Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13846 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13846 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n.2433 del R.G. anno 2011
proposti da:
ANAS s.p.a. dom.ta in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato

ricorrente-

contro
NARGI Igino

domiciliato in Roma

via Alessandro III n. 8

presso e con gli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto che lo
rappresentano e difendono, per procura speciale a margine
controricorrente e ricorrente incidentale
entrambi avverso la sentenza

2964 del

9.9.2010 della Corte di

Appello di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del
8.05.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv. De Arttreis
(in sost. dell’avv. F.Scotto); presente il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per la
inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26.1.1990 Nargi Igino, i cui suoli siti in Napoli
erano stati occupati il 13.10.1982 da ICOMEZ per la realizzazione di uno
svincolo della Tangenziale Est-Ovest della città, sull’assunto di aver visto
trasformati irreversibilmente i suoli stessi senza ricevere il pagamento di

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Data pubblicazione: 31/05/2013

alcuna indennità, ha convenuto in giudizio ICOMEZ ed ANAS per
ottenere il risarcimento dei danni. Costituitisi i convenuti, ciascuno
denegante la propria legittimazione passiva, il Tribunale di Napoli, che
con sentenza non definitiva 1.12.2000 aveva dichiarato la solidale
responsabilità dei convenuti, con pronunzia definitiva 11.7.2002
condannò detti convenuti in solido al risarcimento ed all’indennizzo per
la complessiva somma di C 346.936. Le sentenze vennero appellate da
ANAS, deducente la carenza della propria legittimazione e la eccessività

manufatto. Si costituì Nargi e si costituì anche ICOMEZ proponendo
appello incidentale prospettante la irritualità del procedimento e la
eccessività della liquidazione.
La Corte di Appello di Napoli in data 19.5.2005 ha quindi emesso
sentenza non definitiva n. 1537/05 per la cassazione della quale ha
proposto ricorso ICOMEZ con atto del 30.6.2006 articolato su tre motivi, ai quali hanno opposto difese Igino NARGI con controricorso del
25.9.2006, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo e resistito dal controricorso 4.11.2006 di ICOMEZ, nonché ANAS con controricorso 20.9.2006 contenente impugnazione incidentale articolata su due
motivi, ai quali ha opposto difese il NARGI con controricorso del
27.10.2006, contenente ricorso incidentale di un motivo. La Corte di
Cassazione con sentenza 20758 del 2012 ha accolto i ricorsi ICOMEZ e
ANAS e dichiarato assorbito il ricorso NARGI, quindi cassando con rinvio
l’impugnata sentenza. La Corte di Napoli, frattanto, ha emesso la sentenza definitiva 8.9.2010 afferente il solo appello ANAS afferente la liquidazione del risarcimento sia sotto il versante del criterio adottato sia
sotto il profilo del quantum. Per la cassazione di tale sentenza ANAS ha
proposto ricorso il 13.1.2011 con due motivi, cui il NARGI ha opposto
difese nel controricorso 21.2.2011 contenente impugnazione incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell’ANAS, che come dianzi detto attinge il decisum
della sentenza definitiva che aveva confermato nell’an e nel
quantum l’obbligazione risarcitoria di ANAS verso il Nargi, critica
in due motivi sia l’adozione del criterio di cui al dPR 327/2001, di
contro invocando la indiscutibile natura inedificabile imposta dalla
ricomprensione in zona F, sia l’apprezzamento a valore venale di
un manufatto del tutto abusivo. Il ricorso incidentale del Nargi, dal
canto suo, invoca lo jus superveniens costituito dalla sentenza
348/2007 della Corte Costituzionale e dall’art. 2 c. 89 legge
2

del quantum con riguardo alla natura dell’area ed alla abusività del

244/2007.
Ebbene, provvedendo sui due ricorsi ed in assenza di alcuna
attività defensionale in memorie finali, non può che considerarsi
come la sopravvenuta cassazione con rinvio della sentenza n.d.
1537/2005 resa inter partes dalla Corte di Napoli, cassazione disposta dalla sentenza 20758 in data 23.11.2012 di questa Corte,
abbia comportato l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione av-

sta sede impugnata), posto che quest’ultima è stata caducata in
quanto resa in situazione di dipendenza ex art. 336 c. 2 c.p.c. rispetto alla precedente non definitiva (cassata). E l’impugnazione
pendente avverso la pronunzia travolta a cagione del rammentato
effetto espansivo esterno della cassazione, non può che risultare
radicalmente inammissibile in quanto privata del suo stesso oggetto.
In tal senso si è espressa ripetutamente questa Corte con
pronunzie che dalla sentenza a S.U. 1589 del 1990 pervengono
alle più recenti statuizioni di cui a Cass.

1720/2001,

2125/2006, 34/2011 con indirizzo al quale il Collegio intende
dare piena cointinuità.
L’esito della lite in questa sede impone di compensare per
intero tra le parti le relative spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così eciso nella c.d.c. dell’8.05.2013.
Il CIrns.est.

verso la successiva sentenza d’appello (quella 2964/2010 in que-

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