Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13848 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Ancona con ordinanza n. R.G. 5818/2014, del 25/06/2015, depositata il

1/07/2015 nel procedimento pendente tra:

N.G., N.S., SUPERMERCATO LT TE HOUSES DI

N.G. & C. S.N.C. e AZIENDA SANITARIA UNITA’

REGIONALE

DELLE MARCHE, con sede in (OMISSIS).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/04/2016 dal Consigliere relatore Dott. ELISA PICARONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha

concluso affinchè la Corte di cassazione, in accoglimento del

sollevato conflitto, dichiari la competenza del Giudice di pace di

Senigallia con riferimento alla causa di opposizione a sanzione

amministrativa.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Senigallia, con ordinanza in data 15 luglio 2014, si dichiarava incompetente per materia a decidere sull’opposizione, proposta da N.S., N.G. e dalla s.n.c. Supermercato Little House di N.G. & C., avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 19 del 21 gennaio 2014 emessa da ASUR Marche, con la quale era irrogata la sanzione amministrativa di Euro 3.166,00 per violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. d) ed h), in quanto detenevano – all’interno dell’area vendita banco frigo isola salumi, pronti per la commercializzazione –

confezioni sottovuoto termosaldate di salumi affettati e a tranci sprovviste delle indicazioni riguardanti il termine minimo di conservazioni e il numero del lotto di appartenenza del prodotto;

che secondo il Giudice di pace si verteva in materia di igiene degli alimenti, attribuita alla competenza del tribunale, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4, lett. d);

che riassunta la causa, il Tribunale di Ancona, con ordinanza in data 1 luglio 2015, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza;

che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per l’accoglimento del conflitto e per la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Senigallia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la requisitoria del Pubblico Ministero;

che questa Corte ha già affermato, ripetutamente, che gli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, recante “Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”, sono finalizzati a garantire, attraverso la disciplina del commercio, la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori a tutela dei consumatori (ex plurimis, sentenza n. 8452 del 2006), e solo di riflesso coinvolgono aspetti relativi all’igiene e alla sanità degli alimenti;

che, pertanto, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la violazione del disposto di cui del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. d) ed h), rientra nella competenza del giudice di pace;

che, in accoglimento dell’istanza di regolamento, va dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Senigallia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Senigallia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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