Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13843 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13843 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 23438-2006 proposto da:
MARUSI GUARESCHI VALERIO (c.f. MRSVLR72B14G337V),
in

proprio

e

nella

qualità

di

legale

rappresentante e amministratore unico della
fallita VAST S.P.A., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l’avvocato BRASCHI
2013
628

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCHETTINO ANIELLO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente-

Data pubblicazione: 31/05/2013

contro

CURATELA FALLIMENTARE VAST S.P.A.;

intimata

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositato il 11/07/2006;

pubblica udienza del 12/04/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

Svolgimento del processo
Con decreto depositato 1’11 luglio 2006, la Corte
d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il
reclamo proposto da Valerio Marusi Guareschi, in proprio e

quale legale rappresentante della fallita Vast s.p.a.,
avverso il decreto del Tribunale fallimentare di Reggio
Emilia del 1/12/4/06, che ha dichiarato il non luogo a
provvedere sull’istanza di chiusura del fallimento della
Vast s.p.a. presentata dal Marusi Guareschi nelle qualità,
ritenendo che dalla normativa non è previsto alcun mezzo
di impugnativa del provvedimento di rigetto dell’istanza
di chiusura, ma solo del decreto di chiusura.
in proprio e nella

Ricorre il Marusi Guareschi,

qualità, con ricorso affidato ad un motivo.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.-

Con

l’unico motivo,

il

ricorrente denuncia

violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 132
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con
l’art.119 1.f.
Il ricorrente deduce che La Corte d’appello si è limitata
ad affermazione apodittica, senza considerare la sentenza
della Corte cost. 493/2002.
2.1.- Il ricorso è fondato.

3

Con la sentenza 493/2002, la Corte costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 119 della
1.f., nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi
alla Corte d’appello del decreto di rigetto dell’istanza

di chiusura del fallimento,atteso che il diniego
dell’esperibilità del reclamo si risolve, per chi abbia
visto respinta l’istanza, in un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato
a chi si opponga al decreto di chiusura; non essendo
qualitativamente diversi i due interessi,
l’irreclamabilità del decreto di rigetto dell’istanza
viola sia l’art.3 Cost., per l’irrazionalità del diverso
trattamento riservato a due situazioni soggettive
speculari, ma meritevoli di paritaria considerazione, sia
l’art.24 Cost., per la compressione degli strumenti di
tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse
alla chiusura del fallimento.
Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con
rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa
composizione, per l’ulteriore corso del giudizio, e che
provvederà anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia
impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in

4

diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2013

Il Presidente

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