Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13849 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13570-2016 proposto da:

COMUNE L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TREMITI 10, presso lo studio dell’avvocato

ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE

NARDIS;

– ricorrente –

contro

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MATEGAZZA

24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dagli avvocati GABRIELLA BOCCHI, PIO LUDOVTCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1264/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che vengono esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il comune dell’Aquila impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’ICI per il 2007 e relative sanzioni, sull’assunto che il terreno oggetto di controversia non era qualificabile come rurale e lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello non avevano tenuto conto che l’impugnazione contro il prodromico avviso d’accertamento (rispetto alla successiva ingiunzione fiscale) non era stata proposta nei termini, e pertanto, la pretesa impositiva si era cristallizzata ed era divenuta definitiva, a nulla valendo la successiva impugnazione dell’ingiunzione di pagamento che poteva essere contestata solo per vizi propri, il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, (infatti, tale ingiunzione non integrava un nuovo e autonomo atto impositivo, ma era un atto con valenza meramente liquidatoria).

Con il secondo motivo di censura, il comune ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 7, e del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994, art. 9, in quanto, ai fini del riconoscimento dei requisiti della ruralità delle unità immobiliari di proprietà del ricorrente – e, quindi, dell’esenzione dal pagamento dell’ICI sarebbe necessaria la previa iscrizione in catasto fabbricati con assegnazione a tali immobili delle categorie catastali A/6 (abitazioni) o D/10 (immobili strumentali), pertanto, esclusa ogni possibilità di accertamento incidentale del corretto classamento del cespite, da parte del giudice tributario, spetterebbe all’interessato impugnare la classificazione attribuita dall’ufficio al fine di ottenerne la variazione e successivamente agire in giudizio, per chiedere il pagamento o il rimborso dell’imposta, senza che possa acquisire alcun rilievo la presentazione di una semplice autocertificazione presentata all’Amministrazione finanziaria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il primo motivo.

Infatti, la stessa parte contribuente al foglio quarto del controricorso ammette che l’avviso d’accertamento ICI n. 2011/279 – annualità 2007 notificato il 30.12.2011 diveniva inoppugnabile nei successivi 60 giorni. Pertanto, la pretesa impositiva, cristallizzatasi per mancata opposizione è, all’evidenza divenuta definitiva e, quindi, intangibile anche da parte della normativa introdotta successivamente con il D.L. n. 70 del 2011, artt. 2 bis, 2 ter e 2 quater, secondo la quale il contribuente può farsi riconoscere il requisito della ruralità degli immobili ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 1994, attraverso una domanda di variazione di categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 o D/10 da presentare entro il 30.11.2011 e corredata di un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile secondo i criteri di cui all’art. 9 cit.; decorsi 12 mesi dal 20.11.2011, senza ricevere un espresso diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, la categoria catastale richiesta si consolida definitivamente. L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla “cartella dopo avviso” e si esaurisce nell’intimazione di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un attoliquidatorio (19204/06.

Nel caso di specie, pertanto, una volta divenuto definitivo l’avviso d’accertamento ICI per il 2007, il rapporto giuridico tributario si è come detto consolidato, con la forza propria di una sentenza passata in giudicato, sulla quale, in quanto rapporto non più pendente ma “esaurito”, per giurisprudenza costante anche costituzionale, non può in alcun modo incidere neppure lo ius superveniens.

Anche il secondo motivo è fondato, in quanto la nota dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe riconosciuto retroattivamente la ruralità dell’immobile, non incide, come sopra esposto, sulla definitività del rapporto giuridico tributario, relativamente all’anno 2007, in assenza di una previa formale impugnazione e/o riclassificazione catastale per A/6 o D/10, senza la quale nessun diverso effetto fiscale può prodursi (Cass. n. 7930/16, Cass. sez. un. 18565/09). Inoltre, la modifica della rendita catastale retroagisce solo se conseguente ad errori originari della sua attribuzione e non anche se sia dipesa da una modificazione dello stato o della destinazione del bene, tale da implicare una nuova ed aggiornata valutazione da parte dell’ufficio (Cass. n. 1299/15).

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale dell’Abruzzo, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizi di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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