Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13847 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Padova con ordinanza n. R.G. 5707/2014 del 6/2/2015, nel procedimento
vertente tra:
F.M. e FU.DA..
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/04/2016 dal Consigliere relatore Dott. ELISA PICARONI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso
affinchè la Corte di cassazione, in accoglimento del sollevato
conflitto, dichiari la competenza del Giudice di pace di Padova.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Padova, con sentenza in data 3 aprile 2014, si è dichiarato incompetente per valore a decidere sull’opposizione proposta da F.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 3.042,39 a favore dell’avv. Fu.Da., sul rilievo che l’eccezione di nullità del rapporto contrattuale, formulata dall’opponente, rendeva necessario l’accertamento con efficacia di giudicato della validità del contratto di prestazione d’opera, di importo pari ad Euro 9.794,19;
che il Tribunale di Padova, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza con ordinanza in data 6 febbraio 2015;
che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per l’accoglimento del sollevato conflitto e per la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Padova.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la requisitoria del pubblico ministero;
che, premesso il carattere funzionale ed inderogabile della competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 186 del 2012), le ragioni di insussistenza del credito azionato in via monitoria, tra le quali la validità della fonte dell’obbligazione, rientrano nella cognizione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, che ne conosce incidenter tantum, strumentalmente alla decisione che deve assumere, il cui oggetto è circoscritto dalla domanda di parte;
che, nel caso in esame, la domanda di condanna, azionata con il decreto ingiuntivo dall’avv. FU. e la simmetrica opposizione, proposta dal sig. F., hanno ad oggetto l’importo di Euro 3.042,39, indicato quale residuo credito per prestazioni professionali;
che, pertanto, l’eccezione di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale, con cui l’opponente ha contestato il fatto costitutivo del diritto azionato dal professionista, appartiene alla cognizione del Giudice di pace di Padova, come accertamento incidentale pregiudiziale alla decisione;
che non vi è luogo a pronuncia sulla spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Padova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016