Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13846 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 4986-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

IGOR CONSORTINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha

concluso affinchè la Corte di cassazione, in accoglimento del

sollevato conflitto, dichiari la competenza del Tribunale di Padova.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.S. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Catania, avverso il decreto ingiuntivo 107 del 2012, emesso dal medesimo Tribunale, nella sezione distaccata di Mascalucia, in favore dell’avv. I.A., per il pagamento di Euro 8.316,76, come da scrittura privata del 2 marzo 2009;

che l’opponente eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito giudice, invocando l’applicazione del “foro del consumatore”, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), con conseguente declaratoria di nullità del Decreto Ingiuntivo;

che il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 12 gennaio 2015, riteneva infondata l’eccezione di incompetenza e decideva la causa nel merito;

che il sig. T. ha impugnato la sentenza con istanza di regolamento di competenza e la controparte avv. I. resiste con controricorso;

che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per l’accoglimento dell’istanza;

che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la requisitoria del Pubblico Ministero;

che il diritto di credito azionato dall’avv. I. ha natura professionale, come si evince chiaramente dall’accordo sottoscritto dalle parti in data 2 marzo 2009, posto a base dell’ingiunzione di pagamento;

che nella scrittura indicata il sig. T. ha riconosciuto il debito derivante da pregressa attività professionale svolta nel suo interesse dall’avv. I., ha conferito al professionista l’incarico di promuovere un ricorso per equa riparazione, e infine, unitamente all’avv. I., ha stabilito criteri di determinazione dei compensi professionali e modalità di corresponsione, in riferimento anche al procedimento da instaurare;

che, pertanto, trova applicazione la regola sancita del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u) – secondo cui la residenza del consumatore al momento della domanda, ovvero il suo domicilio elettivo, costituiscono foro esclusivo ed inderogabile (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 181 del 2015) – con conseguente individuazione del giudice competente nel Tribunale di Padova, nel cui circondario si trova il Comune di San Martino di Lupari ove risiedeva il sig. T. al momento della notifica del decreto ingiuntivo;

che la rilevata incompetenza del Tribunale di Catania impone la cassazione della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e il rinvio delle parti al giudice competente, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cassa la sentenza del Tribunale di Catania, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo e rinvia le parti, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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