Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13847 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21663/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MATRIX SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 117/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 7/07/08, depositata l’08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania con sentenza dep. il 8/07/2008 ha, rigettando l’appello dell’Agenzia,confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva ritenuto applicabile la tariffa agevolata di registro accogliendo la domanda di rimborso sul di più pagato in ordine all’atto di compravendita per not. Limosani da privato di immobile ristrutturato e poi venduto nel triennio.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione di legge, assumendo che la tariffa agevolata poteva essere applicata ove si potesse fare riferimento ad operazioni esenti, ma pur rientranti in area iva e non a operazioni escluse per la qualità soggettiva del cedente,e vizio motivazionale Il primo motivo è palesemente fondato.

Non è applicabile l’aliquota di imposta di registro agevolata per i trasferimenti di fabbricati e porzioni di fabbricati che, seppur effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della propria attività la rivendita di beni immobili, e che dichiarino nell’atto l’intenzione di rivenderli entro tre anni, siano posti in essere da soggetti privati.

Perchè operi il beneficio, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dell’1% e dei tributi ipotecario e catastale in misura fissa, è, difatti, necessario, che il cedente ponga in atto il trasferimento nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.

L’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, fa chiaramente riferimento alle cessioni esentì da Iva “ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, nn. 8 bis)”.

L’agevolazione non opera se la vendita alla società immobiliare è effettuata da parte di un soggetto privato, essendo l’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto e non esente. La correttezza di tale interpretazione emerge altresì dalla considerazione che il D.L. n. 223 del 2006 (su cui Circolare n. 12/E dell’agenzia delle Entrate) che ha dato nuova regolamentazione della materia della cessione di immobili ha esteso il regime di esenzione a tutte le cessioni di immobili non nuovi.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza e la decisione nel merito, non necessitando attività istruttoria, col rigetto del ricorso della contribuente, assorbito il secondo motivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per compensare quelle del merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la società alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge, e compensa quelle del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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