Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13848 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24420/2014 proposto da:

D.L., (proprietario per 333/1000), D.S.,

(proprietario per 333/1000), D.A. (proprietaria per

334/1000), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI DESIDERIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di CAPRI, in persona dell’attuale Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO FEDERICO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2049/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 17/01/2014, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che D.L., D.S. e D.A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio rigettando il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2008;

Considerato che il Comune di Capri si è costituito con controricorso, mentre non si è costituita l’Agenzia del territorio;

Considerato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, ritenendosi che la CTR avrebbe applicato retroattivamente la rideterminazione della rendita catastale operata dall’amministrazione comunale, utilizzando il valore accertato in epoca antecedente alla notifica della nuova rendita;

Considerato che con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata;

Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati;

Considerato che, come ribadito di recente da questa Corte – Cass. n. 7434/2014 – in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 “… nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso” (Cassazione S.U. n. 3160/2001);

Considerato che, peraltro, Cass. n. 7042/2014 ha chiarito che “il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell’originario provvedimento mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all’originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc”;

Considerato che nel caso di specie la CTR si è limitata a richiamare i superiori principi senza tuttavia chiarire le ragioni che avevano determinato il provvedimento di autotutela, in tal modo impedendo a questa Corte di verificare se le modifiche adottate avevano o meno efficacia retroattiva secondo i principi sopra declinati e, segnatamente, se detto provvedimento di autotutela era stato determinato da correzione di errori insiti nell’originario provvedimento ovvero da un riesame del classamento eseguito sulla base di nuovi elementi;

Considerato che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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