Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13843 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21493/2014 proposto da:

D.P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Bromuri,

con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento, n. 76, presso lo

studio dell’Avv. Giuseppe Naccarato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la decisione della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 39/03/2014 depositata il 17 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio

2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia s.p.a. notificò a D.P.P. una cartella di pagamento, con l’iscrizione a ruolo di IRPEF e Addizionale comunale all’IRPEF, oltre a sanzioni, operata sulla base di un prodromico avviso di accertamento, notificato nel 2008 e divenuto definitivo per mancata impugnazione;

eccependo che tale avviso di accertamento non gli era mai stato notificato, D.P.P. impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, che accolse il ricorso del contribuente;

avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria (hinc anche: “CTR”) che – dopo avere respinto l’eccezione del D. di inammissibilità dell’appello per mancanza dei motivi specifici dell’impugnazione – la accolse con la motivazione che: “questi sono i fatti: dal 19/01/2006 l’avv. D. ha modificato la propria residenza anagrafica, trasferendola dal Comune di (OMISSIS) al Comune di (OMISSIS) e ciò risulta al sistema anagrafico dell’amministrazione finanziaria (cfr. all. 2 alle controdeduzioni dell’Ufficio nel fascicolo di primo grado). Tuttavia il contribuente stesso, a iniziare dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, presentata successivamente (cioè in data 27/10/2006) alla comunicazione del trasferimento di residenza e per gli anni seguenti (cfr. all. 2 atto di appello relativo al mod. unico 2007, 2008 e 2009) ha indicato all’amministrazione finanziaria ai fini fiscali nell’apposito quadro – da compilare solo in caso di variazione di residenza – la precedente residenza anagrafica (Codice Comune (OMISSIS) relativo al Comune di (OMISSIS)) ingenerando così un errore (per effetto del quale il contribuente beneficia della minor aliquota IRPEF applicata dal Comune di (OMISSIS)) e inducendo la stessa amministrazione a non tener conto della residenza anagrafica di (OMISSIS) ed a considerare, invece, quella dichiarata al Fisco. Alla luce di tali circostanze ritiene questa Commissione che il lamentato vizio di notifica non sussista, avendo l’Ufficio notificato l’atto impositivo all’indirizzo indicato dal contribuente e avendo correttamente adempiuto a tutte le formalità di legge previste in caso di assenza del destinatario o in caso di mancanza, inidoneità o assenza di altri soggetti abilitati alla ricezione (cfr. L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4)”;

avverso tale sentenza – depositata in segreteria il 17 gennaio 2014 e non notificata – ricorre per cassazione D.P.P., che affida il proprio ricorso, notificato il 16/22 luglio 2014, a quattro motivi;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c), e comma 3, “in relazione” allo stesso decreto, art. 58, comma 5, per non avere la CTR ritenuto l’invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento in quanto effettuata, nel 2008, nel suo precedente domicilio fiscale (nel Comune di (OMISSIS)), nonostante egli, sin dal (OMISSIS), avesse trasferito il proprio domicilio fiscale in altro Comune (quello di (OMISSIS)), considerato che le disposizioni invocate “prevedono (…) che la notifica deve essere eseguita presso il domicilio fiscale e comunque nel luogo in cui il contribuente destinatario dell’atto è effettivamente reperibile”, senza che “potesse assumere alcun rilievo” “il dato anagrafico indicato nella dichiarazione”;

il secondo, il terzo e il quarto motivo riguardano il capo della sentenza impugnata con il quale la CTR ha affermato che “il lamentato vizio di notifica non sussist(e), avendo l’Ufficio notificato l’atto impositivo all’indirizzo indicato dal contribuente e avendo correttamente adempiuto a tutte le formalità di legge previste in caso di assenza del destinatario o in caso di mancanza, inidoneità o assenza di altri soggetti abilitati alla ricezione (cfr. L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4)”;

in particolare, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9, in quanto premesso che aveva dedotto l’invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento “anche perchè eseguita mezzo posta e per compiuta giacenza, in un luogo dove non abitava più da anni (…) (cfr. memoria difensiva di primo grado 1.3.2010 e controdeduzioni 10.12.2010 depositato in appello)” – “il meccanismo della c.d. compiuta giacenza presuppone che l’atto da notificare sia indirizzato in un luogo in cui il destinatario risiede ovvero abbia il domicilio o la dimora”;

con il terzo motivo (esposto alle pagg. 20-21), il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in quanto – premesso che aveva dedotto l’invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento “anche perchè l’Agenzia non aveva offerto la prova dell’avvenuto invio della lettera raccomandata di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, (cfr. pag. 3, memoria difensiva del 1.3.2010) nè degli ulteriori incombenti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), (cfr. pag. 4 controdeduzioni 10.12.2010)” – la CTR “ha omesso di valutare l’inesistenza dell’avviso di ricevimento (…) che avrebbe dovuto dimostrare l’espletamento degli adempimenti notificatori prescritti dalla L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9”, avendo “valutato solo la busta che avrebbe contenuto l’avviso di accertamento recante soltanto la dicitura “compiuta giacenza” (cfr. all. 1 di primo grado dell’Agenzia”;

con il quarto motivo (indicato, come il precedente, con il numero “3”, ma esposto alle pag. 21-22), il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e dell’art. 140 c.p.c., atteso che – premesso che, “(n)ella fattispecie de qua

il destinatario non aveva più da anni la propria abitazione presso l’indirizzo di destinazione del plico nè è stata osservata alcuna delle prescrizioni previste dalla normativa testè evocata” (cioè, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, dalla citata lett. e), – “la CTR, nell’affermare la validità della notificazione dell’atto impositivo, ha palesemente violato le previsioni (di tale) lett. e)”;

il primo motivo non è fondato;

dalla sentenza impugnata risulta che: a) a decorrere dal (OMISSIS), il contribuente trasferì la propria residenza anagrafica nel Comune di (OMISSIS); b) nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, successivamente presentata, nonchè nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007 e 2008, lo stesso contribuente indicò, nell’apposito spazio, la propria precedente residenza anagrafica nel Comune di (OMISSIS) (“il contribuente (…), a iniziare dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, presentata successivamente (…) alla comunicazione del trasferimento di residenza e per gli anni seguenti (…) ha indicato all’amministrazione finanziaria ai fini fiscali nell’apposito quadro – da compilare solo in caso di variazione di residenza – la precedente residenza anagrafica (Codice Comune 990 relativo al Comune di (OMISSIS))”); c) il prodromico avviso di accertamento fu notificato, a mezzo posta, nel 2008 (in particolare -. secondo quanto indicato nel ricorso – dall'”Agenzia delle entrate – Ufficio di (OMISSIS) (..), inviandolo in data 1.7.2008″), “all’indirizzo indicato dal contribuente” nella dichiarazione dei redditi e, quindi, all’indirizzo del Comune di (OMISSIS) (in particolare – secondo quanto indicato nel ricorso – in “(OMISSIS)”);

tanto premesso in punto di fatto, è vero che, per il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), le notificazioni ai contribuenti devono essere fatte, salvo il caso della consegna dell’atto tributario in mani proprie, “nel domicilio fiscale del destinatario”, che, per le persone fisiche, si colloca “nel comune ne/la cui anagrafe sono iscritte” (D.P.R. n. 600 del 1972, art. 58, comma 2, primo periodo);

peraltro, come già più volte chiarito da questa Corte (tra le tante, Cass., 21/07/2015, n. 15258, 14/12/2016, n. 25680), il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, primo periodo (a norma del quale le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo risultanti dai registri anagrafici “hanno effetto” ai fini delle notificazioni, ancorchè dal trentesimo giorno successivo) – come pure, come si deve analogamente ritenere, il disposto dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 5, (a norma del quale le variazioni del domicilio fiscale “hanno effetto” con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate) – non autorizzano la conclusione che l’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi sia priva di effetti ai fini della notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, giacchè questa, prima di notificare un atto al contribuente, dovrebbe in ogni caso controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi;

tale interpretazione, infatti, renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4 (a norma del quale, nel testo applicabile ratione temporis, “(i)n tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo”), e si porrebbe in conflitto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune dove il contribuente è fiscalmente domiciliato; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., 10/03/2006, n. 5358, 10/05/2013, n. 11170, 08/10/2014, n. 21290, 04/10/2018, n. 24292, 20/02/2020, n. 4412, nonchè Cass., 29/11/2013, n. 26715, la quale ha affermato il principio che, “(a)i sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto”);

sulla scorta di tali considerazioni, si deve quindi affermare che altro è il caso di un cambio di residenza, altro è il caso di un’originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi;

in quest’ultimo caso, infatti, la notificazione perfezionata effettuata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando il perfezionamento si abbia tramite il meccanismo della compiuta giacenza; Cass., n. 15258 del 2015, n. 25680 del 2016) deve ritenersi valida, nonostante tale indicazione sia difforme – non importa se per errore o per malizia – rispetto alle risultanze anagrafiche;

pertanto, nessun error in iudicando ha commesso la CTR con l’escludere l’invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo (nel Comune di (OMISSIS)) indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi;

il secondo, il terzo e il quarto motivo – i quali riguardano tutti il capo della sentenza impugnata con il quale la CTR ha affermato il perfezionamento della notificazione (presso tale indirizzo) del prodromico avviso di accertamento – sono inammissibili per difetto di autosufficienza;

questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, “per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass., 30/11/2018, n. 31038; in senso analogo, tra le tante, Cass., 28/02/2017, n. 5185, 05/11/2019, n. 28483, 13/11/2019, n. 29404);

poichè il ricorrente non ha adempiuto tali oneri di trascrizione, nè, altrimenti, ha provveduto a indicare il tempo e la fase del deposito degli atti del procedimento notificatorio e ad allegare gli stessi al ricorso (a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), i motivi devono essere dichiarati inammissibili;

in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

poichè l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA