Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13845 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13845 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.904 del R.G. anno 2007
proposto da:
NARGI Igino

domiciliato in Roma via Lre Flaminio 46 IV-B

presso Gianmarco Grez con gli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando
Scotto che lo rappresentano e difendonci, per procura speciale a
ricorrente

margine
contro
I.CO.MEZ s.r.l.

domiciliata

in ROMA,

via dell’Orso 74 presso

l’Avvocato Paolo Di Martino del Foro di Napoli che lo rappresenta e

controricorrente

difende per procura a margine

e
ANAS s.p.a. dom.ta in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato

controricorrente-

e
intimata

Rinascimento s.p.a.

sul ricorso iscritto al n. 4610 del R.G. anno 2007

proposto da:
ANAS s.p.a. domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso

Data pubblicazione: 31/05/2013

l’Avvocatura Generale dello Stato

ricorrente incidentale

contro
NARGI Igino domiciliato in Roma

via L.re Flaminio 46 IV-B

persso Gianmarco Grez con gli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando
Scotto che lo rappresentano e difendono, per procura speciale a
margine

controricorrente a ricorso incidentale

e
ICOMEZ srl
e
Risanamento s.p.a. domiciliata in Roma viale delle Milizie 38
presso l’avv. Giampaolo Rossi con l’avv. Paolo Di Martino che la
rappresenta e difende per procura speciale

contro ricorrente

sul ricorso n. 247 del R.G. anno 2007

proposto da:
Risanamento s.p.a. domiciliata in Roma viale delle Milizie 38
presso l’avv. Giampaolo Rossi con l’avv. Paolo Di Martino che la
ricorrente

rappresenta e difende per procura speciale

contro
NARGI Igino

intimato

e
I.CO.MEZ s.r.l.

domiciliata

in ROMA,

via dell’Orso 74 presso

l’Avvocato Paolo Di Martino del Foro di Napoli che lo rappresenta e

controricorrente

difende per procura a margine

e
ANAS s.p.a. domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato

controricorrente

sul ricorso n. 4401 del R.G. anno 2007

proposto da:
I.CO.MEZ s.r.l.

domiciliata

in ROMA,

via dell’Orso 74 presso

l’Avvocato Paolo Di Martino del Foro di Napoli che lo rappresenta e

ricorrente incidentale-

difende per procura a margine

contro
ANAS s.p.a. domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso
contro ricorrente

l’Avvocatura Generale dello Stato

e

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intimata

Risanamento s.p.a. domiciliata in Roma viale delle Milizie 38
presso l’avv. Giampaolo Rossi con l’avv. Paolo Di Martino che la
rappresenta e difende per procura speciale

controricorrente

sul ricorso n. 4682 del R.G. anno 2007

proposto da:
ANAS s.p.a. domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato

ricorrente incidentale

Risanamento s.p.a. — I.CO.MEZ s.r.l. — NARGI Igino
intimati
tutti avverso la sentenza 3117 del 11.11.2005 della Corte di
Appello di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella p.u.
del 8.05.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv. De
Andreis con delega dell’avv. F.Scotto per Nargi; presente il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Ignazio
Patrone che ha concluso per l’accoglimento p.q.d.r. dei ricorsi
principali RISANAMENTO e NARGI e per il rigetto dei ricorsi
incidentali ICOMEZ e NARGI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. RISANAMENTO – proprietaria di un fondo di mq. 180.000, con
sovrastante Villa Castagneto, sito in Napoli via Serbatoio allo Scudillo (in
catasto in fol. 71 a part.11a 454) con vari collegamenti stradali anche
alla via A.Cardarelli – con citazione del 3.12.1992 convenne innanzi al
Tribunale di Napoli VANAS sull’assunto che essa, nella esecuzione dello
svincolo della zona ospedaliera della tangenziale di Napoli,avesse occupato il fondo per mq. 125 ed ostruito la strada di essa attrice immettente sulla strada comunale Salita Scudillo e quindi sulla viabilità principale,
e pertanto chiedendo il rilascio dell’area, il ripristino del libero esercizio
del passaggio ed il risarcimento dei danni. Costituitasi VANAS, intervennero anche i signori NARGI che, sull’assunto che essi, proprietari di p.11e
457-458-460-461 le quali avevano accesso solo da via dello Scudillo,
per effetto della realizzazione dello svincolo della tangenziale avevano
visto intercluso detto accesso e possibile solo l’ accesso dalla retrostante
via nonché considerato che detta interclusione aveva determinato deterioramento dei luoghi e danno alle aree, chiesero la condanna di ANAS
ad eliminare le opere ed a risarcire i danni. Con altra citazione del
6.10.1994 la s.p.a. RISANAMENTO convenne innanzi allo stesso Ufficio
la s.r.l. I.CO.MEZ (succeduta alla Impresa Cerino concessionaria delle
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contro

opere per conto dell’ANAS) per estendere ad essa le domande già formulate a carico di I.CO.MEZ. Si costituì tale società, negando la propria legittimazione passiva e deducendo la inesistenza di alcuna interclusione e
prospettando la inconsistenza di alcuna domanda risarcitoria. Riuniti i
procedimenti, I.CO.MEZ chiese ed ottenne la chiamata in garanzia di
ANAS. Espletata indagine peritale, infine, il Tribunale con sentenza
5.11.2003 condannò ICOMEZ ed ANAS in solido a pagare alla soc.
RISANAMENTO C 24.676,41 con accessori e rigettò le domande dei

La sentenza venne appellata in via principale da ICOMEZ e si costituirono ANAS, RISANAMENTO e NARGI Igino (anche per i germani) che proposero distinti appelli incidentali.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 11.11.2005, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quelli incidentali, ha condannato
ICOMEZ e ANAS in solido a pagare a RISANAMENTO la somma di C
29.902,04 oltre interessi legali sulla sorte di C 13.436 annualmente rivalutata da 4.12.1984 ed ha annullato la condanna alle spese di primo
grado dei NARGI decisa dal primo giudice.
La Corte in motivazione ha affermato che:
1) contrariamente alla opinione di ICOMEZ, che assumeva la propria
estraneità dalle conseguenze risarcitorie perché essa avrebbe
completato i lavori il 13.3.1992 prima dello scadere della occupazione legittima in data 22.3.1992, essa era solidalmente responsabile con l’ANAS delle conseguenze risarcitorie del proprio
operato: da un canto emergeva che l’Impresa Cerino (sua dante
causa) era stata autorizzata alla occupazione d’urgenza, per anni
due dalla immissione in possesso (3.12.1982), del fondo della
soc. RISANAMENTO (e per esso era stata già delegata da CASMEZ
alle procedure espropriative), e dall’altro canto era evidente che
il decreto 20.1.1987 che autorizzava la stessa Impresa alla occupazione per anni due di immobile della soc. RISANAMENTO per
mq. 1.000 afferiva altra sua proprietà e per altre finalità di intervento e non quella di mq. 125 oggetto del decreto del 1982 e della immissione del 3.12.1982; inoltre il decreto 24.1.1991 autorizzava l’occupazione della p.11a 457 del NARGI per eseguire il canale fugatore. Pertanto l’occupazione autorizzata nel 1982 aveva
perso efficacia al 3.12.1984 senza che fossero intervenute proroghe tempestive ex lege (tardivo essendo il D.L. 22.12.1984 n.
901) o che rilevasse la fissazione di nuovi termini per il completamento dell’esproprio e dei lavori (che accedevano alla autono-

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NARGI.

ma procedura espropriativa). Conseguentemente, essendo
l’irreversibile trasformazione per effettuata costruzione avvenuta
il 13.2.1992 e quindi a termini di occupazione scaduta, delle sue
conseguenze risarcitorie a danni della soc. RISANAMENTO rispondevano sia l’ANAS sia l’appaltatrice Cerino delegata alla esecuzione ed alle procedure di esproprio (che aveva omesso di
chiedere la emissione di decreti di proroga della occupazione prima della scadenza del 3.12.1984) e a nulla rilevando che l’ANAS

TANGENZIALE.
2) La domanda di garanzia proposta da ICOMEZ verso ANAS era stata implicitamente rigettata dal Tribunale con pronunzia non appellata da ICOMEZ sì che non avevano pregio alcuno le doglianze
mosse da ICOMEZ sul contegno di ANAS (anche alla luce della evidente inadempienza della prima ai propri incombenti).
3) Neanche pregio avevano le doglianze – comuni ad ICOMEZ ed
ANAS – relative alla errata determinazione del danno per la perdita dell’accesso al fondo. In primo luogo era da considerare che
sia il fatto pacifico sia i dati documentali attestavano che sin dal
1962 la villa ed il fondo godevano dell’accesso alla via Serbatoio
allo Scudillo nei pressi della confluenza nella via A.Cardarelli. In
secondo luogo non rilevava che l’accesso fosse stato interrotto
nel 1984 ad opera di un manufatto e di una recinzione di terzi
posto che la RISANAMENTO aveva dimostrato di aver immediatamente reagito contro tale opera con ricorso al giudice (accolto
con decreto 25.3.1994) e che l’ANAS aveva levato verbale di contravvenzione per abusiva costruzione. In terzo luogo neanche rilevava che l’ANAS aveva nel 1987 realizzato altro accesso alla
pubblica viabilità del fondo Castagneto dato che detto cavalcavia
era diverso da quello per il quale era causa e per il quale neanche era immaginabile un “trasferimento di servitù”
4) Fondate erano invece le censure comuni ad ICOMEZ ed ANAS afferenti il criterio di determinazione del risarcimento del danno patito dalla proprietaria RISANAMENTO. Poiché infatti emergeva che
il fondo Castagneto secondo il PRG del 1972 ricadeva in zona I
verde pubblico – sottozona parco di interesse paesistico ambientale ed era vincolato idrogeologicamente, in base a previsioni a
carattere conformativo, e poiché la variante 19.2.2001 contemplava la destinazione a “parco territoriale” con divieto di alcuna costruzione, ne discendeva, stante il carattere residuale del

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avesse poi trasferito la proprietà dell’opera alla spa

criterio della edificabilità di fatto, la applicazione dei valori propri
di terreno agricolo, ad escludere i quali non valeva addurre la
possibilità di valorizzare la villa storica ivi insistente (valorizzazione non esclusa certamente dalla realizzazione dello svincolo
della Tangenziale anche perché la particella occupata era da tal
villa assai lontana). Pertanto era errata la sentenza del primo
giudice che, adeguandosi alla CTU, era approdata a valori edificatori quali quello di lire 235.000 a mq. ed andava invece utilizzato

fondo in p.11a 457 di NARGI Igino che aveva stimato il valore al
marzo 1992
suolo ablato

anche tenendo conto della ottima posizione del
in lire 40.000 a mq., sì chè, devalutando il valore

al dicembre 1984, si perveniva per l’intera area a lire 28.000 a
mq e pertanto al totale di C 2.386,03 per i mq. 125 ablati.
5) L’appello incidentale di RISANAMENTO (che lamentava la inadeguatezza della stima) andava pertanto, e per le appena esposte
ragioni, respinto, nel mentre la richiesta ripristinatoria era inaccoglibile per l’accertata “palificazione” dall’area di mq. 125 ablata. Quanto al criterio di risarcimento, andava ribadito che il danno era correlato alla soppressione dell’accesso dal lato NordOvest e quindi alla diminuzione del valore del residuo fondo (di
ben 152.929 mq., munito di altri accessi alla pubblica via e comunque privato di un accesso tortuoso ed in terra battuta, e anche in passato negletto), diminuzione che poteva stimarsi in non
più del 2% del totale e quindi nell’ammontare (sempre a valutazione di lire 28.000 a mq. dell’intero fondo) di C 11.050,07.
6) Pertanto l’intera somma dovuta era di C 13.436 che andava rivalutata all’attualità secondo il 122,55% e quindi pervenendosi al
totale di C 29.902,04 oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente da 3.12.1984.
7) Quanto alle doglianze del Nargi (subentrato agli altri due germani), che lamentava in via incidentale il pregiudizio di accesso attraverso la strada della stessa soc. RISANAMENTO, emergeva che
il fondo Nargi godeva e gode di un accesso da Viale Colli Aminei e
che il loro acquisto del 1989, successivo alla vicenda, dava atto
degli espropri e delle limitazioni indotte e agevolate dal loro dante causa, cedente ad ANAS di parte delle proprietà. In relazione
poi alle pretese espresse in appello, per le quali si richiedeva la
prova del fatto che la strada interna della RISANAMENTO era
soggetta ad uso pubblico e pertanto all’uso anche a vantaggio del

