Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13844 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/06/2011), n.13844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA appartenente al Gruppo Equitalia Spa – AGENTE

della RISCOSSIONE per la PROVINCIA di AVELLINO (OMISSIS),

società incorporante Equitalia Avellino Spa, in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI

47/B/18, presso il signor GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARBARO CIRO GENNARO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A.MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PALMA FAUSTINO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 23/06/08,

depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011, dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania con sentenza dep. il 30/06/2008 ha, rigettando l’appello della Equitalìa Avellino Spa, confermato la sentenza della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso di N.M. avverso l’intimazione di pagamento relativa a tasse auto per l’anno 1993.

La CTR aveva ritenuto la mancanza di valida notifica della cartella di pagamento.

Ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la Equitalia Polis S.p.a. incorporante l’Equitalia Avellino S.p.a., deducendo violazione di legge (art. 140 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600, art. 60) e vizio motivazionale. Il contribuente si è difeso con controricorso. La controversia deve essere decisa, in camera di consiglio, in base agli ormai consolidati principi espressi da Cass. n. 7067/20088 (così anche Cass. n. 7352/2011, n. 2834/2008, n. 7655/2006) che ha testualmente affermato che “la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma, come nella specie, non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), – sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 cod. proc. civ. quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189 del 2003, n. 7268 del 2002, n. 10799 del 1999, n. 4587 del 1997) e, in particolare, che, non risultando espressamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 la non applicabilità dell’art. 140 c.p.c. e non essendo neppure implicitamente prevista una diversa e confligente disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione codicistica, deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c., poichè tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal cit. D.P.R., art. 60, lett. e”.

Orbene i motivi del ricorso, non operando la superiore distinzione che avrebbe imposto, vertendosi in ipotesi di temporanea assenza dal domicilio fiscale, noto, la notificazione con l’applicazione integrale delle disposizioni dell’art. 140 c.p.c., ma invocando la correttezza della notificazione col rito degli irreperibili di cui all’art. 60 predetto, sono palesemente infondati, onde la sentenza deve essere confermata, correggendosi la motivazione, come dedotto dal contribuente, per la incongruenza solamente verbale.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 100,00 per spese vive e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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