Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13848 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22186-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.M., F.G., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 267/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 5/05/08,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO; è

presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania con sentenza dep. il 22/09/2008 ha, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva ritenuto perentorio il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 per la costituzione dell’Ufficio e accolto il ricorso di F.G., F.M. e C.M. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro per l’anno 2000.

Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32 non potendosi dalla tardiva costituzione dell’Ufficio altre conseguenze che quelle di non potere dedurre mezzi di prova o proporre eccezioni o chiamare un terzo come previsto normalmente in caso di contumacia e costituzione tardiva.

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. n. 3116/2006,n. 3118/2006). Le relative spese possono giustamente compensarsi. In ordine al ricorso dell’Agenzia, il motivo è palesemente fondato.

Questa Corte (Cass. n. 22010/2006) ha ritenuto che “il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte dell’Ufficio appellante dei fatti dedotti dall’appellato in primo grado, la quale non incide sull’individuazione dell’oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi. Nè tale contestazione è preclusa della circostanza che l’Ufficio non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 richiamato per l’appello dell’art. 54) non comporta alcun tipo di nullità”. (Così anche Cass. n. 2925/2010, 18962/2005, 21212/2004).

Orbene quando la CTR, con discorso non chiaro, appare desumere dalla mancata costituzione in termini dell’Ufficio il rigetto dell’appello (tanto è vero che vengono dichiarate assorbite le eccezioni formulate nel merito, senza chiarire se si tratti di eccezioni in senso stretto o di difese proponibili in appello che avrebbero dovuto essere esaminate) non ha fatto buon uso dei superiori principi, onde il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con necessità di rinvio, anche per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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