Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13849 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22345-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 493/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIOONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 18/06/08,

depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 15/07/2008 ha, accogliendo l’appello di B.A., riformato la sentenza della CTP di Frosinone che aveva ritenuto l’ufficio decaduto dalla iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella per Irpef-Irap 2000 e 2001 nonchè la ritualità del condono.

Ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis b) e c) conv. in L. n. 156 del 2005, contestando la decadenza dalla notifica della cartella, e il vizio motivazionale e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h.

Il primo motivo è palesemente fondato in relazione all’interpretazione di questa Corte (Cass. nn. 2614 e 2615/2005,n. 3510/2006, n. 16826/2006) circa l’efficacia retroattiva delle disposizioni di cui al D.L. n. 106/2005 in tema di notificazione delle cartelle esattoriali, al fine di adeguare la legislazione al monito della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 280/2005.

Si è, in particolare affermato che “in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 nel testo vigente “ratione temporis”); b) le ipotesi di “controllo formale” (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente “ratione temporis”), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente “ratione temporis”). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore”.

Orbene la notificazione avvenuta nel 2006 è tempestiva in relazione alle date di presentazione delle dichiarazioni(2001 e 2002), non essendo contestato che il ruolo è successivo al 30 settembre 1999.

Per quanto concerne l’altra ratio decidendi, dinanzi all’affermazione del primo giudice di avere riscontrato la notifica della reiezione della istanza di condono e l’omessa impugnazione, la CTR si trincera in un atteggiamento meramente negatorio, senza fornire adeguata motivazione.

Il motivo è pertanto palesemente fondato, assorbito quello di violazione di legge.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con rinvio ad altra Sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA