Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13844 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13844 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 6159-2012 proposto da:
RIMERO

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE

(c.f./p.i.

00212200166), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 31/05/2013

DELLA SCROFA 22, presso l’avvocato ROCCHETTI NICOLA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

ARTESE STEFANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

772

contro

FALLIMENTO DELLA RIMERO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in

1

persona del Curatore avv. EDOARDO PALMA CAMOZZI,
elettivamente domiciliato in ROMA, Via COLLAZIA 2-F,
presso l’avvocato CANALINI FEDERICO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CASTAGNOLA ANGELO, giusta
procura a margine del controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 182/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

NICOLA

ROCCHETTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANGELO
CASTAGNOLA che ha chiesto l’inammissibilità o in
subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

t
2

Svolgimento del processo

,

Il Tribunale di Milano, con sentenza 26 marzo 2010,
dichiarò il fallimento della società Rimero spa in
liquidazione, su istanza delle società BMV e Vector

Electronic.
La società Rimero ha proposto reclamo, a norma dell’art. 18
legge fall., chiedendo la revoca o l’annullamento della
sentenza impugnata, in quanto emessa da un tribunale
incompetente per territorio, essendo competente il
Tribunale di Lecco, nel cui circondario (in Calolziocorte)
si trovava la sede effettiva della società, essendo
fittizia la sede legale di Milano.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 19 gennaio
2012, lo ha rigettato. Premesso che, ai fini della
individuazione del tribunale competente a dichiarare il
fallimento di un’impresa in liquidazione, si deve avere
riguardo al luogo in cui è svolta l’attività liquidatoria,
non rilevando l’ubicazione dell’attività produttiva della
società, la corte ha ritenuto che la prevalente attività
liquidatoria si era svolta in Milano, luogo ove la
liquidatrice aveva il domicilio, e che l’opponente non
aveva fornito una prova contraria.
La società Rimero spa, in liquidazione, ricorre formulando
due motivi. Il Fallimento resiste con controricorso. Vi è
..

memoria del Fallimento.
3

Motivi della decisione
1.- Nel primo motivo la ricorrente, a sostegno della
dedotta competenza del Tribunale di Lecco, lamenta la
violazione o falsa applicazione dell’art. 9 legge fall., in

quanto nel territorio di Lecco era la sede effettiva della
società, dove veniva svolta la produzione ed erano gestiti
i rapporti con i fornitori e i clienti, e fittizio era
stato il trasferimento della sede legale a Milano
all’interno di uno studio professionale.
1.1.- Il motivo è inammissibile. Esso infatti prescinde
dalla ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, la
quale ha individuato il giudice competente nel Tribunale di
Milano non già sul presupposto (che la ricorrente ritiene
erroneo) che Milano fosse il luogo di svolgimento
dell’attività produttiva, ma sul presupposto che lì si
fosse svolta l’attività liquidatoria della società. In tal
modo la sentenza impugnata ha fatto applicazione del
consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai
fini dell’individuazione del tribunale territorialmente
competente a dichiarare il fallimento

ex

art. 9 legge

fall., allorché si sia aperta la fase liquidatoria, assume
rilevanza preminente il luogo ove si svolge o si è volta la
liquidazione, anche se non coincidente con quello della
sede operativa della società (v. Cass. n. 2970 del 2008; n.
18535 del 2004; n. 1606 del 2000). Detto luogo, inoltre,
4

coincide con quello della sede legale della società; né
sono emerse circostanze univoche atte a smentire la
sussistente presunzione di coincidenza tra la dette sede e
quella ove venne concretamente posta in essere l’attività

liquidatoria.
2.- Nel secondo motivo la ricorrente deduce “l’erronea
valutazione degli elementi di prova” che dimostrerebbero
invece che l’attività liquidatoria si era svolta nel
territorio di Lecco.
2.1.- Tuttavia a questa Corte non è riconosciuto dalla
legge il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione operata dal giudice del merito, al quale
soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione. Con la conseguenza che deve ritenersi
inammissibile una doglianza, come quella in esame, mediante
la quale la parte ricorrente, non deducendo neppure
formalmente un vizio di legittimità o motivazionale, avanza
in sostanza un’ulteriore istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito,
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
5

sicuramente estranea alla natura e alle finalità del
giudizio di cassazione
3.-

Il ricorso è quindi

inammissibile.

Le spese,

determinate in dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la
ricorrente alle spese, liquidate in
200,00 per esborsi.
Roma, 6 maggio 2013.

e

2500,00, oltre

e

P.Q.M.

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