Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13850 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21756-2009 proposto da:
V.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MONTESANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PATERNO’
RADDUSA PIETRO, rappresentata e difesa dagli avvocati GRISLEY
NICOLO’, GUELI VINCENZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 203/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 19/06/08,
depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Sicilia con sentenza dep. il 10/07/2008 ha, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riformato la sentenza della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso di V.A.M. avverso la cartella di pagamento per Irpef e ilor 1995/1996.
La CTR aveva ritenuto legittima l’emissione della cartella stante l’avvenuta regolare notificazione degli avvisi di accertamento.
Ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo la contribuente deducendo violazione e omessa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8.
L’Agenzia si è difesa con controricorso deducendo in primo la inammissibilità del ricorso per violazione 366 bis c.p.c..
La V. ha presentato memoria con cui ha chiesto di essere rimessa in termini per errore scusabile in ordine alla proposizione del quesito.
Il motivo è palesemente inammissibile.
Il ricorso andava soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis in ordine alla formulazione dei quesiti.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Questa Corte (Cass. n. 7119/2010) ha, altresì, ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c..
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (10 luglio 2008).
Nel caso in esame il quesito è stato del tutto pretermesso. Nè sono accoglibili le osservazioni di cui alla memoria, non potendo ravvisarsi circostanza scusante la deduzione delle errata pubblicazione in una rivista privata del testo normativo.
Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011