Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13845 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 26733 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Padova con ordinanza del

28.10.2015:

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio dell’11 aprile

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete,

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Padova limitatamente

alla causa relativa all’opposizione proposta dal comune di Vicenza

avverso il Decreto Ingiuntivo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 2704/2014 il giudice di pace di Padova ingiungeva al comune di Vicenza di pagare alla ricorrente, “True Design” s.r.l., la somma di Euro 2.662,00, oltre interessi e spese.

Il comune di Vicenza proponeva opposizione.

Chiedeva revocarsi l’opposto decreto ed, in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente a pagare l’importo di Euro 20.000,00.

Con ordinanza in data 18.3.2015 il giudice di pace, “alla luce del valore della riconvenzionale del Comune, dichiarava la propria incompetenza a conoscere nel merito della presente opposizione in favore del Tribunale di Padova ritenuto competente” (così ordinanza tribunale di Padova del 28.10.2015, pag. 1).

Si attendeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Padova.

Con ordinanza del 28.10.2015 il tribunale di Padova, tra l’altro, disponeva separarsi la causa concernente l’opposizione all’ingiunzione di pagamento dalla causa concernente la domanda riconvenzionale spiegata dal comune di Vicenza con la medesima opposizione; indi, ritenuta la propria incompetenza limitatamente all’opposizione al decreto ingiuntivo, richiedeva al riguardo d’ufficio regolamento di competenza.

Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Padova limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta dal comune di Vicenza avverso il decreto ingiuntivo n. 2704/2014 pronunciato dal medesimo giudice di pace.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal tribunale a quo, a tenor del quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 272; cfr. Cass. sez. un. 18.7.2001, n. 9769, secondo cui la competenza per l’opposizione a Decreto Ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado; ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta dal comune di Vicenza avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2704 del 2014, pronunciato dal giudice di pace di Padova la competenza del medesimo giudice di pace di Padova, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – Sottosezione 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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