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il parametro utilizzato dal CTU in causa afferente il confinante

fondo dei Nargi, andava rilevato che i requisiti per l’insorgenza
della servitù di uso pubblico erano molteplici (la generalità e durevolezza dell’ uso e la formale consacrazione o la adozione di dicatio ad patriam): e pertanto la prova, come articolata, era inammissibile perché non conducente allo scopo. Del pari prive di
prova erano le pretese risarcitorie verso ANAS per degrado da invasione di acque provocata dallo svincolo anche considerando che
la strada era di proprietà di RISANAMENTO. Fondata invece era la

vore di ICOMEZ, nei confronti della quale gli interventori non avevano dispiegato alcuna domanda.
Avverso detta sentenza hanno dispiegato ricorsi principali la soc.
RISANAMENTO ed il NARGI, nei cui procedimenti sono state proposte
impugnazioni incidentali.
In particolare:
A) RISANAMENTO ha proposto ricorso il 20.12.2006 con due motivi, cui
hanno resistito ANAS con controricorso 5.2.2007 contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo nonché ICOMEZ con controricorso 30.1.2007 contenente ricorso incidentale affidato a due motivi: al ricorso incidentale di ICOMEZ hanno resistito ANAS con controricorso 17.3.2007 e RISANAMENTO con controricorso 4.4.2007.
B)NARGI ha proposto ricorso il 17.1.2007 con tre motivi cui hanno
opposto difese ICOMEZ con controricorso 27.2.2007, ANAS con controricorso 1.2.2007 contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, resistito dal NARGI con controricorso 13.3.2007,
e da Risanamento con controricorso 16.3.2007
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si riuniscono tutti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., sotto il numero del R.G. del ricorso primo iscritto, e pertanto sotto il n. 247/07
proposto dalla prima ricorrente s.p.a. Risanamento. Si esaminano pertanto prima il ricorso di detta società, e gli incidentali ad esso contrapposti, e quindi il ricorso del Nargi e l’incidentale ANAS in esso versato.
Ritiene il Collegio, all’esito della disamina di dette impugnazioni,
che siano da rigettare tanto i ricorsi principali quanto quelli incidentali a
ricorso Risanamento nel mentre resta assorbita la cognizione
dell’incidentale condizionato ANAS al ricorso principale Nargi.
Si esaminano detti ricorsi seguendo l’appena indicato ordine
A) RICORSO SOC. RISANAMENTO
Primo motivo: esso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, facendo propria la stima fatta dal CTU ing. At-

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doglianza afferente la condanna alla refusione delle spese in fa-

tanasio nel distinto processo Nargi-ANAS (stima unitaria pari a lire
40.000 a mq.) violato i diritti di difesa di essa società, estranea a quel
giudizio, ed inoltre per avere anche disatteso la indicazione fatta dalla
stessa ICOMEZ di un valore tra le 40.000 e le 60.000 lire a mq. La sentenza, inoltre, avrebbe adottato motivazione totalmente carente sia nel
discostarsi dall’accertamento del proprio CTU sia nel devalutare apoditticamente la somma di lire 40.000 a mq così prescelta. Il motivo è del
tutto infondato: la sentenza non ha ” recepito” una CTU ma ha tratto

giudice del merito – da un dato documentale che comunque era versato
in atti. Il ricorso non contrappone poi alcunché di concreto alla congruità di detta utilizzazione cognitiva e la stessa indicazione dell’appellante
ICOMEZ non era poi distante dalla stima condivisa. La devalutazione
qui contestata è stata operata in modo per nulla arbitrario ma secondo
gli indici ISTAT implicitamente richiamati in sentenza.

Secondo motivo: esso lamenta che la Corte abbia affermato che il
fondo godeva di altri accessi oltre a quello soppresso con l’occupazione
de qua e che abbia pertanto sia correlato l’area pregiudicata ad una quota astratta di 1/4 di quella di mq. 152.821 sia valutato il relativo pregiudizio nel solo 2% di decremento del valore. Anche tale motivo è affatto
infondato perché esso non evidenzia alcuna illogicità di valutazione nella indicazione di una sola “quota” dell’area di 15 ettari concretamente
pregiudicata e nella considerazione percentuale assai modesta della incidenza del pregiudizio sul valore : il motivo in realtà propone una realtà
fattuale diversa da quella affermata (prospettando come gratuita
l’affermazione sull’esistenza di “altri accessi”) e lamenta la riduzione ad
una percentuale assai modesta del valore; solo che la censura è proposta non solo senza addurre la commissione di vizi logici in sentenza ma
senza neanche criticare la affermazione per la quale il beneficio dello
stradello intercluso era in realtà esso stesso assai modesto avendo ri/
guardo alla “tortuosità” e non praticabilità di esso. E pertanto la ceesttira
appare affatto inidonea ad evidenziare i vizi evidenziati in rubrica.
RICORSO INCIDENTALE ANAS
Esso censura in unico motivo, con dovizia di richiami giurisprudenziali ma con assenza di alcuna sintesi chiara della norma violata, la
mancata applicazione del Valore Agricolo Medio alla stima dell’area ablata e deprezzata della soc. RISANAMENTO e si duole del ricorso alle valutazioni contaminate da altre controversie. La censura è del tutto inconsistente là dove invoca l’art. 16 della legge 865/1971 . Ed infatti non solo l’art. 5 bis c. 7bis è stato rimosso medio tempore (C.C. 349/2007) ma

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elementi di valutazione – che sono rimessi alla prudente valutazione del

anche la obbligatoria valutazione del valore agricolo secondo i VAM (ai
quali mai si sarebbe potuto far capo per stimare il danno da occupazione acquisitiva e da deprezzamento del relitto) è stata espunta
dall’ordinamento. Non del tutto venuta meno è però la bipartizione (non
più rigida ma oggi ) “attenuata” tra suoli edificabili e suoli non edificabili
contenuta nella disposizione di cui al D.L. 333/1992 convertito nella legge 359/1992 sì chè, esclusa la natura edificabile delle aree alla luce della
corretta valutazione della Corte di merito e ferma pertanto la vocazione

delle aree stesse dovesse essere stimato non già in base al VAM ma alla
stregua del nuovo, ed oggi esclusivo, principio del valore venale pieno
di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865, come più volte ribadito, assai
di recente, da questa Corte (Cass. 25718, 21386, 19938 del 2011,
11276 e 20758 del 2012). Ebbene la Corte di Appello ha correttamente operato in tal senso, approdando ad un v4re dell’area non edificabile
che comunque e9ime congruamente la sua “commerciabilità” in concreto.
RICORSO INCIDENTALE ICOMEZ
Primo motivo: esso lamenta che la affermazione della legittimazione
di ICOMEZ sia stata viziata dal mancato esame delle deduzioni sulle reali
inadempienze della sola ANAS. La censura – pervero di singolare genericità – mostra di ignorare il costante orientamento di questa Corte sulla
esistenza della responsabilità solidale dell’espropriante e del delegato
alle operazioni di esproprio con riguardo alla obbligazione risarcitoria da
illecito acquisitivo che si sia avverato, come nella specie accertato in
modo congruo e chiaro in sentenza (vd. sopra in narrativa, al punto 1) ,
in tempi e modi che indicano la concorrente responsabilità
dell’espropriante e del delegato-concessionario nella sua determinazione
(da ultimo Cass. 7198 del 2011).
Secondo motivo: esso contesta – per violazione di leggel’affermazione di un danno a carico della soc. RISANAMENTO, il quale
doveva essere escluso solo che si fosse prestata attenzione al supplemento peritale del CTU Terriaca che aveva evidenziato che si trattava di
una strada poderale percorribile solo d’estate, che sussisteva altro comodo accesso su viale Colli Aminei, e che comunque si sarebbero potuti
agevolmente realizzare altri accessi sulla via Serbatoio dello Scudillo: Il
motivo è del tutto inammissibile posto che esso prospetta solo questioni
di fatto afferenti dati esaminati e fatti segno ad attenta e completa motivazione in sentenza (vd. sopra, in narrativa al punto 3)
B) RICORSO NARGI

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agricola quale delineata dal PRG, vi è solo da considerare come il valore

Primo motivo: esso contesta, per violazione dell’art. 46 legge
2359/1865 e per vizio di motivazione, la decisione di escludere che
ANAS ed ICOMEZ fossero tenute ad indennizzare esso NARGI del pregiudizio cagionato dall’impedimento a fruire ancora dell’ampio pregresso
accesso alla pubblica via. Contesta anche l’argomento tratto dalla Corte
dalla lettura dell’atto di acquisto, posto che da esso semmai risultava
che vi erano state modifiche in senso peggiorativo dell’accesso e che
pertanto all’acquirente non poteva che spettare l’indennità ex art. 46

menta poi che sia stata immotivatamente ritenuta non ammissibile la
prova orale diretta a verficare che la strada era stata preordinata all’uso
pubblico. Il motivo, in tutti i suoi profili, è infondato.
La Corte di merito ha affermato (vd. sopra in narrativa al punto 7) che i
requisiti per l’insorgenza della servitù di uso pubblico erano notoriamente molteplici (la generalità e durevolezza dell’ uso e la formale consacrazione o la adozione di dicatio ad patriam) ed ha pertanto considerato
che la prova come articolata era inammissibile perché non conducente
allo scopo. Il motivo, dopo una incomprensibile lunga digressione sulla
non contestazione (che manca anche di chiarire la rilevanza del “fatto”
allegato e non contestato) mostra poi di ignorare il decisivo argomento
(ut supra la non conducenza allo scopo) per il quale la prova articolata
in appello fosse stata ritenuta affatto inammissibile.
Secondo motivo: con esso si lamenta poi che non si sia riconosciuto, ancora violando l’art. 46 citato, il degrado dell’area, essa essendo
dall’esproprio e dalla interclusione ridotta a ricettacolo di rifiuti ed a canale di acque piovane. La Corte di Napoli ha affermato che del pari prive
di prova erano le pretese risarcitorie verso ANAS per degrado da invasione di acque provocata dallo svincolo vieppiù considerando che la
strada era di proprietà di RISANAMENTO, alla quale semmai, e non
all’ANAS, si sarebbe dovuta rivolgere la pretesa risarcitoria. Ebbene tale
decisiva ed autonoma statuizione della sentenza non risulta né impugnata né tampoco compresa. Il che comporta la inammissibilità della censura in discorso.
Terzo motivo: con esso si contesta, con amplissima articolazione di
argomenti, di violazione degli artt. 46 citato e 5 bis del D.L. 333/1992
la sentenza nella parte in cui avrebbe negato natura edificatoria al fondo
in relazione alla domanda risarcitoria di RISANAMENTO e si propone subordinata questione di costituzionalità. Il motivo è radicalmente inammissibile per difetto di interesse :non si scorge infatti che senso abbia
contestare il quantum risarcitorio le volte in cui nessun risarcimento sia

.

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(senza che alcuna parte avesse contestato la sua veste creditoria). La-

stato riconosciuto nell’an ad esso Nargi per effetto della contestata “interclusione derivata”. Ma la sua inammissibilità deriva anche dalla totale non comprensione della ratio decidendi afferente la affermata natura
non edificabile del fondo Risanamento e pertanto la sua valutazione a
valore di mercato ma senza alcuna applicazione dell’art. 5 bis c. 7 bis.
RICORSO INCIDENTALE ANAS
Nel caso in cui fosse ritenuto fondato il motivo del ricorso NARGI
afferente la sussistenza della pregressa servitù sullo stradello

la domanda come introdotta nell’appello incidentale del NARGI.
La censura dell’Anas resta ovviamente assorbita essendo stato ut supra
respinto il ricorso NARGI.
L’esito della lite in sede di legittimità, che ha visto rigettati tutti i
ricorsi principali ed incidentali (fatto salvo l’appena pronunziato assorbimento) impone di procedere alla totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi rigetta i ricorsi principali di RISANAMENTO e di NARGI,
gli incidentali di ANAS ed ICOMEZ e dichiara assorbito l’incidentale di
ANAS proposto nel ricorso Nargi; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Cos’ deciso nella c.d.c. dell’8 Maggio 2013.
Il ••ns.est.

RISANAMENTO, si chiede in unico motivo la cassazione per la novità del-

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