Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13842 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26945-2006 proposto da:

S.M.L. (OMISSIS), I.B.

(OMISSIS), I.R. (OMISSIS), LU.BA.EL.

DI SENTUTI MARIA LUISA SNC (OMISSIS), in persona della

rappresentante legale S.M.L., considerati e

domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresenti e difesi dagli avvocati GATTA ELENA, CASALE

MARSILIO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CASSIA 4 64, presso lo studio dell’avvocato BIASCIOLI

VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato COVIELLO

GIOVAMBATTISTA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.E., MA.GI., PUSILLANIMI ROBERTO &

GIANFRANCO & C SNC, L.E., C.M.,

C.G. (OMISSIS), C.M.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3449/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa il 19/5/2005, depositata il 26/07/2005; R.G.N.

3 e 4/1999.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.L., I.B. e I.R., quali eredi di I.V. ed il terzo anche in proprio, convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma la s.n.c. Lu.Ba.El. di Sentuti Maria Luisa, P.M., M.E., Ma.Gi., Pusillanimi Roberto e Gianfranco & C. s.n.c., L.E., C.M., C.G. e C.M.G., proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 537/98, che aveva dichiarato I.V. e la soc. Lubael, responsabili del crollo del piano di calpestio dell’immobile sito in (OMISSIS), emettendo le consequenziali statuizioni di condanna al risarcimento del danno subito dagli attori e pronunciando la risoluzione per inadempimento della conduttrice del contratto di locazione ad uso commerciale in corso tra P.M. e la soc. Lubael.

Si costituivano in giudizio la M., la Ma., la s.n.c. Pusillanimi Roberto e Gianfranco & C, la L. e i tre C., chiedendo il rigetto dell’appello.

Con separato atto la Lubael proponeva appello avverso la medesima sentenza, convenendo in giudizio la P., la M., la Ma., la soc. Pusillanimi Roberto e Gianfranco & C, la S., I.B. e I.R. (quali eredi di I.V.), I.R. (in proprio), la L. ed i tre C..

Si costituivano la P., la M., la Ma., la s.n.c. Pusillanimi, la L. ed i tre C., chiedendo il rigetto dell’appello.

Disposta la riunione delle due cause, con sentenza depositata il 26.7.05 la Corte d’appello di Roma rigettava i gravami e contro tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione le parti già appellanti, affidandosi a tre motivi, mentre ha resistito con controricorso la sola intimata P.M..

Gli altri intimati ( M., Ma., soc. Pusillanimi, L. ed i tre C.) non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente attribuito al comportamento di I.V. l’esclusiva responsabilità dell’evento dannoso ed avendo fondato tale convincimento su mere presunzioni che non trovavano riscontro nelle risultanze istruttorie.

Con il secondo motivo deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo, nonchè violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c., avendo la Corte di merito, dopo aver valutato l’inidoneità del locale crollato all’uso convenuto, illogicamente attribuito alla conduttrice la responsabilità dell’evento anzichè valutare necessariamente eventuali omissioni e colpe della proprietaria.

Con il terzo motivo deducono infine la violazione degli artt. 2053 e 2051 c.c., art. 1575 c.c., n. 2, artt. 1576 e 1577 c.c. e art. 41 c.p., non avendo la Corte di merito tenuto conto del fatto che il crollo del solaio era dipeso da una serie di concause tutte antecedenti allo spostamento della lavatrice e dovute allo stato di avanzato deterioramento della struttura ed avendo, quindi, ritenuto erroneamente quello spostamento come concausa assorbente tanto da costituire di per sè ragione determinante dell’evento dannoso.

I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta ed evidente connessione, non sono fondati.

1. Si osserva, innanzitutto, in linea generale che in ordine a tutti i profili della decisione impugnata, nei cui confronti risultano sollevate le censure svolte nei motivi suddetti, è dato riscontrare un impianto motivazionale assolutamente convincente ed adeguato, nonchè immune sia da vizi logici che errori giuridici, in quanto la Corte territoriale su ciascun punto in discussione ha spiegato in modo ineccepibile le ragioni specifiche del proprio convincimento facendo correttamente riferimento alle relative risultanze istruttorie.

Si rileva poi che alle pagine 6-8 della sentenza impugnata i giudici d’appello hanno efficacemente riassunto le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua affermazione di responsabilità a carico del I. e della soc. Lubael; ragioni, che fatte integralmente proprie dalla Corte romana, giustificano appieno la conclusione secondo cui è stato il comportamento del tutto imprevedibile dello I. a porsi come causa assorbente dell’evento di danno, integrando gli estremi del caso fortuito che esclude ogni responsabilità del proprietario locatore.

I giudici d’appello hanno, infatti, evidenziato come lo I., a conoscenza delle condizioni critiche del solaio su cui poggiava la lavatrice (l’intonaco si era distaccato in corrispondenza del punto del solaio in cui era posta la lavatrice stessa e quest’ultima non si trovava più in piano a causa dell’abbassamento del solaio, posto che l’inclinazione della macchina non dipendeva da difetto della stessa, come attestato dal tecnico addetto alla sua manutenzione), ha provocato con la sua condotta il crollo del solaio medesimo organizzando e dirigendo le operazioni di spostamento della lavatrice maldestramente, senza cioè adottare le necessarie cautele idonee ad evitare l’aggravamento di carico agente sul solaio.

Si deve escludere che la ricostruzione fattuale del sinistro e la conseguente individuazione delle responsabilità sia avvenuta arbitrariamente in base a mere presunzioni, in quanto risulta invece che la Corte di merito abbia valutato tutte le risultanze istruttorie, dalle relazioni peritali alle testimonianze acquisite in atti e rese anche ai sensi dell’art. 322 c.p.p..

Si rileva ancora che il riconoscimento del concorso di colpa della Lubael, ai sensi dell’art. 2049 c.c., è stato correttamente giustificato nella sentenza impugnata in base all’accertamento che lo I., marito dell’amministratrice della suddetta società, si era occupato delle operazioni di spostamento della lavatrice su incarico della moglie, quale rappresentante della società stessa, per cui ne consegue la responsabilità oggettiva di quest’ultima ex art. 2049 c.c..

2. Va escluso altresì che possa ravvisarsi nel caso in esame la denunciata contraddittorietà della sentenza gravata, nella parte in cui, valutando l’inidoneità dell’immobile locato all’uso pattuito di tintoria e lavanderia, è passata a considerare la posizione della conduttrice piuttosto che indagare circa la sussistenza di eventuali omissioni o colpe della locatrice P..

Anche in questo caso si riscontra un corretto impianto motivazionale, incentrato sul rilievo che, da una parte, tenuto conto del fatto che il solaio del locale aveva una resistenza pari a quella di un normale solaio per civile abitazione (e cioè per carichi non superiori a circa 300 Kg/mq.) e che nessun ordine di consolidamento statico era stato emesso nei confronti del proprietario dell’immobile di (OMISSIS), la P. non poteva essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dall’inidoneità del solaio a sostenere un carico concentrato di 1.186 Kg/mq. a seguito dell’installazione di una lavatrice del peso dinamico di circa 2.515 Kg.; mentre, dall’altra, sarebbe stato onere della conduttrice di verificare in via preventiva l’adeguatezza delle strutture del bene locato a quanto tecnicamente necessario allo svolgimento dell’attività commerciale o artigianale che essa intendeva promuovere, nonchè di operare eventualmente tutte le opportune modifiche in tal senso (v. Cass. n. 3441/2002). non potendosi legittimamente accollare alla parte locatrice l’obbligo di accertarsi, prima di concedere l’immobile in locazione per l’esercizio di un’attività commerciale, quali fossero in concreto le modalità e le apparecchiature con cui tale attività sarebbe stata esercitata.

La Corte territoriale ha, dunque, valutato congruamente entrambe le posizioni sia della locatrice che della conduttrice al fine di stabilire con precisione i rispettivi obblighi in relazione alle caratteristiche precipue dell’attività da svolgere nell’immobile locato.

3. Si rileva infine che giustamente la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità della P. ai sensi dell’art. 2053 c.c., essendo stato motivatamente accertato dai giudici di merito che la rovina dell’immobile in questione non è affatto dipesa da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione.

Quanto poi alla prospettazione, secondo cui lo spostamento della lavatrice andrebbe comunque considerato come l’elemento ultimo scatenante nel senso della determinazione del crollo, inserendosi in una serie di concause tutte antecedenti allo spostamento della macchina e legate allo stato avanzato di deterioramento della struttura, va rilevato che l’accertamento circa il carattere di autonomia ed imprevedibilità dell’azione realizzata dalla I. V., che avrebbe di per sè cagionato l’evento dannoso e spezzato ogni nesso di causalità con le situazioni pregresse, costituisce senza dubbio una questione di fatto la cui valutazione, sorretta com’è da logica e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, per la natura delle questioni dibattute la compensazione tra le parti delle spese del giudizio cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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