Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1385 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1385 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11668-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– 11Correllte-

contro
SANFICA ANTONINO, SANFICA CALOGERA, MAZZONE
CALOGERA, SANFICA GIUSEPPE, SANFICA TANIA,

Data pubblicazione: 23/01/2014

SANFICA FRANCO, SANFICA SARINA, SANFICA SIMONE tutti
nella qualità di eredi di Sanfica Gaetano;

– intimati avverso la sentenza n. 664/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11668 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

MESSINA del 15.4.2010, depositata il 25/05/2010;

r.g.n. 11668/2011 INPS c/ Sanfica Giuseppe ed altri eredi di Mazzone Calogera e Sanfica Gaetano
Oggetto: trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma

2

“L’INPS chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 25
maggio 2010 con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la
decisione di primo grado di accoglimento della domanda di Sanfica Gaetano
relativa alla trasformazione della propria pensione di invalidità (quindi ante legge
n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia.

3. Le censure dell’ente riguardano principalmente l’utilizzazione del periodo di
godimento della pensione d’invalidità ai fini di incrementare l’anzianità
contributiva, ritenuta per legge possibile quando si tratti di assegno di invalidità,
ma esclusa nel caso della pensione di invalidità. Gli intimati, in qualità di eredi di
Sanfica Gaetano, non si sono costituiti in questa sede di legittimità.
4. Il ricorso è manifestamente fondato.
5. Questa Corte (Cass. S.U. 8433/2004), dopo avere affermato, in sede di
risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione anche alla
pensione di invalidità della regola (di cui all’art. 1, comma 10 0 della legge n. 222
del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di
vecchiaia, ha recentemente precisato, con un orientamento divenuto ormai
uniforme (Cass. 18580/2008, seguito poi da numerose altre conformi, tra cui
Cass. nn. 29015/2011, 3855/11, 9175/10,5646/09) che “la trasformazione della
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età
pensionabile e’ possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri
anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, al fine di incrementare
l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità.
Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la
diversa regola prevista dall’art 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in
riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto
assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini

1
r.g.n. 1166812011

dell’art. 380 bis c.p.c.:

del diritto alla pensione di vecchiaia – giacché ostano a siffatta operazione
ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di
invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento
dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che
nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in
mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi,
nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella

condizioni pii rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”.
6.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso che va, pertanto, accolto e, per non essere necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda
introduttiva.

8.

Sebbene soccombente, la ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att.
c.p.c., nel testo modificato dall’art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003,
convertito nella legge n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda introduttiva; nulla spese.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

cE.,NTE

R

ID

Pià o Curzio

sull’assegno di invalidità, laddove quest’ultimo, segnatamente, e’ sottoposto a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA