Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13849 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Catanzaro con ordinanza n. R.G. 1082/2014 del 30/06/2015, nel

procedimento pendente tra:

V.A.M. e PREFETTURA di CATANZARO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha

concluso affinchè la Corte di cassazione, in accoglimento del

sollevato conflitto, dichiari la competenza del Giudice di pace di

Catanzaro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Catanzaro, con ordinanza in data 18 novembre 2013, si è dichiarato incompetente per materia a decidere sull’opposizione proposta da V.A.M. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 186-bis, commi 2-

bis e art. 3 C.d.S., per guida in stato di ebrezza (tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro);

che riassunta la causa, il Tribunale di Catanzaro ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza, con ordinanza del 30 giugno 2015;

che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per l’accoglimento del conflitto e per la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Catanzaro.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la requisitoria del Pubblico Ministero;

che la violazione contestata all’opponente costituisce illecito amministrativo, la cui cognizione è devoluta al giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex plirimis, Cass., sez. 6-2, ordinanze n. 312 del 2015 e n. 2138 del 2016);

che, pertanto, in accoglimento dell’istanza di regolamento, va dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Catanzaro;

che non vi è luogo a pronuncia sulla spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di pace di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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