Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13849 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21720/2014 proposto da:

F.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato FULVIO

SPENA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO M. SALVATORI,

ANDREA DI COMITE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE – PROVINCIALE (OMISSIS) UFFICIO CONTROLLI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA – SEZ.

DIST. di FOGGIA, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.M.B. ricorre per la cassazione della sentenza n. 631/25/2014, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia e depositata il 18.03.2014 nel giudizio intervenuto tra la contribuente e l’Agenzia delle entrate.

Riferisce che il contenzioso aveva tratto origine dalla verifica e dal pvc redatto dalla GdF nei confronti della società Errenet s.a.s. di L.M.E. & C., da cui si evinceva l’indebita detrazione di costi indeducibili relativamente agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, per la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Erano seguiti gli avvisi di accertamento, nei riguardi della società e dei soci L.M. e F., quest’ultima titolare del 30% delle quote sociali. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza n. 55/06/2013, aveva accolto in parte le ragioni dei contribuenti e, quanto alla F., aveva annullato l’accertamento relativo all’anno 2005, per intervenuta decadenza dell’Ufficio finanziario dal potere accertativo. Impugnata la decisione dall’Agenzia delle entrate, e dai contribuenti per quanto soccombenti, la Commissione regionale, con la sentenza ora al vaglio della Corte, ha accolto le censure dell’Amministrazione finanziaria e rigettato gli appelli dei contribuenti. Il giudice regionale ha escluso ragioni di invalidità degli atti impositivi, sia in ordine al mancato rispetto del termine previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, sia relativamente alla carenza di motivazione. Ha riconosciuto la fondatezza dell’accertamento relativamente alla emersione di operazioni oggettivamente inesistenti, ha ritenuto corretto il recupero ad imponibile dei costi riportati per le operazioni falsamente fatturate, ha riconosciuto l’applicabilità del raddoppio dei termini ai fini della tempestività dell’accertamento nei confronti della F. per l’anno 2005.

La ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi, chiedendo la cassazione della decisione con ogni ulteriore statuizione. L’Agenzia ha depositato controricorso, contestando le ragioni della contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso, cui ha contraddetto con ulteriore memoria la F..

Nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2021 la causa è stata discussa.

Sono state depositate memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve evidenziarsi che la controversia si inquadra negli accertamenti che attingono una società di persone e i suoi soci, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5. La sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di società e soci, nel rispetto del litisconsorzio necessario. A tal fine va infatti ribadito che in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.

Ne consegue che deve essere integrato il contraddittorio e a tal fine va ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla società (ERRENET sas di L.M.E. & C. s.a.s.) e al socio ( L.M.E.).

PQM

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società (ERRENET sas di L.M.E. & C. s.a.s.) e del socio ( L.M.E.). Assegna alla ricorrente gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla integrazione del contraddittorio. Manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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