 marzo 2001, rigettava
la domanda per l’estinzione del diritto della società attrice.
L’area della S.C.A.I.E. era stata occupata e trasformata in
2

RESISTENTE

modo irreversibile il 21 gennaio 1986 e non vi erano stati
atti interruttivi della prescrizione del diritto azionato solo
nel 1998, non potendo riconoscere rilievo di interruzione alla
nota del Comune di Poggio Mirteto del 1 0 giugno 1994, che

all’attrice e al fax del sindaco del 17 luglio 1997 che
preannunciava la volontà dell’ente di giungere ad una
transazione della controversia.
Sull’appello della S.C.A.I.E., la Corte di merito ha rilevato
che la nota sull’indennità del 1994, attenendo al
corrispettivo dell’obbligazione indennitaria, che ha fonte
nella legittima conclusione della procedura ablatoria, non
estendeva i suoi effetti all’azione risarcitoria, per cui non
poteva configurarsi in tale atto una rinuncia ad eccepire la
prescrizione che si era ormai completata con il decorso del
quinquennio di legge nel 1991.
L’appello è stato quindi rigettato, con compensazione delle
spese dell’intero giudizio tra le parti e per la cassazione di
tale sentenza la S.C.A.I.E. s.r.1., propone ricorso di un
unico motivo notificato il 21 novembre 2006 e illustrato da
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; il Comune di Poggio
Mirteto, resiste tardivamente, con atto da esso qualificato
comparsa di costituzione del 3 novembre 2010, provvedendo
successivamente ma prima dell’udienza di discussione a
depositare rituale procura speciale notarile al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE

determinava l’indennità di espropriazione spettante

1. Con il ricorso già richiamato la S.C.A.I.E. deduce
violazione degli artt. 2937 e 2944 c.c. in relazione all’art.
360, l ° comma, n.ri 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte di merito
negato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
in più atti del Comune, incompatibili con la volontà di

determinavano la tacita rinuncia ad essa.
La sentenza oggetto di ricorso non motiva le ragioni per le
quali ha negato che le note del comune con la determinazione
della indennità di espropriazione non potessero considerarsi
rinuncia tacita alla prescrizione per l’implicito
riconoscimento del diritto di proprietà della società ed ha
omesso ogni decisione sulla violazione dei doveri di
correttezza e buona fede nel comportamento del Comune di
Poggio Mirteto
Sia la nota dell’ente locale del 1994 che il successivo fax
del 1997, in quanto presuppongono il permanere della proprietà
sulle aree occupate della società ricorrente, vanno valutate
come riconoscimento del diritto al risarcimento e devono
qualificarsi come rinuncia tacita alla relativa eccezione di
prescrizione, per il loro riferimento alla occupazione
illecita dei beni riconosciuti di proprietà di controparte.
Viene riprodotto in ricorso il contenuto della lettera del
comune resistente dell’il giugno 1994 prot. 7078, con cui lo
stesso ha comunicato alla società che la indennità di
espropriazione dell’area occupata doveva determinarsi in £
407.960.000, sulla base di un prezzo unitario di £ 36.000 a
4

proporre l’eccezione di prescrizione che, come tali,

mq. per la parte di suolo edificabile e di E. 1000 per quella
delle aree non fabbricabili.
Il fax del 17 luglio 1997 con cui il Comune ha informato la
S.C.A.I.E. di aver dato incarico ad un legale per una
definizione bonaria della vertenza e di avere chiesto

occupate, era anche esso un riconoscimento del diritto leso e
di quello connesso, ancora esercitatile, al risarcimento della
controparte.
Infine il Comune di Poggio Mirteto ha comunicato alla
controparte, con raccomandata con a.r. del 9 giugno 1998, il
suo impegno a reperire i fondi per risarcire i danni e anche
per tale profilo, aveva redatto una rinuncia tacita alla
eccezione di prescrizione del diritto da parte della s.r.l.
S.C.A.I.E. con alcuni atti di questa.
In rapporto alla violazione del dovere di correttezza e buona
fede, da parte dell’ente locale, la sentenza impugnata omette
ogni considerazione e dato che, ai sensi dell’art. 2944 c.c.
“la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto
da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere” e, per l’art. 2937, 3 0 comma, c.c., la rinunzia
ad essa “può risultare da un fatto incompatibile con la
volontà d’avvalersi della prescrizione”, deve negarsi che,
nella fattispecie, possa avere rilievo la prescrizione dei
diritti della ricorrente, anche se già maturata.
2.1. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
Dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte si afferma che
5

I’

all’ufficio tecnico comunale una perizia di stima delle aree

non rilevano come interruttivi della prescrizione del diritto
del danneggiato al risarcimento del danno da illecita
occupazione di aree di sua proprietà né determinano la
rinuncia alla relativa eccezione del creditore, le trattative
di bonario componimento (in tal senso, Cass. 21 dicembre 2011

Per tale profilo, quindi, il ricorso non può che essere
rigettato, ma dopo qualche incertezza iniziale da tempo la
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente qualificato
“riconoscimento del diritto del danneggiato” ad essere
reintegrato della perdita della proprietà occupata per fini di
pubblica utilità ai sensi dell’art. 2944 c.c., l’atto di
determinazione e/o di offerta dell’indennità d’espropriazione
ed ha ritenuto che gli atti che contengono la misura di quanto
dovuto o offrono una somma per reintegrare il danno del
proprietario comportano, se intervengono prima che la
prescrizione sia compiuta, l’interruzione di questa ultima
(in tal senso già S.U. 21 luglio 1999 n. 495 e di recente
Cass. 16 gennaio 2013 n. 923 e 27 dicembre 2011 n. 28862, e
in senso contrario, Cass. 25 settembre 1993 n. 9718 e Cass.
29 maggio 2008 n. 14350).
Se il presupposto perché possano operare nella vicenda
estintiva la sospensione e l’interruzione della prescrizione è
che questa sia ancora in corso o pendente, solo quando la
stessa è compiuta, si può rinunciare ad essa (art. 2937 c.c.);
decorso il periodo di inerzia del titolare necessario a far
prescrivere il diritto, è possibile o pagare il debito estinto
6

n. 27930, 20 luglio 2007 n. 17016, 8 marzo 2007 n. 5327).

con gli effetti dell’art. 2940 c.c. ovvero rinunciare alla
prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c.
Come l’interruzione per effetto del riconoscimento del diritto
può aversi con atti che tacitamente integrano tale
ricognizione, così accade anche per la rinuncia alla eccezione

decorso del periodo di inerzia del titolare che per legge ne
determina l’estinzione.
Dopo che la prescrizione si è perfezionata, infatti, il
soggetto che la può far valere con la relativa eccezione, può
rinunciare a quest’ultima o adempiendo la sua obbligazione
ovvero con una condotta incompatibile con la volontà di
dedurre la vicenda estintiva in caso di azione della
controparte per ottenere l’adempimento.
Tale rinuncia, per il giudice di merito, non sarebbe
intervenuta con le note del Comune di cui alla presente
vicenda, tutte successive al compimento della prescrizione,
atti che, per la ricorrente, sarebbero comunque incompatibili
con la volontà di far valere la causa d’estinzione in via
d’eccezione.
Il ricorso correttamente riproduce gli atti che i giudici del
merito hanno negato interrompessero la prescrizione o
dovessero qualificarsi di rinuncia alla relativa eccezione.
La lettera del giugno 1994 con cui il Comune di Poggio Mirteto
informa la società ricorrente che, a suo avviso, l’indennità
di espropriazione corrisponde al valore venale delle aree
occupate e che questo “può essere determinato in £.
7

di prescrizione dopo che il diritto sia venuto meno per il

407.960.000”, determina un palese riconoscimento del diritto
della società alla reintegrazione della perdita della
proprietà con la somma che precede, corrispondente al suo
valore, e, quindi, una rinuncia dell’ente locale a eccepire la
prescrizione del diritto al risarcimento, ormai già maturata

Nessun rilievo interruttivo della prescrizione possono avere
invece gli atti del comune di cui alla sentenza di merito,
come quello sopra indicato del 1994 o l’altro del 1997 che
comunica la volontà del comune di giungere ad un bonario
componimento della vertenza o infine la comunicazione alla
ricorrente del 9 giugno 1998 della richiesta dell’ente locale
all’U.T.E. di determinare il prezzo, per procedere alla
cessione volontaria delle aree occupate, in quanto tali atti
sono tutti successivi alla già maturata prescrizione (sulla
irrilevanza delle trattative per il componimento della lite
cfr. pure Cass. 8 marzo 2007 n. 5327).
La Corte di merito ha negato che, nelle comunicazioni che
precedono, si manifesti la volontà del Comune di Poggio
Mirteto di reintegrare il danneggiato delle perdite subite,
per cui nessuno di tali atti integra un riconoscimento tacito
del diritto al risarcimento del danno, rilevante sia come atto
interruttivo della prescrizione già maturata che come rinuncia
ad eccepire quest’ultima.
Peraltro, l’implicito riconoscimento del diritto contenuto
nella lettera del Comune di Poggio Mirteto del 1994, che
comunica la determinazione dell’indennità nel valore venale
8

per l’inerzia quinquennale del suo titolare dal 1986 al 1991.

delle aree occupate e liquida lo stesso valore, comporta un
chiaro riconoscimento del diritto di proprietà leso e da
reintegrare con la somma indicata nella missiva e quindi la
rinuncia tacita con lo stesso atto a proporre l’eccezione di
prescrizione, dopo che questa si era ormai già compiuta a

alla interruzione della prescrizione e Cass. 12 marzo 2012 n.
3883 e 29 novembre 2012 n. 21248).
Il ricorso per cassazione è quindi fondato per tale ultimo
profilo e la sentenza impugnata deve cassarsi, con rinvio
della causa alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 9 maggio 2013.

gennaio 1991 (cfr. la giurisprudenza già citata in relazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA