Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13849 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20582-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSCA GIOVANNI
PASQUALE, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2439/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/07/2005 r.g.n. 4407/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2010 dai Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 giugno 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.M.L.; per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
2. M.M.L. è stata assunta con più contratti a termine, dei quali il primo, sottoposto all’esame di questa Corte, si è protratto dal 3 giugno 1998 al 30 settembre 1998; tale contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; i successivi contratti sono stati stipulati a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;
3. la Corte territoriale, premesso che anche nelle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 occorreva far riferimento alla disciplina generale di tale tipologia di contratti stabilita dalla L. n. 230 del 1962, riteneva che al contratto in esame dovesse applicarsi la norma di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b) che prevedeva l’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito; per l’effetto, dato atto che nel caso di specie era mancata la suddetta indicazione, dichiarava l’illegittimità del termine; in relazione alle suddette conclusioni riteneva assorbito l’esame dei contratti a termine successivamente stipulati;
4. la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale contesta la riconducibilità della fattispecie in esame alle ipotesi disciplinate dalla L. n. 230 del 1962, art. 1;
5. la censura è fondata;
questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;
la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, citato art. 23 consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge;
per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;
inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;
6. il ricorso deve essere in definitiva accolto;
7. in relazione all’accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale provvedere tenendo conto dei principi sopra affermati; il giudice del rinvio provvedere altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010