Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13844 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29312/2014 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
CORONAS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
UMBERTO CORONAS, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1120/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
14/07/2014, depositata il 31/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Andrea Squeglia per delega dell’Avvocato
Salvatore Coronos difensore del ricorrente che si riporta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso del 24 marzo 2011 alla Corte d’appello di Perugia, G.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo – avente ad oggetto il riconoscimento a favore dei sottufficiali delle Forze Armate delle differenze retributive arretrate, in applicazione della L. n. 23 del 1993, art. 1 – svolto dinanzi al TAR del Lazio, introdotto il 9 novembre 1994 e definito con decreto di perenzione il 1 febbraio 2010, nel quale erano state presentate, a breve distanza dalla introduzione, istanze di fissazione d’udienza e poi di prelievo;
che la Corte d’appello, con decreto del 31 luglio 2014, rigettava la domanda, rilevando che la questione di legittimità costituzionale posta alla base della pretesa azionata nel giudizio presupposto era stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 331 del 1999 e che pertanto il ricorrente era consapevole della infondatezza del ricorso – come dimostrato dalla assenza di qualsiasi attività di sollecitazione della decisione, dopo la presentazione dell’istanza di prelievo nel 1994, con la conseguenza che si doveva ritenere insussistente il patema d’animo connesso all’attesa;
che per la cassazione del decreto G.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che l’intimato Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, e si contestano le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale connesso alla irragionevole durata del processo;
che con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione e si contesta che la ritenuta consapevolezza della infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto potesse riguardare la frazione di giudizio anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale;
con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. e si assume l’assenza di motivazione con riferimento al rigetto della domanda anche per il periodo antecedente alla pronuncia della Corte costituzionale;
che le doglianze sono fondate;
che la Corte d’appello ha ritenuto non configurabile il danno da irragionevole durata del giudizio introdotto nel 1994 e concluso nel 2010, in ragione della consapevolezza dell’infondatezza della pretesa ivi avanzata, dopo avere evidenziato che tale consapevolezza datava dalla pronuncia dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 331 del 1999;
che è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello per non avere considerato gli anni di pendenza del giudizio presupposto già trascorsi al momento in cui era intervenuta la pronuncia del Giudice delle leggi, essendo evidente che la carenza della condizione di incertezza soggettiva non poteva che riguardare il periodo successivo alla predetta pronuncia;
che pertanto il decreto deve essere cassato, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare la domanda di equa riparazione e a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese dl presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016