Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13846 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6202-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA

ELISABETTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/03/2008 r.g.n. 418/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 28.2/3.3.2008 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 15.2/10.4.2006, impugnata dall’INPS, che condannava l’Istituto a restituire in favore di D.C., dipendente del medesimo Istituto, le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà della L. n. 144 del 1999, ex art. 64, comma 5.

Osservava la corte territoriale che correttamente il primo giudice aveva ritenuto illegittima la trattenuta operata dall’INPS, per non essere il contributo applicabile sui trattamenti pensionistici non ancora erogati (e, quindi, al personale ancora in servizio), atteso che il trattamento pensionistico matura solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sulla base di una necessaria correlazione fra cessazione del servizio e diritto alla prestazione pensionistica espressamente prevista anche dall’art. 22 del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale INPS) e che tale esito interpretativo risultava confermato pure dalla lettera della legge, che espressamente prevedeva che il contributo di solidarietà venisse applicato sulle prestazioni integrative, e non anche sulla retribuzione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo, illustrato con memoria. Non si costituiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo l’Istituto prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 osservando che la corte territoriale aveva erroneamente trascurato di considerare che la prestazione a carico del Fondo interno di previdenza si configurava per gli aventi diritto quale diritto acquisito ex lege (avendo tutti i dipendenti in servizio alla data dell’1.10.1999 indistintamente maturato il diritto alla prestazione integrativa), e non quale mera aspettativa, e che scopo della disposizione era quello di ridurre gli oneri a carico degli enti presso i quali sono istituiti i fondi. Il ricorso non merita accoglimento.

La questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 11732 del 2009, e altre pronunzie successive conformi (cfr. Cass. n. 12735 del 2009; 12905 del 2009), ed a tale indirizzo il Collegio intende dare continuità.

La L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dal 1.10.99, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999”; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dal 1.10.1999, “è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”. La ricognizione normativa consente di rilevare che la legge – come le decisioni sopra menzionate hanno precisato – prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarietà in questione deve essere applicato sulle “prestazioni integrative”, cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio, come invece ha disposto l’Istituto. Deve soggiungersi che le aggettivazioni “erogate” e “maturate” si riferiscono indiscutibilmente alle predette “prestazioni integrative” e non già, come sostiene l’Istituto, al “diritto all’importo del trattamento pensionistico” riconosciuto dal precedente comma 3.

Ed, in realtà, appare chiaro come il termine “erogate” faccia riferimento alle prestazioni corrisposte agli aventi diritto e quello “maturate” alle prestazioni riguardo alle quali, pur sussistendo le “anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999” (riconosciute dal comma 3), non si siano, tuttavia, ancora verificate tutte le condizioni cui la legge subordina la loro attribuibilità, e cioè la cessazione dal servizio nonchè il possesso dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (come risulta, invero, dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, secondo periodo, secondo cui l’importo del trattamento pensionistico integrativo viene erogato “in aggiunta” ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base, e dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, primo periodo, in forza del quale il trattamento integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza: v. Cass. n. 23094 del 2008 – ove la rilevanza del momento di “esigibilità” della pensione, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, conferma la natura costitutiva di fatti diversi dalla sola “maturazione” dell’anzianità contributiva: sì che, se il trattamento non è “esigibile”, non lo è neanche il contributo di solidarietà, che si applica, appunto, sulla pensione, e non sulla retribuzione). Ne consegue la formulazione del seguente principio di diritto:

“La legge n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dal 1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi, invece, escludere la applicabilità del suddetto contributo sull’importo della retribuzione dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data”.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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